Art. 24
              Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86

  1.  All'articolo  7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come
modificato  dalla  legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "Ministro
competente  per  le  politiche  comunitarie"  sono  sostituite  dalla
seguente: "Governo".
 
          Nota all'art. 24:
              -  Si  riporta l'Art. 7, comma 1, della citata legge, 9
          marzo  1989,  n.  86,  cosi' come modificato dalla presente
          legge:     "Art. 7. (Relazione annuale al Parlamento). - 1.
          Entro  il  31 gennaio  di  ogni anno il Governo presenta al
          Parlamento  una  relazione  sui seguenti temi:       a) gli
          sviluppi   del   processo   di  integrazione  europea,  con
          particolare   riferimento   alle  attivita'  del  Consiglio
          dell'Unione  europea,  alle  questioni  istituzionali, alle
          relazioni  esterne  dell'Unione  europea, alla cooperazione
          nei  settori della giustizia e degli affari interni ed agli
          orientamenti    generali   delle   politiche   dell'Unione;
                b) la    partecipazione   dell'Italia   al   processo
          normativo  comunitario  con  l'esposizione  dei princi'pi e
          delle  linee  caratterizzanti  della  politica italiana nei
          lavori  preparatori  all'emanazione  degli  atti  normativi
          comunitari  e,  in particolare, degli indirizzi del Governo
          su  ciascuna  politica  comunitaria,  sui  gruppi  di  atti
          normativi  riguardanti  la stessa materia e su singoli atti
          normativi  che  rivestono  rilievo  di  politica  generale;
                c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione
          economica  e  sociale  e  l'andamento dei flussi finanziari
          verso  l'Italia  e  la  loro utilizzazione, con riferimento
          anche  alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita'
          europee per cio' che concerne l'Italia".