Art. 25 Modifiche del capo XIV-bis del codice civile 1. Al primo comma dell'articolo 1469-bis del codice civile le parole: ",che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi," sono soppresse. 2. All'articolo 1469-quater del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies". 3. Al quinto comma dell'articolo 1469. quinquies del codice civile le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo".
Note all'Art. 25: - Si riporta l'Art. 1469-quater del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: Art. 1469-quater (Forma e interpretazione). - Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore. La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies". - Si riporta l'Art. 1469-quinquies del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1469-quinquies (Inefficacia). - Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: 1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; 3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo laddove il contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea".