Art. 25
            Modifiche del capo XIV-bis del codice civile

  1.  Al  primo  comma  dell'articolo  1469-bis  del codice civile le
parole:  ",che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi," sono soppresse.
  2. All'articolo 1469-quater del codice civile e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La  disposizione  di cui al secondo comma non si applica nei casi di
cui all'articolo 1469-sexies".
  3.  Al quinto comma dell'articolo 1469. quinquies del codice civile
le  parole:  "dal  presente articolo" sono sostituite dalle seguenti:
"dal presente capo".
 
          Note all'Art. 25:
              -  Si  riporta  l'Art.  1469-quater  del codice civile,
          cosi'   come  modificato  dalla  presente  legge:      Art.
          1469-quater  (Forma  e  interpretazione).  -  Nel  caso  di
          contratti  di cui tutte le clausole o talune clausole siano
          proposte  al consumatore per iscritto, tali clausole devono
          sempre  essere  redatte  in  modo  chiaro  e comprensibile.
              In  caso  di  dubbio sul senso di una clausola, prevale
          l'interpretazione  piu'  favorevole  al consumatore.     La
          disposizione  di  cui  al  secondo comma non si applica nei
          casi  di  cui  all'articolo  1469-sexies".     - Si riporta
          l'Art.   1469-quinquies   del  codice  civile,  cosi'  come
          modificato  dalla  presente legge:     "Art. 1469-quinquies
          (Inefficacia).  -  Le  clausole  considerate  vessatorie ai
          sensi  degli  articoli  1469-bis e 1469-ter sono inefficaci
          mentre  il contratto rimane efficace per il resto.     Sono
          inefficaci   le   clausole   che,   quantunque  oggetto  di
          trattativa,  abbiano per oggetto o per effetto di:       1)
          escludere  o limitare la responsabilita' del professionista
          in  caso  di  morte  o  danno alla persona del consumatore,
          risultante    da   un   fatto   o   da   un'omissione   del
          professionista;       2) escludere o limitare le azioni del
          consumatore  nei confronti del professionista o di un'altra
          parte  in  caso  di  inadempimento  totale  o parziale o di
          adempimento  inesatto da parte del professionista;       3)
          prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole
          che  non  ha  avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere
          prima  della  conclusione  del contratto.     L'inefficacia
          opera  soltanto  a  vantaggio del consumatore e puo' essere
          rilevata d'ufficio dal giudice.     Il venditore ha diritto
          di  regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha
          subito  in  conseguenza  della  declaratoria  d'inefficacia
          delle  clausole  dichiarate abusive.     E' inefficace ogni
          clausola  contrattuale  che, prevedendo l'applicabilita' al
          contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario,
          abbia  l'effetto di privare il consumatore della protezione
          assicurata  dal presente capo laddove il contratto presenti
          un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
          membro dell'Unione europea".