Art. 5
          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
              di violazioni di disposizioni comunitarie

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie   attuate   ai   sensi   della   presente  legge  in  via
regolamentare  o  amministrativa  e di regolamenti comunitari vigenti
alla  data  del  31  luglio  1999 per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
  2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma
dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia;  i  decreti
legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  3.  Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il   Governo   acquisisce   i  pareri  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  che  devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione   degli   schemi  stessi.  Decorsi  inutilmente  i  termini
predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  4.  Nello  stesso  termine di cui al comma 1, e con le modalita' di
cui  ai  commi  2 e 3, il Governo e' delegato ad emanare disposizioni
per  il  riordino  del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo
per   le  violazioni  in  danno  del  bilancio  dell'Unione  europea,
conformemente   ai   principi  e  alle  indicazioni  contenute  nella
Convenzione  relativa  alla  tutela  degli interessi finanziari delle
Comunita'  europee  approvata  a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche'
adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in
base  ai  principi  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, e del
regolamento  (CE/Euratom)  n.  2988/95  del Consiglio del 18 dicembre
1995,   relativo   alla   tutela  degli  interessi  finanziari  della
Comunita',  la  piena applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle
sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.
 
          Note all'Art. 5:
              - La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
          al sistema penale".