Art. 6 Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.