Art. 6
                Riordinamento normativo nelle materie
               interessate dalle direttive comunitarie

  1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi  2  e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  testi  unici  compilativi  delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite con la
presente   legge   per   il   recepimento  di  direttive  comunitarie
coordinando  le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le
sole  integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa.