Art. 9
    Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione
          controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE,
                modificata dalla direttiva 75/445/CEE

  1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269,
come  sostituito  dall'articolo  2  del  decreto del Presidente della
Repubblica  10  maggio  1982,  n.  494,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) al numero 1), la lettera a) e' abrogata;
    b)  al  numero  4),  le  parole:  "dagli  articoli  3  e  4" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7-bis".
  2.  Il  terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n.
269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e' sostituito dal seguente:
"Per  un  periodo  di  durata non superiore a dieci anni, qualora dai
risultati  delle  prove comparative si possa desumere che determinati
materiali  di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti
richiesti  per  l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali
materiali  potranno  essere  usati  come  base  per  la produzione di
materiale di propagazione controllato".
 
          Note all'Art. 9:
              -  La  legge  22 maggio 1973, n. 269, reca: "Disciplina
          della  produzione  e  del  commercio di sementi e piante di
          rimboschimento".      -  Il  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  10 maggio 1982, n. 494, reca: "Attuazione della
          direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione
          dei materiali forestali di moltiplicazione".     - Il testo
          vigente  dell'Art. 7, comma 1, della citata legge 22 maggio
          1973,  n. 269, sostituito dall'Art. 2 del succitato d.P.R.,
          come  ulteriormente  modificato dalla presente legge, cosi'
          recita:      "Art.  7.  -  Ai  fini della presente legge si
          intendono   per:         1) materiali  forestali  di  base:
                  a) abrogata;            b) per   i   materiali   di
          propagazione  vegetativa:  i cloni e i miscugli di cloni in
          proporzioni  specificate;        2) materiali  forestali di
          propagazione:         a) le sementi di specie forestali: le
          infruttescenze,  i  frutti,  i  semi  destinati alla semina
          diretta  o  alla  semina  nei  vivai,  gli  strobili  e  le
          infruttescenze  destinate  alla propagazione di detti semi;
                  b) le  parti  di  piante: le talee, le margotte, le
          radici  e le marzie destinate alla produzione di piante, ad
          esclusione  dei  piantoni;         c)  le piante: le piante
          di  specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa,
          compresi  i  piantoni  ed i selvaggioni;       3) materiali
          forestali   di   propagazione   selezionati:   i  materiali
          provenienti da materiali di base, di cui a precedente punto
          1)  ed  ufficialmente  ammessi  secondo  i  criteri  recati
          dall'allegato  B  della  presente legge;       4) materiali
          forestali  di propagazione controllati: i materiali di base
          ufficialmente  ammessi  in  conformita'  di quanto disposto
          dall'Art.  7-bis  della  presente  legge".      -  Il testo
          vigente  dell'Art. 15 della citata legge 22 maggio 1973, n.
          269,  come  sostituito  dall'Art.  7  del  citato d.P.R. 10
          maggio  1982,  n.  494, come ulteriormente modificato dalla
          presente   legge,   cosi'   recita:      "Art.  15.  -  Per
          l'iscrizione  nei  libri  o nei registri nazionali previsti
          dalla  presente  legge,  i materiali di base destinati alla
          produzione di materiali di propagazione selezionati debbono
          rispondere  ai  requisiti  indicati  nell'allegato  B della
          presente   legge.       Le  caratteristiche  esteriori  dei
          materiali  forestali  di  propagazione,  su  proposta della
          commissione di cui al successivo Art. 16, saranno stabilite
          con  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana.      Per  un  periodo  di  durata non superiore a
          dieci  anni,  qualora dai risultati delle prove comparative
          si   possa   desumere   determinati   materiali   di   base
          soddisferanno,   al   termine   degli  esami,  i  requisiti
          richiesti  per  l'ammissione  di  cui agli articoli 7-bis e
          7-ter,  tali  materiali potranno essere usati come base per
          la produzione di materiale di propagazione controllato".