Art. 9 Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE 1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), la lettera a) e' abrogata; b) al numero 4), le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7-bis". 2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e' sostituito dal seguente: "Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato".
Note all'Art. 9: - La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione". - Il testo vigente dell'Art. 7, comma 1, della citata legge 22 maggio 1973, n. 269, sostituito dall'Art. 2 del succitato d.P.R., come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 7. - Ai fini della presente legge si intendono per: 1) materiali forestali di base: a) abrogata; b) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate; 2) materiali forestali di propagazione: a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi; b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni; c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni; 3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui a precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge; 4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformita' di quanto disposto dall'Art. 7-bis della presente legge". - Il testo vigente dell'Art. 15 della citata legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'Art. 7 del citato d.P.R. 10 maggio 1982, n. 494, come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 15. - Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge. Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo Art. 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato".