Art. 3.
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per
l'anno  2000  e  in  lire  470 milioni annue a decorrere dal 2001, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
    2.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.