Art. 2. Certificato 1. E' istituito il certificato per la conduzione di navi per il trasporto di merci di persone nel settore della navigazione interna, di seguito denominato "certificato". 2. Il "certificato" e' conforme al modello comunitario di cui all'allegato 1. 3. Il "certificato" e' rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). 4. Il "certificato" puo' essere dei seguenti tipi: a) certificato A: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie per le quali e' richiesta la patente di battelliere del Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868; b) certificato B: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo previste nell'allegato 2 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 e delle idrovie per le quali e' richiesta la patente di battelliere del Reno, ai sensi della convenzione di cui alla lettera a). 5. I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, di attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il 6 aprile 1998.
Note all'art. 2: - La direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991 riguarda il riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 373 del 31 dicembre 1991. L'allegato 2 cosi' recita: "Elenco delle idrovie a carattere marittimo, previsto all'articolo 9 della direttiva Regno del Belgio Schelda marittima. Repubblica federale di Germania zona 1 e zona 2 dell'allegato I della direttiva 82/714/CEE. Regno dei Paesi Bassi Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Schelda orientale e Schelda occidentale". - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, concerne: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna". L'allegato cosi' recita: "Certificati ritenuti validi: 1) Regno del Belgio: Brevet de conduire A (arrete' royal n. ....... du ....................................); Vaarbrevet A (Koniiklijk nr. ............ du .............................. van ..................................); 2) Repubblica Federale di Germania: "Schifferpatent Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81. 3) Repubblica Francese: Certificat ge'ne'ral de capacite' de cate'gorie "A senza il timbro che precisa la validita' del certificato sulle vie dei gruppi A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1991); Certificats speciaux de capacite' senza il timbro che precisa la validita' del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1991); 4) Regno dei Paesi Bassi: "Groot Vaarbewiys I (Binnenschepenwet, Staatblad 1981, n. 678)".