Art. 2.
                             Certificato
  1.  E'  istituito  il  certificato per la conduzione di navi per il
trasporto  di merci di persone nel settore della navigazione interna,
di seguito denominato "certificato".
  2.  Il  "certificato"  e'  conforme  al  modello comunitario di cui
all'allegato 1.
  3.  Il "certificato" e' rilasciato dall'autorita' competente di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a).
  4. Il "certificato" puo' essere dei seguenti tipi:
    a) certificato  A: valido per tutte le idrovie degli Stati membri
dell'Unione  europea,  ad  eccezione  delle  idrovie  per le quali e'
richiesta   la  patente  di  battelliere  del  Reno  ai  sensi  della
convenzione  riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim
il 17 ottobre 1868;
    b) certificato  B: valido per tutte le idrovie degli Stati membri
dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo
previste nell'allegato 2 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del
16 dicembre 1991 e delle idrovie per le quali e' richiesta la patente
di  battelliere  del  Reno,  ai  sensi  della convenzione di cui alla
lettera a).
  5.  I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco
ai  sensi  dell'allegato  al  decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio  1998,  n.  24,  di attuazione della direttiva 91/672/CEE,
restano  validi  senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il
6 aprile 1998.
 
          Note all'art. 2:
              -   La   direttiva   91/672/CEE   del   Consiglio,  del
          16 dicembre  1991  riguarda il riconoscimento reciproco dei
          certificati   nazionali   di  conduzione  di  navi  per  il
          trasporto   di   merci  e  di  persone  nel  settore  della
          navigazione   interna   ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee  L 373 del 31 dicembre
          1991. L'allegato 2 cosi' recita:
          "Elenco  delle  idrovie  a  carattere  marittimo,  previsto
          all'articolo 9 della direttiva
              Regno del Belgio Schelda marittima.
              Repubblica  federale  di  Germania  zona  1  e  zona  2
          dell'allegato I della direttiva 82/714/CEE.
              Regno   dei   Paesi  Bassi  Dollard,  Eems,  Waddenzee,
          Ijsselmeer, Schelda orientale e Schelda occidentale".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          1998, n. 24, concerne:
              "Regolamento   recante   norme   di   attuazione  della
          direttiva  91/672/CEE  relativa al riconoscimento reciproco
          dei  certificati  nazionali  di  conduzione  di navi per il
          trasporto  di merci e persone nel settore della navigazione
          interna". L'allegato cosi' recita:
              "Certificati ritenuti validi:
                1)  Regno  del  Belgio: Brevet de conduire A (arrete'
          royal n. ....... du ....................................);
                  Vaarbrevet   A   (Koniiklijk  nr.  ............  du
          ..............................                          van
          ..................................);
                2)  Repubblica  Federale di Germania: "Schifferpatent
          Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81.
                3) Repubblica Francese:
                  Certificat  ge'ne'ral de capacite' de cate'gorie "A
          senza  il  timbro  che precisa la validita' del certificato
          sulle  vie  dei  gruppi  A  (seconda zona di navigazione ai
          sensi  della  direttiva  82/714/CEE) (decreto del 23 luglio
          1991, Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1991);
                  Certificats  speciaux  de capacite' senza il timbro
          che  precisa  la  validita'  del  certificato sulle vie del
          gruppo  A  (seconda  zona  di  navigazione  ai  sensi della
          direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta
          Ufficiale del 28 luglio 1991);
                4)   Regno  dei  Paesi  Bassi:  "Groot  Vaarbewiys  I
          (Binnenschepenwet, Staatblad 1981, n. 678)".