Art. 6. Conduzione di navi da passeggeri 1. Puo' condurre una nave che trasporta passeggeri chi ha superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, vertente anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo C dell'allegato II. 2. L'idoneita' alla conduzione di una nave da passeggeri e' attestata dall'autorita' competente mediante annotazione sul "certificato". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 6