Art. 11.
           Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

  1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la  reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni  chiunque, al fine di
sottrarsi  al  pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto
ovvero  di  interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a dette
imposte  di  ammontare  complessivo  superiore  a lire cento milioni,
aliena  simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su
altrui  beni  idonei  a  rendere  in  tutto  o in parte inefficace la
procedura di riscossione coattiva.