Art. 25.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogati:
    a) l'articolo  97,  sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n.
249;
    c) l'articolo  7, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
    d) il   titolo  I  del  decreto-legge  10 luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
    e) l'articolo  3,  quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n.
649;
    f)  l'articolo  2,  quarto  comma,  del decreto-legge 29 dicembre
1983,  n.  746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio
1984, n. 17;
    g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge
28 novembre  1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 gennaio 1985, n. 60;
    h) l'articolo  2,  commi  27  e 28, e l'articolo 3, comma 14, del
decreto-legge    19 dicembre    1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
    i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    l) l'articolo  54,  comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
    m) l'articolo  6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30.
  2.  E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  incompatibile  con  il
presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Visco, Ministro delle finanze
                              Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Note all'art. 25:
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto   legislativo,   dell'art.   97   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602,
          recante:  "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
          reddito"  e  pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  16  ottobre  1973, e' il
          seguente:
              "Art.  97  (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse
          mediante  ruoli). - (I commi dal primo al quinto sono stati
          abrogati da disposizioni precedenti).
              [Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento
          delle  imposte,  interessi,  soprattasse  e pene pecuniarie
          dovuti,  ha  compiuto,  dopo  che  sono  iniziati  accessi,
          ispezioni  e verifiche o sono stati notificati gli inviti e
          le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero
          sono  stati  notificati atti di accertamento o iscrizioni a
          ruolo,  atti  fraudolenti  sui  propri o su altrui beni che
          hanno  reso  in  tutto  o  in  parte inefficace la relativa
          esecuzione  esattoriale, e' punito con la reclusione fino a
          tre  anni.  La  disposizione  non si applica se l'ammontare
          delle  somme  non  corrisposte  non  e' superiore a lire 10
          milioni]. (Comma abrogato).
              (Il  comma  settimo  e'  stato abrogato da disposizioni
          precedenti).
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto  legislativo,  dell'art.  8  della  legge 10 maggio
          1976,   n.   249,   recante:  "Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  18 marzo  1976,  n. 46,
          concernente   misure   urgenti  in  materia  tributaria"  e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 17 maggio
          1976, e' il seguente:
              "Art.  8.  -  Con i decreti del Ministro per le finanze
          puo'   essere   stabilito   nei  confronti  di  determinate
          categorie  di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto
          l'obbligo  di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni
          operazione  per  la  quale non e' obbligatoria la emissione
          della  fattura.  L'obbligo  puo'  essere  imposto anche per
          limitati  periodi  di  tempo  in relazione alle esigenze di
          controllo dell'applicazione del tributo.
              Con    i   medesimi   decreti   sono   determinati   le
          caratteristiche  della  ricevuta fiscale e le modalita' per
          il  rilascio  nonche'  tutti  gli altri adempimenti atti ad
          assicurare  l'osservanza  dell'obbligo di cui al precedente
          comma.
              I  decreti  non potranno entrare in vigore prima di tre
          mesi  dalla  pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana.
              (I  commi  dal  quarto  al  nono sono stati abrogati da
          disposizioni precedenti).
              All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia
          di  finanza  e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
          Le    relative   sanzioni   sono   applicate   dall'ufficio
          dell'imposta  sul  valore aggiunto nella cui circoscrizione
          si  trova  il  domicilio fiscale del contribuente tenuto ad
          emettere la ricevuta fiscale.
              [Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati,
          documenti  o  registri  previsti nei decreti cui al secondo
          comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al
          fine  di  eludere  le  disposizioni  della  presente  legge
          nonche'  quelle  degli  stessi  decreti,  e'  punito con la
          reclusione  da  sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace
          chi,   senza   avere   concorso  nella  falsificazione  dei
          documenti, ne fa uso agli stessi fini]. (Comma abrogato).
              Qualora  sia  stato notificato avviso di irrogazione di
          pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di
          emissione   della  ricevuta  fiscale  o  di  emissione  del
          documento  stesso  con  indicazione  del  corrispettivo  in
          misura  inferiore  a  quella  reale,  puo'  essere ordinata
          dall'intendente  di finanza, su proposta dell'ufficio della
          imposta  sul  valore aggiunto, sentito l'interessato, senza
          pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
          presente   legge,  la  chiusura  dell'esercizio  ovvero  la
          sospensione    della    licenza    o    dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  svolta,  per  un periodo non
          inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo, dell'art. 7 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  6 ottobre  1978, n. 627, recante: "Norme
          integrative  e  correttive del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione
          e   disciplina   dell'imposta   sul   valore  aggiunto,  in
          attuazione  della  delega  prevista dall'art. 7 della legge
          10 maggio   1976,   n.   249,   riguardante  l'introduzione
          dell'obbligo  di emissione del documento di accompagnamento
          dei  beni viaggianti" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 295 del 20 ottobre 1978, e' il seguente:
              "Art.  7. - Il mittente e' responsabile della mancata o
          inesatta  compilazione  dei  documenti di cui ai precedenti
          articoli  1,  2,  3  e 4 ultimo comma; se non compila detti
          documenti,  o  indica  su  di  essi  beni diversi da quelli
          trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diverse,
          ovvero  li  compila  in  modo da non consentire comunque la
          identificazione   delle   parti,   e'  soggetto  alla  pena
          pecuniaria da lire 4.000.000 a lire 12.000.000. Alla stessa
          pena  soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di
          eludere le prescrizioni del presente decreto.
              Se   nei   documenti   indicati  nel  comma  precedente
          risultano   mancanti   o   inesatte   alcune   delle  altre
          indicazioni  previste  dagli  articoli  1, 2, 3 e 4, ultimo
          comma,  del presente decreto, si applica al soggetto tenuto
          ad  annotare  tali  indicazioni  la pena pecuniaria da lire
          2.000.000  a lire 6.000.000. Al vettore che non sottoscrive
          per  ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1
          o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni
          incomplete  o  inesatte,  limitatamente  a  quanto previsto
          dall'ultima  parte  del terzo comma dell'art. 1, si applica
          la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000.
              Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del
          trasporto,  non  e'  in  grado di esibire gli esemplari dei
          documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto
          alla  pena  pecuniaria  da  lire 100.000 a lire 360.000. La
          stessa  pena  si  applica  se il documento di trasporto non
          risulta  sottoscritto  ai  sensi del terzo e del nono comma
          del precedente art. 1.
              Ogni  violazione  diversa  da quelle previste nei primi
          due  commi  del  presente  articolo  e'  punita con la pena
          pecuniaria  da  lire  2.000.000  a  lire  6.000.000. (Comma
          abrogato da norme precedente).
              Per  le  violazioni  punite  con una pena pecuniaria e'
          consentito    al   trasgressore   di   pagare   all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente  una  somma
          rispettivamente  pari  ad  un  sesto  ed  ad  un  terzo del
          massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero
          dal  sedicesimo  al  sessantesimo  giorno  successivi  alla
          consegna  o alla notifica, del verbale di constatazione. Il
          pagamento   estingue   l'obbligazione  relativa  alla  pena
          pecuniaria nascente dalla violazione.
              [Chiunque forma in tutto o in parte, o altera stampati,
          documenti  o  registri  previsti dal presente decreto o dal
          decreto  ministeriale  di cui ai precedente art. 5, e ne fa
          uso,  o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere
          le  disposizioni  del  presente  decreto,  e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni.  Alla  stessa pena
          soggiace  chi,  senza essere concorso nella falsificazione,
          fa  uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente
          comma]. (Comma abrogato)".
              -  Il titolo I del citato decreto-legge 10 luglio 1982,
          n. 429, recava: "Norme per la repressione della evasione in
          materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto".
              - La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 10 luglio
          1982,   n.   429,   recante   norme   per   la  repressione
          dell'evasione  in  materia  di  imposte  sui  redditi e sul
          valore  aggiunto  e  per  agevolare  la  definizione  delle
          pendenze in materia tributaria.
              Delega  al  Presidente Repubblica per la concessione di
          amnistia   per   reati   tributari",   e'   pubblicata  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7
          agosto 1982.
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto  legislativo,  dell'art.  3 della legge 25 novembre
          1983,   n.   649,   recante:  "Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
          recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte
          sugli  interessi  ed  altri proventi di capitale pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 novembre 1983, e' il
          seguente:
              "Art.  3.  -  (Comma  abrogato).  (I commi dal primo al
          terzo sono stati abrogati da norme precedenti).
              [Chiunque,  per  fruire indebitamente di detrazioni per
          carichi  di famiglia o per consentire l'indebita fruizione,
          indica  falsamente  nella dichiarazione annuale l'esistenza
          di  persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 15 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
          ovvero  rilascia  o  utilizza attestazioni di cui al quarto
          comma  dello  stesso  articolo  non  rispondenti al vero e'
          soggetto  alle  pene previste nell'art. 4 del decreto-legge
          10 luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con modificazioni,
          nella  legge  7  agosto  1982,  n.  516]. (Comma abrogato).
          (Comma abrogato da norme precedente).
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto   legislativo,   dell'art.   2   del  decreto-legge
          29 dicembre 1983, n. 746, recante: "Disposizioni urgenti in
          materia  di imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  358  del  31 dicembre  1983, e' il
          seguente:
              "Art.  2.  - 1. I soggetti che effettuano le operazioni
          senza    pagamento    dell'imposta    in   mancanza   della
          dichiarazione  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo comma
          dell'art.   1   sono   soggetti  al  pagamento  della  pena
          pecuniaria  da  due  a  sei volte l'imposta che risulta non
          applicata,  oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia
          stata  rilasciata  la  dichiarazione, dell'omesso pagamento
          dell'imposta    rispondono   soltanto   i   cessionari,   i
          committenti  e  gli  importatori  che  hanno  rilasciato la
          dichiarazione stessa.
              2. I  contribuenti che omettono di numerare, annotare o
          conservare  le  dichiarazioni rese o ricevute a norma della
          lettera  c)  del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la
          pena  pecuniaria  da  lire  1.000.000  a lire 5.000.000; la
          stessa  pena si applica ai contribuenti che entro i termini
          stabiliti  non  hanno  eseguito  le annotazioni o non hanno
          inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello
          stesso art. 1.
              3. Per  l'omissione  o la incompletezza dell'elenco dei
          fornitori  o  dei  clienti  si  applica  la sanzione di cui
          all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni;  l'accertamento  delle  violazioni comporta,
          per  l'anno  successivo  a  quello in cui l'accertamento e'
          divenuto  definitivo,  la  decadenza  per  i  cessionari  o
          committenti  della  facolta'  di  acquistare beni e servizi
          senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di
          servizi  non  possono  effettuare  per  lo  stesso  periodo
          operazioni senza pagamento della imposta.
              [Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente
          ovvero  in  dogana  di  trovarsi nelle condizioni richieste
          dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza
          pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  punito,
          oltreche'   con   le  sanzioni  previste  nel  terzo  comma
          dell'art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con
          la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a
          10  milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di
          lieve entita' si applica la reclusione fino a sei mesi o la
          multa fino a L. 5.000.000]. (Comma abrogato)".
              -   La   legge   27 febbraio   1984,  n.  17,  recante:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          29 dicembre  1983,  n. 746, recante disposizioni urgenti in
          materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984.
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto   legislativo,   dell'art.   l   del  decreto-legge
          28 novembre  1984,  n. 791, recante: "Indeducibilita' degli
          interessi   passivi   derivanti  da  debiti  contratti  per
          l'acquisto  di  obbligazioni pubbliche esenti da imposta da
          parte  di  persone  giuridiche  e  di imprese" e pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  28 novembre 1984, n. 327, e' il
          seguente:
              "Art.  1.  -  Nella  determinazione  del  reddito delle
          societa' ed enti indicati nell'art. 2, lettere a) e b), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  598,  del  reddito di impresa degli altri soggetti, gli
          interessi  passivi  non  sono  ammessi  in deduzione sino a
          concorrenza  dell'ammontare  degli  interessi e degli altri
          proventi  esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di
          cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  601,  e  delle  altre obbligazioni
          esenti  sottoscritte,  acquistate  o ricevute in pegno o in
          usufrutto  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto.  Anche gli interessi conseguiti mediante
          cedole  acquistate  separatamente dai titoli si comprendono
          nel   suddetto   ammontare  se  l'acquisto  e'  avvenuto  a
          decorrere da tale data.
              Gli  interessi  passivi  che eccedono l'ammontare degli
          interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma
          1,  come  pure  i  costi  e  gli  oneri non suscettibili di
          imputazione  specifica,  sono  deducibili a norma del primo
          comma   dell'art.  58  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  597,  ma  senza tenere
          conto,  ai  fini  del rapporto ivi previsto, dell'ammontare
          degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare
          degli  interessi  non  ammessi  in  deduzione  ai sensi del
          precedente comma 1.
              Alla  dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al
          precedente  comma  1,  che  hanno  conseguito  proventi  di
          obbligazioni  pubbliche  esenti  da  imposta,  deve  essere
          allegato  un  prospetto, redatto in conformita' ad apposito
          modello  approvato con decreto del Ministro delle finanze e
          con  le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione
          delle   obbligazioni   pubbliche   possedute   nel  periodo
          d'imposta,  di quelle acquisite prima della data di entrata
          in  vigore  del presente decreto e delle cedole staccate di
          obbligazioni  pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di
          quelle  acquisite  prima di tale data, nonche' dei relativi
          proventi.
              Nei  casi  di  omessa  allegazione  del  prospetto alla
          dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le
          obbligazioni  pubbliche  possedute  e  tutte  le  cedole si
          considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del
          presente  decreto.  [In  caso di falsita' delle indicazioni
          contenute  nel  prospetto  si  applicano  le  pene previste
          nell'art.  4  del  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 7 agosto 1982,
          n. 516] (Periodo soppresso)".
              - La legge 25 gennaio 1985, n. 6, recante: "Conversione
          in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre
          1984,  n.  791, concernente indeducibilita' degli interessi
          passivi  derivanti  da  debiti  contratti per l'acquisto di
          obbligazioni  pubbliche  esenti  da  imposta  da  parte  di
          persone  giuridiche  e  di  imprese",  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1985, n. 22.
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge
          19 dicembre 1984, n. 853, recante: "Disposizioni in materia
          di  imposta  sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e
          disposizioni  relative  all'amministrazione  finanziaria" e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 19 dicembre 1984, n.
          347, e' il seguente:
              "Art. 2. - 1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987
          l'imposta   sul  valore  aggiunto  dovuta  dagli  esercenti
          imprese  commerciali,  esclusi  gli enti non commerciali di
          cui  all'art.  2,  lettera  c),  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno
          1984  hanno  tenuto  la  contabilita'  semplificata  di cui
          all'art.  18  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti
          arti  e  professioni,  sono determinate riducendo l'imposta
          relativa   alle  operazioni  imponibili  delle  percentuali
          stabilite  nell'allegata  tabella A, a titolo di detrazione
          forfettaria   dell'imposta  afferente  gli  acquisti  e  le
          importazioni.   Resta   ferma,   in  quanto  spettante,  la
          detrazione nei modi ordinari: a) dell'imposta afferente gli
          acquisti  e  le importazioni di beni ammortizzabili in piu'
          di   tre  anni;  b)  dell'imposta  afferente  le  locazioni
          finanziarie e i noleggi di tali beni, purche' la durata dei
          relativi contratti non sia inferiore alla meta' del periodo
          di   ammortamento;  c) dell'imposta  afferente  l'eventuale
          affitto   dell'azienda;   d)   dell'imposta   afferente  le
          lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita'
          propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego
          di  materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti
          dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta
          stessa;  e)  dell'imposta afferente le prestazioni ricevute
          in   dipendenza   di   rapporti   di  agenzia,  mediazione,
          rappresentanza  di  commercio  e  procacciamento  di affari
          relativi all'attivita' propria della impresa, limitatamente
          all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le
          prestazioni   siano   rese  da  intermediari  con  o  senza
          deposito; f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera
          intellettuale  relative  all'attivita'  propria dell'arte o
          professione  esercitata,  limitatamente  al 94 o all'85 per
          cento  dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano
          rese  dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n.
          39  della  tabella  A.  Le stese disposizioni, salvo quanto
          stabilito  nel  successivo  comma  18,  si  applicano  agli
          esercenti  imprese  commerciali  che  nell'anno  1984,  pur
          avendo   tenuto   la   contabilita'  ordinaria,  non  hanno
          conseguito    ricavi   per   un   ammontare   superiore   a
          settecentottanta milioni di lire.
              2. La  riduzione  a titolo di detrazione forfettaria di
          cui   al  precedente  comma  non  si  applica  sull'imposta
          relativa  alle  cessioni  di beni ammortizzabili in piu' di
          tre  anni  per  i  quali l'imposta afferente o l'acquisto o
          l'importazione  sia  stata o avrebbe potuto essere detratta
          nei modi ordinari.
              3. Ai  contribuenti che effettuano operazioni di cui al
          primo  comma  dell'art.  8, lettere a) e b), al primo comma
          dell'art.  8-bis,  al  primo  comma  dell'art.  9, all'art.
          38-quater  e  all'art.  72 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a
          quella  prevista  nel comma 1, la detrazione forfettaria di
          un   importo   calcolato   mediante   l'applicazione  delle
          percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe
          applicabile   per   analoghe   operazioni   effettuate  nel
          territorio  dello  Stato.  Questa disposizione si applica a
          condizione  che le operazioni siano annotate distintamente,
          anche  per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e
          24  del  predetto decreto, e non si applica ai cessionari e
          ai  commissionari  per  le  esportazioni  di beni acquisiti
          senza  applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo
          comma, lettera a), dell'art. 8.
              4. Le  disposizioni  del primo comma, lettera c), e del
          secondo comma dell'art. 8, del secondo comma degli articoli
          8-bis  e  9  e  dell'art.  68,  lettera a), del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          relative  alla  facolta'  di  acquistare o importare beni o
          servizi  senza  applicazione dell'imposta, non si applicano
          ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria.
          Le   imprese   manufatturiere   fruenti   della  detrazione
          forfettaria  che  acquistano rottami o altri beni di cui al
          sesto  comma  dell'art. 74 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, come modificato dal
          presente  decreto,  sono tenute al pagamento della relativa
          imposta  e  devono  a  tal fine tenerne distintamente conto
          nella  liquidazione  relativa  al periodo in cui sono state
          annotate le fatture ricevute o emesse.
              5. Le  disposizioni  dei  precedenti commi del presente
          articolo  valgono  anche  agli  effetti della dichiarazione
          annuale,  delle  liquidazioni  periodiche, dei versamenti e
          dei  rimborsi  di  cui  agli  articoli  27, 28, 30 e 33 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.
              6. Per  ciascuno  degli  anni  1985,  1986  e  1987 gli
          esercenti  imprese  commerciali  indicati  nel  comma 1 che
          nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari
          non superiore a diciotto milioni di lire:
                a) sono  esonerati  dall'obbligo  di  emissione della
          fattura  e devono annotare le operazioni effettuate a norma
          dell'art.  24  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  fermi restando gli obblighi di
          emissione   delle   ricevute   fiscali  e  delle  bolle  di
          accompagnamento  e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma
          dell'art. 74 dello stesso decreto;
                b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli
          acquisti  e  delle  importazioni  di  cui all'art. 25 dello
          stesso  decreto,  fermo  restando  l'obbligo di numerazione
          progressiva  e conservazione delle fatture e delle bollette
          doganali ricevute;
                c)  possono  eseguire  le liquidazioni periodiche e i
          versamenti   tenendo  conto,  in  detrazione,  dell'imposta
          afferente   gli   acquisti   e   le  importazioni  di  beni
          ammortizzabili in piu' di tre anni e di quella afferente le
          locazioni  finanziarie  e i noleggi di tali beni purche' la
          durata  dei relativi contratti non sia inferiore alla meta'
          del  periodo  di  ammortamento,  in  base  alle  fatture  o
          bollette  doganali  ricevute  nel periodo di riferimento, a
          condizione  che  queste  siano  allegate  in originale o in
          copia  fotostatica  alla  dichiarazione annuale. Le imprese
          autorizzate  all'esercizio  del  commercio  al  minuto  che
          effettuano  promiscuamente  cessioni  di  beni  soggetti ad
          aliquote  diverse  possono determinare l'imposta da versare
          applicando   un'aliquota   media   pari   al  rapporto  fra
          l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti
          e  le  importazioni  dei beni destinati alla rivendita e il
          complessivo  ammontare imponibile degli stessi e diminuendo
          i  corrispettivi  delle operazioni imponibili effettuate di
          una  percentuale  pari  all'aliquota  media;  ma a tal fine
          devono  tenere  il  registro  degli acquisti e annotarvi le
          fatture  e  le  bollette  doganali relative agli acquisti e
          alla  importazione dei beni destinati alla rivendita con la
          sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito,
          dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.
              7. Nella   determinazione   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto  dovuta  per l'anno 1984 dai contribuenti indicati
          nel  comma  1 del presente articolo l'imposta afferente gli
          acquisti    di   beni   diversi   da   quelli   strumentali
          ammortizzabili  in  piu' di tre anni, risultanti da fatture
          registrate nel mese di dicembre, e' ammessa in detrazione a
          condizione  che i beni siano stati consegnati entro il mese
          stesso;   l'imposta   afferente  gli  acquisti  di  servizi
          risultanti  da  fatture  registrate nel mese di dicembre e'
          ammessa  in  detrazione  a  condizione  che i corrispettivi
          siano stati pagati entro il mese stesso.
              8. Resta  in  ogni  caso  ferma  per  la determinazione
          dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attivita' di
          cui   agli  articoli  34,  74  e  74-ter  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, la
          disciplina  applicabile  a  norma  di  tali articoli, salvo
          quanto  stabilito  nella  seconda  parte  del  comma  4. Le
          disposizioni  dei  precedenti  commi  non si applicano agli
          esercenti la pesca marittima.
              9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito
          d'impresa   dei  contribuenti  indicati  nel  comma  1  del
          presente   articolo   e'   determinato   in   misura   pari
          all'ammontare  dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta
          sul  valore  aggiunto,  ridotto delle percentuali stabilite
          nell'allegato  tabella  B e ulteriormente diminuito: a) dei
          compensi  per  lavoro  dipendente,  compresi  i  contributi
          previdenziali  e  assistenziali  obbligatori  e le quote di
          indennita'   di   quiescenza   e   di  previdenza  maturate
          nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le
          disposizioni  vigenti;  c)  delle quote di ammortamento dei
          beni  strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, se e'
          stato  tenuto  il  relativo  registro;  d)  dei  canoni  di
          locazione  anche  finanziaria o di noleggio relativi a beni
          strumentali  ammortizzabili  in piu' di tre anni purche' la
          durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per
          oggetto  beni  immobili,  non  sia inferiore alla meta' del
          periodo  di  ammortamento,  nonche',  se  l'azienda  e'  in
          affitto,  del  relativo  canone;  e)  del  78 o dell'83 per
          cento,  secondo che corrisposte ad intermediari con o senza
          deposito,  delle  provvigioni  per rapporti di commissione,
          agenzia,   mediazione,   rappresentanza   di   commercio  e
          procacciamento  di  affari  relativi  all'attivita' propria
          dell'impresa;  f) del 71 per cento dei compensi corrisposti
          per   lavorazioni   relative   a   beni   formanti  oggetto
          dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza
          alcun  impiego  di  materiali  o  impiegando esclusivamente
          materiali  forniti  dal  committente; f-bis) della tassa di
          concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel
          registro  delle  imprese  e  di  quella  annuale  di cui ai
          commi 18,  primo  periodo,  e  19  dell'art. 3 del presente
          decreto-legge.  L'ammontare  che  ne  risulta  e' diminuito
          delle  minusvalenze  ed  e'  aumentato delle plusvalenze ad
          eslusione   di   quelle   che   dal   registro   dei   beni
          ammortizzabili  risultino reinvestite, nel medesimo periodo
          di  imposta,  in beni strumentali ammortizzabili in piu' di
          tre  anni, il cui costo e' ammortizzabile per la sola parte
          che  eccede  la  plusvalenza reinvestita. I contribuenti di
          cui  al  comma  6  del presente articolo, ferma restando la
          disposizione  di  cui alla lettera b) del medesimo comma 6,
          possono  computare  in diminuzione le quote di ammortamento
          indipendentemente   dalla  tenuta  del  registro  dei  beni
          ammortizzabili.
              10.  Per  ciascuno  degli  anni  1985,  1986  e 1987 il
          reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti
          e  professioni  e' determinato in misura pari all'ammontare
          dei  compensi  conseguiti, al netto dell'imposta sul valore
          aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata
          tabella  B  e  ulteriormente diminuito: a) dei compensi per
          lavoro  dipendente,  compresi  i contributi previdenziali e
          assistenziali  obbligatori  e  le  quote  di  indennita' di
          quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; b)
          dell'84  o  del  79  per  cento  secondo che corrisposti ai
          soggetti  di  cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della
          tabella   B,   dei   compensi   per   prestazioni   d'opera
          intellettuale  relative  all'attivita'  propria dell'arte o
          professione  esercitata;  c)  delle quote di ammortamento e
          dei  canoni  di  locazione anche finanziaria e di noleggio,
          purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli
          aventi  per  oggetto  beni immobili, non sia inferiore alla
          meta'   del   periodo  di  ammortamento,  relativi  a  beni
          strumentali  ammortizzabili in piu' di tre anni, deducibili
          a  norma  dell'art.  50  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  597,  e  del  comma  l
          dell'art. 3 del presente decreto.
              11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e
          i  compensi  si  considerano  conseguiti, le plusvalenze si
          considerano  realizzate e le spese si considerano sostenute
          nel  periodo  d'imposta  in cui le relative operazioni sono
          state  o  avrebbero  dovuto essere registrate o annotate ai
          fini  dell'imposta  sul valore aggiunto e a norma del terzo
          comma   dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  ovvero,  per  i
          contribuenti   che   effettuano   soltanto  operazioni  non
          soggette  a  registrazione  ai fini dell'imposta sul valore
          aggiunto,  nel periodo d'imposta in cui si e' verificata la
          percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi,
          dei  compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e
          delle  minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati
          senza  tenere  conto di quelli che, a norma del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono
          stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad
          anni  precedenti,  e  tenendo  conto anche dei ricavi e dei
          compensi   conseguiti  a  norma  dello  stesso  decreto  se
          costituiti  da  corrispettivi  di  operazioni registrate ai
          fini  dell'imposta  sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in
          anni precedenti.
              12. Le  disposizioni  dei precedenti commi 9, 10 e 11 e
          del  successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti
          che  esercitano  le attivita' indicate dal precedente comma
          8,   eccettuate   le  imprese  agricole  e  le  imprese  di
          allevamento  di  cui  agli articoli 28 e 72-ter del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
              13. Per  il  triennio  indicato nel comma 1 e' sospesa,
          salvo  che  per  gli  enti  non commerciali, l'applicazione
          degli  articoli  50,  ultimo comma, 72 e 72-bis del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
          E'  inoltre sospesa l'applicazione dell'art. 18 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          per  gli  esercenti  imprese commerciali che nell'anno 1984
          hanno  tenuto la contabilita' ordinaria ed hanno conseguito
          ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.
              14. Per  i  contribuenti  che  esercitano  attivita' in
          relazione  alle  quali  le  tabelle  allegate  al  presente
          decreto  stabiliscono  percentuali  di riduzione diverse il
          reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo e l'imposta sul
          valore  aggiunto  sono  calcolati,  a  norma dei precedenti
          commi, separatamente per ciascuna attivita'.
              15.  La  disposizione del comma precedente si applica a
          condizione  che  le operazioni effettuate nell'esercizio di
          ciascuna   attivita'   siano   annotate  distintamente  nei
          registri  di  cui  agli  articoli  23  e 24 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633. In
          mancanza    della    distinta   annotazione   si   applica,
          relativamente  a  tutte  le  attivita',  la  percentuale di
          riduzione meno elevata.
              16.  I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui
          ai  precedenti commi hanno facolta' di optare per il regime
          ordinario,   indistintamente   per   tutte   le   attivita'
          esercitate   e   con  effetto  per  l'intero  triennio  ivi
          indicato,  nella dichiarazione annuale relativa all'imposta
          sul  valore  aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto
          anche  per  la  determinazione  del  reddito d'impresa e di
          lavoro  autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle
          imposte  dirette  nella dichiarazione annuale relativa alle
          imposte  sul  reddito per l'anno stesso. I contribuenti che
          esercitano   le   attivita'  di  cui  al  comma  8  possono
          esercitare  l'opzione  nella dichiarazione annuale relativa
          alle  imposte  sul reddito. Limitatamente al primo semestre
          1985,  per  i  contribuenti  che optano per la contabilita'
          ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'art.
          22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  e'  elevato a novanta giorni. Il prospetto
          delle  attivita'  e passivita' esistenti al 1o gennaio 1985
          deve  essere  compilato e vidimato entro il 15 aprile dello
          stesso anno.
              17.  Gli  imprenditori  che esercitano esclusivamente o
          prevalentemente attivita' indicate nell'allegata tabella C,
          attestandolo   espressamente  nella  dichiarazione  annuale
          relativa  all'imposta  sul valore aggiunto per l'anno 1984,
          possono  esercitare  l'opzione  di  cui al precedente comma
          anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul
          valore aggiunto nei modi ordinari.
              18. Gli  effetti  dell'opzione  per il regime ordinario
          fatta  nella  dichiarazione  annuale dei redditi per l'anno
          1983, ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si
          estendono  di  diritto  all'intero  triennio  indicato  nel
          precedente comma 1.
              19.  Le  disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si
          applicano  anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f)
          dell'art.  13  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di
          imprese  commerciali  o  di arti e professioni nel triennio
          indicato  nel  precedente comma l e che nella dichiarazione
          di    inizio   dell'attivita'   presentata   agli   effetti
          dell'imposta  sul valore aggiunto non abbiano optato per il
          regime ordinario.
              20.  L'opzione  per  il  regime ordinario, ai sensi del
          comma  precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle
          imposte  dirette  nella dichiarazione relativa alle imposte
          sul  reddito  per  l'anno  di  inizio  dell'attivita' ed ha
          effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio
          indicato nel precedente comma 1.
              21. Per  i  soggetti di cui al comma 19, che esercitano
          esclusivamente   o   prevalentemente   attivita'   indicate
          nell'allegata  tabella  C,  si  applica la disposizione del
          precedente comma 17.
              22. Gli  esercenti imprese commerciali che si avvalgono
          del  regime  di  determinazione  del  reddito  previsto nel
          precedente   comma 9   sono   ammessi   alla  tenuta  della
          contabilita'  semplificata  di  cui all'art. 18 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
          Gli  esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo
          di  tenere  le scritture contabili di cui all'art. 19 dello
          stesso  decreto, sono esonerati dalla tenuta del repertorio
          e  delle  scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3
          del presente decreto.
              23.  In  caso  di  opzione  per  il regime ordinario di
          determinazione    del   reddito   gli   esercenti   imprese
          commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte
          negli  articoli  da 14 a 16 e 21 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti
          arti  e  professioni  quelle  prescritte nell'art. 19 dello
          stesso  decreto e il repertorio o le scritture indicati nei
          commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.
              24. Resta  in  ogni  caso  fermo l'obbligo di tenere le
          scritture  contabili  prescritte  ai  fini dell'imposta sul
          valore aggiunto.
              25.   I   contribuenti   che   effettuano   acquisti  o
          importazioni   senza   pagamento  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  in  violazione delle disposizioni del comma 4 del
          presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due
          a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.
              26. I  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime di
          determinazione  dell'imposta  sul valore aggiunto stabilito
          nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di
          cui al quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, non provvedono
          alla  regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti
          sono  puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo
          stesso  articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  lire  quattro  milioni  a  lire  venti  milioni qualora
          nell'anno  abbiano  effettuato  acquisti senza applicazione
          dell'imposta  per un ammontare di corrispettivi superiore a
          lire  dieci  milioni,  e  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da  lire cinquecentomila a lire quattro milioni
          qualora   nell'anno   abbiano   effettato   acquisti  senza
          applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi
          non superiore a lire dieci milioni.
              27. [In caso di falsita' dell'attestazione prevista nel
          precedente comma 17 si applicano le pene indicate nell'art.
          4  del  decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1982, n.
          516]. (Comma abrogato).
              28.  [Restano  in  ogni  caso  applicabili,  anche  nei
          confronti  dei  contribuenti che si avvalgono dei regimi di
          determinazione  forfettaria  del reddito e dell'imposta sul
          valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni
          del  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429, convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1982, n.
          516]. (Comma abrogato).
              29.  Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  e  negli  articoli 54 e 55 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, gli
          uffici  delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul
          valore  aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata
          al  contribuente  di  chiarimenti  da  inviare per iscritto
          entro  quarantacinque  giorni, rettificare le dichiarazioni
          annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei
          regimi  di  determinazione  del  reddito e dell'imposta sul
          valore  aggiunto  stabiliti  nei precedenti commi 1, 9 e 10
          determinando  induttivamente  l'ammontare  dei ricavi e dei
          compensi  ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili
          in  misura  superiore  a  quella  dichiarata, sulla base di
          presunzioni  desunte, in relazione al tipo di attivita', da
          uno  o  piu' dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione
          dei  locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali
          impiegati,  numero,  qualita' e retribuzioni degli addetti,
          acquisti  di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e
          di  merci,  consumi  di energia, carburanti, lubrificanti e
          simili,  assicurazioni stipulate nonche' altri elementi che
          potranno  essere  indicati  con  decreti del Ministro delle
          finanze  anche  per  singole  attivita'.  Negli  avvisi  di
          accertamento  devono essere specificamente indicati i fatti
          che   danno   fondamento  alla  presunzione.  Ai  fini  dei
          controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7
          della   legge   24 aprile   1980,  n.  146,  relative  alla
          programmazione della attivita' degli uffici e della Guardia
          di  finanza  con  decreti del Ministro delle finanze. Tra i
          criteri  selettivi  e  di sorteggio ivi previsti sara' data
          adeguata  rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni
          degli  obblighi  di  fatturazione e degli obblighi relativi
          alle  bolle  di  accompagnamento, alle ricevute e scontrini
          fiscali  e  ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto.
              30.  Se  l'indicazione di elementi di cui al precedente
          comma   e'   richiesta  nel  modello  di  dichiarazione  si
          applicano,  in caso di omissione delle indicazioni, la pena
          dell'arresto  fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due
          milioni,  e  in caso di falsita' degli elementi indicati le
          pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982,
          n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
          7 agosto 1982, n. 516.
              31.  La  dichiarazione  relativa all'imposta sul valore
          aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo
          compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985".
              "Art.  3.  -  1.  Nella  determinazione  del reddito di
          lavoro   autonomo   derivante   dall'esercizio  di  arti  e
          professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'art.
          50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597:
                a)  le  spese  relative a prestazioni alberghiere e a
          somministrazioni   di   alimenti  e  bevande  nei  pubblici
          esercizi  e  le spese di rappresentanza sono deducibili per
          un importo complessivamente non superiore, al tre per cento
          dell'ammontare   dei   compensi   percepiti   nel   periodo
          d'imposta;
                b)  non  sono  deducibili  quote  di ammortamento ne'
          canoni   di  locazione  anche  finanziaria  o  di  noleggio
          relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da
          turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore
          a  2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
          superiore a 2500 centimetri cubici;
                c) sono  deducibili  le  quote  di  ammortamento  o i
          canoni   di   locazione  anche  finanziaria  relativi  agli
          immobili  adibiti  esclusivamente all'esercizio dell'arte o
          della professione;
                d)  le  spese  relative  all'acquisto, alla locazione
          anche  finanziaria  o al noleggio di altri beni strumentali
          adibiti    promiscuamente    all'esercizio    dell'arte   o
          professione   e   all'uso   personale   o   familiare   del
          contribuente  sono deducibili o ammortizzabili nella misura
          del   50   per   cento.   Per   gli   immobili   utilizzati
          promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento
          del   reddito  fondiario  o  del  canone  di  locazione,  a
          condizione  che  il  contribuente non disponga nel medesimo
          comune    di    altro   immobile   adibito   esclusivamente
          all'esercizio  dell'arte o professione. Nella stessa misura
          sono  deducibili  le  spese  per  i servizi relativi a tali
          immobili;
                e) tra  le  spese per lavoro dipendente deducibili si
          comprendono  anche  le  quote di indennita' di quiescenza e
          previdenza maturate nel periodo d'imposta.
              (I  commi  da  2  a  5  sono  stati  abrogati  da norme
          precedenti).
              6.  Le  rimanenze  finali  dei  beni indicati nel primo
          comma   dell'art.  53  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  597,  e  successive
          modificazioni,  la  cui  valutazione  non  sia effettuata a
          costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa,
          quale  che  sia  il metodo di valutazione applicato, per un
          valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi
          cinque  commi  dell'art.  62  dello  stesso  decreto,  come
          modificato dal successivo comma 9.
              7.  Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto,
          che  effettuano  la valutazione delle rimanenze delle merci
          con  il  metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del
          valore  cosi' determinato anche in deroga alla disposizione
          del  comma precedente, a condizione che nella dichiarazione
          annuale  o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e
          le modalita' di applicazione del detto metodo.
              8.  Le  disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 62 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  597,  come modificato dall'art. 12 della legge 19 marzo
          1983,  n.  72,  si  applicano soltanto per le rivalutazioni
          effettuate   fino   al  periodo  di  imposta  in  corso  al
          31 dicembre 1984.
              9.  Sono  abrogati  il  secondo  comma dell'art. 75 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma
          dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  597, come modificato con l'art. 12
          della  legge  19 marzo  1983, n. 72. I limiti per la tenuta
          delle  scritture  ausiliarie  di  magazzino di cui al sesto
          comma   dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di
          lire  per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per
          il   valore   complessivo   delle  rimanenze  sono  ridotti
          rispettivamente  a  2  miliardi  ed  a  500  milioni  e  le
          scritture  stesse  devono  essere  tenute se i nuovi limiti
          sono  stati  o  sono  superati in periodi di imposta aventi
          inizio dopo il 31 dicembre 1982.
              10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel
          primo  e nel secondo comma dell'art. l del decreto-legge 10
          luglio   1982,   n.   429,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1982,  n.  516,  e'
          elevato a lire cinquanta milioni.
              11.  Ai  fini  dell'art.  76 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano
          in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilita'
          di  prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi
          i  conferimenti  in  societa',  di  partecipazioni sociali,
          escluse  quelle  acquisite  per  successione  o  donazione,
          superiori  al  due, al dieci o al venticinque per cento del
          capitale  della societa' partecipata, secondo che si tratti
          di  azioni  ammesse  alla  borsa o al mercato ristretto, di
          altre  azioni  ovvero  di  partecipazioni non azionarie. La
          percentuale  di partecipazione e' determinata tenendo conto
          di  tutte  le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi
          ancorche'   nei   confronti   di   soggetti   diversi.   La
          disposizione   non  si  applica  se  il  periodo  di  tempo
          intercorso  tra  la  data  dell'ultimo  acquisto  a  titolo
          oneroso,   o   dell'ultima   sottoscrizione  per  ammontare
          superiore  a  quello  spettante  in  virtu'  del diritto di
          opzione  inerente  alle azioni o quote possedute, e la data
          della  cessione  o  della  prima  cessione,  e' superiore a
          cinque anni.
              12.  Il  quarto  comma  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e'
          sostituito con il seguente:
              "I  redditi  delle  imprese  familiari  di cui all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare   risultante   dalla  dichiarazione  annuale
          dell'imprenditore,   possono   essere  imputati  a  ciascun
          familiare   che  abbia  prestato  in  modo  continuativo  e
          prevalente   la   sua  attivita'  di  lavoro  nell'impresa,
          proporzionalmente  alla  sua  quota  di partecipazione agli
          utili. La disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
                b) che  la  dichiarazione  annuale  dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  annuale,  di avere prestato la sua attivita'
          di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente .
              13.  Le  deduzioni previste ai fini dell'imposta locale
          sui  redditi  nell'art.  7 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 599, e nell'art. 13 della
          legge  19 marzo  1983, n. 72, si applicano a condizione che
          l'imprenditore   o  la  societa'  attesti  l'esistenza  dei
          requisiti stabiliti dalla legge.
              14.  [In caso di falsita' delle attestazioni prescritte
          nell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 597, e precedente comma, si applicano
          le  pene  previste  nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio
          1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).
              15.  Sono  abrogati  i primi tre commi e l'ultimo comma
          dell'art.  3  della  legge  25  novembre  1983, n. 649. Per
          l'anno   1985   l'atto  pubblico  o  la  scrittura  privata
          autenticata  di cui alla lettera a) dell'art. 5 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
          come  modificato  dal  precedente  comma 12, possono essere
          formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso.
              16.  Se  tra l'imprenditore e i collaboratori familiari
          di  cui  al  quarto  comma  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 597,
          indicati  nell'atto  pubblico o nella scrittura privata ivi
          previsti,   venga   costituita,   con   atto  sottoposto  a
          registrazione  entro  il 30 settembre 1985, una societa' in
          nome  collettivo  o in accomandita semplice con contestuale
          conferimento  dell'azienda  da  parte dell'imprenditore, il
          conferimento  stesso  e' soggetto alle imposte di registro,
          ipotecarie e catastali in misura fissa e non e' considerato
          cessione  agli  effetti delle imposte su reddito; l'imposta
          comunale  sull'incremento di valore degli immobili compresi
          nell'azienda  e'  ridotta  alla  meta'.  Il  riferimento al
          quarto  comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo
          vigente  anteriormente  alla  data di entrata in vigore del
          presente decreto.
              17.  Nell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  e'  aggiunto il
          seguente comma:
              "Se  l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio
          di  imprese  commerciali  supera l'ammontare dei redditi la
          differenza,  se  e' stata tenuta la contabilita' ordinaria,
          puo'   essere   riportata   in   diminuzione   del  reddito
          complessivo  dei periodi di imposta successivi ma non oltre
          il quinto .
              La  disposizione  si  applica per le perdite relative a
          periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.
              18.   La   tassa   di   concessione   governativa   per
          l'iscrizione  nel registro delle imprese e' stabilita nella
          misura  di lire cinque milioni per le societa' per azioni e
          in  accomandita  per  azioni,  di  lire  un  milione per le
          societa' a responsabilita' limitata e di lire centomila per
          le  societa'  di  altro  tipo.  Sono  escluse  le  societa'
          cooperative,  le societa' di mutuo soccorso, le societa' di
          cui  all'art.  10  della  legge  23 marzo 1981, n. 91, e le
          societa',   sotto   qualsiasi  forma  costituite,  che  non
          svolgano  attivita' commerciali e i cui beni immobili siano
          totalmente   destinati  allo  svolgimento  delle  attivita'
          politiche   dei   partiti   rappresentati  nelle  assemblee
          nazionali   e   regionali,   delle   attivita'   culturali,
          ricreative,  sportive  ed  educative di circoli aderenti ad
          organizzazioni  nazionali  legalmente  riconosciute,  delle
          attivita'   sindacali   dei   sindacati  rappresentati  nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
              19.  La  tassa  di  cui  al precedente comma e' dovuta,
          oltre  che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il
          30 giugno  di  ciascun  anno solare successivo. Le societa'
          iscritte   nel  registro  delle  imprese  anteriormente  al
          1o gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale
          entro il 30 giugno 1985.
              20.  Per  gli enti, le associazioni e le organizzazioni
          diversi dalle societa' restano ferme le disposizioni di cui
          ai  numeri  74  e  75 della tariffa allegata al decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
              21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli
          soci  persone  fisiche  ed  enti  non commerciali anche per
          singoli  beni  anche  se  di  diversa natura, conseguenti a
          scioglimenti  deliberati  tra il 1o gennaio ed il 30 giugno
          1985  dalle societa' di cui alla prima parte del precedente
          comma  18,  esistenti  alla  data  del  31 luglio 1984 sono
          soggette  alle  imposte di registro, ipotecarie e catastali
          in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sul
          reddito    e    sono    soggette    all'imposta    comunale
          sull'incremento  di  valore degli immobili ridotta a meta'.
          Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per
          la  societa'  che per i soci assegnatari, le plusvalenze da
          rivalutazione  monetaria  e  le  plusvalenze accantonate in
          sospensione  d'imposta.  Per  le  societa'  per  azioni, in
          accomandita  per  azioni  e  a  responsabilita' limitata la
          disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari
          risultino  iscritti  nel  libro dei soci alla predetta data
          del  31 luglio  1984,  o che vengano iscritti nel libro dei
          soci,  entro  trenta  giorni  dalla  data di conversione in
          legge   del   presente  decreto,  in  forza  di  titolo  di
          trasferimento  avente  data  certa  anteriore  al 31 luglio
          1984.
              21-bis.  Ai  fini  di  cui  all'art. 76 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per
          i  successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a
          seguito  degli  scioglimenti previsti nel comma precedente,
          come  valore  d'acquisto  sara' considerato quello iscritto
          nell'ultimo   bilancio  della  societa'  di  cui  e'  stato
          deliberato lo scioglimento".
              - La   legge   17   febbraio   1985,  n.  17,  recante:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          19 dicembre  1984,  n. 853, recante disposizioni in materia
          di  imposta  sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e
          disposizioni  relative all'amministrazione finanziaria", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 1985, n.
          41.
              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art.   6  del  decreto-legge  14 marzo  1988,  n.  70,
          recante:  "Norme  in  materia  tributaria  nonche'  per  la
          semplificazione  delle  procedure  di  accatastamento degli
          immobili   urbani",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          14 marzo   1988,   n.   61,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dall'art.  1,  primo  comma,  nella  legge
          13 maggio 1988, n. 154:
              "Art.  6.  -  1.  Le disposizioni di cui all'art. 2 del
          decreto-legge  19 dicembre  1984,  n.  853, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  17 febbraio  1985,  n.  17,
          relative ai regimi forfettari di determinazione del reddito
          e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  sono  prorogate al
          31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.
              2.  Gli  esercenti  imprese  commerciali  che non hanno
          optato  per  il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19
          dell'art.  2  del  decreto-legge  19 dicembre 1984, n. 853,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio
          1985,  n.  17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi
          per  un  ammontare  superiore a settecentottanta milioni di
          lire,  sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari
          previsti  dal  predetto  decreto  e sono soggetti al regime
          ordinario a decorrere dal 1o gennaio 1988.
              3.  I  contribuenti  nei  cui  confronti  continuano ad
          applicarsi  per  l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel
          comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per
          il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita'
          esercitate,  nella  dichiarazione  relativa all'imposta sul
          valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche
          per  la  determinazione  del reddito di impresa e di lavoro
          autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte
          dirette  nella  dichiarazione  relativa  alle  imposte  sul
          reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le
          attivita'  di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          possono  esercitare  l'opzione nella dichiarazione relativa
          alle  imposte  sul reddito. Gli imprenditori che esercitano
          esclusivamente  o  prevalentemente attivita' indicate nella
          tabella  C  allegata  al decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
          853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
          1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione
          relativa  all'imposta  sul valore aggiunto per l'anno 1987,
          possono  esercitare  l'opzione  anche ai soli effetti della
          determinazione  dell'imposta  sul  valore aggiunto nei modi
          ordinari;    l'opzione   per   il   regime   ordinario   di
          determinazione  del  reddito  puo'  essere esercitata nella
          dichiarazione  relativa alle imposte sul reddito per l'anno
          1987.
              4.   Le  disposizioni  dell'art.  2  del  decreto-legge
          19 dicembre  1984,  n.  853, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  17 febbraio  1985,  n.  17,  si applicano per
          l'anno  1988  anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a
          f) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di
          imprese  commerciali  o  di arti e professioni nel predetto
          anno  e  che  nella  dichiarazione di inizio dell'attivita'
          presentata  agli  effetti  dell'imposta sul valore aggiunto
          non   hanno  optato  per  lo  stesso  anno  per  il  regime
          ordinario.  In  tal  caso  l'opzione deve essere comunicata
          all'ufficio   delle  imposte  dirette  nella  dichiarazione
          relativa  alle  imposte  sul  reddito  per il medesimo anno
          1988".
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto  legislativo,  dell'art. 12 della legge 30 dicembre
          1991,  n.  413,  gia'  citata nella nota all'art. 16, e' il
          seguente:
              "Art.  12.  -  I corrispettivi delle cessioni di beni e
          delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  per  le  quali  non e'
          obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a richiesta
          del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio
          della  ricevuta  fiscale  di  cui  all'art.  8  della legge
          10 maggio  1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero
          dello  scontrino  fiscale,  anche  manuale  o prestampato a
          tagli  fissi,  di  cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
          successive  modificazioni.  Per le prestazioni di trasporto
          pubblico  collettivo  di  persone e di veicoli e bagagli al
          seguito,  con  qualunque  mezzo  esercitato, i biglietti di
          trasporto  assolvono  la  funzione dello scontrino fiscale.
          Dal  1o gennaio  1993 tali biglietti devono rispondere alle
          caratteristiche   che   saranno  fissate  con  decreto  del
          Ministro   delle   finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro il 30 giugno 1992.
              2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per
          le  cessioni  di  tabacchi e di altri beni commercializzati
          esclusivamente  dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli
          di  Stato,  di  beni  iscritti  nei  pubblici  registri, di
          carburanti  e  lubrificanti  per  autotrazione, di prodotti
          agricoli  effettuate dai produttori agricoli cui si applica
          il  regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni per le prestazioni previste
          nel  decreto  ministeriale  25 settembre  1981,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  267  del 29 settembre 1981,
          nonche'  per  le cessioni di beni risultanti, ancorche' non
          ne  sussista  l'obbligo,  da  fattura accompagnatoria e, se
          integrati  nell'ammontare  dei  corrispettivi,  da bolla di
          accompagnamento,  o  da  altri  documenti sostitutivi delle
          stesse  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
          6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.
              3.  Con  decreti del Ministro delle finanze, sentite le
          Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il
          proprio  parere  entro  trenta giorni dalla richiesta, puo'
          essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di
          contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con
          carattere  di  ripetitivita'  e a scarsa rilevanza fiscale,
          l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando,
          fino    alla    emanazione   degli   stessi,   l'esclusione
          dall'obbligo  di  certificazione  di  cui  al  comma  l dei
          soggetti  esonerati dall'obbligo di emissione della fattura
          a  norma  dell'art.  22,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633. Con
          gli  stessi decreti saranno determinate le disposizioni per
          l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino
          fiscale  in  luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale
          esercizio puo' essere limitato rispetto a talune attivita'.
              4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo
          della   certificazione   dei   corrispettivi  previsto  nel
          presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali
          si  applicano  le  disposizioni contenute nell'art. 3 della
          legge 26 gennaio 1983, n. 18.
              5.   Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro tre mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono
          determinate  le  caratteristiche  della  ricevuta fiscale e
          degli    apparecchi    misuratori   fiscali   idonei   alla
          certificazione  delle  operazioni  di  cui al comma 1. Sono
          altresi'  determinati  le  caratteristiche  tecniche  degli
          apparecchi  misuratori  fiscali  idonei alla certificazione
          delle  operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche
          ai  sensi  della  legge  28 marzo  1991, n. 112, nonche' le
          modalita'  ed i termini del rilascio dei documenti previsti
          dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad
          assicurare l'osservanza dell'obbligo.
              6.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          coordinate   le   disposizioni  dei  precedenti  commi  del
          presente  articolo  con quelle emanate in forza dell'art. 8
          della   legge   10 maggio  1976,  n.  249,  e  della  legge
          26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.
              7.  Le  disposizioni  dei commi precedenti e quelle dei
          decreti  ivi previsti si applicano a partire dal 1o gennaio
          1993.
              8.  Con  effetto  dalla data di entrata in vigore delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  emanati ai sensi del
          comma  3  sono  abrogate tutte le norme in contrasto con le
          disposizioni del presente articolo.
              9.  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno successivo a
          quello  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
          obbligatorio  il  rilascio  della  ricevuta  fiscale per le
          prestazioni  di  servizi,  effettuate anche a domicilio, da
          esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo
          e  da  esercenti  attivita' di noleggio di beni mobili, non
          tenuti all'obbligo della emissione della fattura.
              10.  Le  caratteristiche  della  ricevuta  fiscale e le
          modalita'  per il rilascio relativo alle prestazioni di cui
          al  comma  9,  nonche'  tutti gli altri adempimenti atti ad
          assicurare  l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con
          appositi  decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
          nella  Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              11.   Per  la  violazione  prevista  dal  quinto  comma
          dell'art.   8  della  legge  10  maggio  1976,  n.  249,  e
          successive  modificazioni, si applica la pena pecuniaria da
          lire 50.000 a lire 200.000.
              12.  All'art.  2  della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e
          successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito
          il seguente:
              "Al   destinatario   dello  scontrino  fiscale  che,  a
          richiesta   degli   organi   accertatori  nel  luogo  della
          operazione  o nelle immediate adiacenze, non e' in grado di
          esibire  lo  scontrino  o lo esibisce con l'indicazione del
          corrispettivo  inferiore  quella  reale, si applica la pena
          pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000".
              13.  [Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui
          al  comma  l  si  applicano le disposizioni contenute nella
          legge  13 marzo  1980,  n. 71, nel decreto-legge 1o ottobre
          1982,  n.  697,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 novembre  1982,  n.  887  e successive modificazioni nel
          decreto-legge  10 luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  7 agosto  1982,  n.  516,  e
          successive modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983, n.
          18, e successive modificazioni]. (Comma abrogato).
              14.  La  lettera  b)  del secondo comma dell'art. 1 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
          627, e' sostituita dal seguente:
                "b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre
          e  in  lettere,  dei  beni  trasportati;  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  in  alternativa  all'obbligo  di
          indicare   anche   in   lettere   la   quantita'  dei  beni
          trasportati,   per   i   soggetti  che  utilizzano  sistemi
          elettrocontabili  sono  disposte  modalita' di compilazione
          della  bolla  rispondenti  alle esigenze di impiego di tali
          sistemi".
              15.  La  disposizione  di  cui al comma 14 ha effetto a
          partire   dal   centottantesimo   giorno   successivo  alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
          Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione".
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto   legislativo,   dell'art.   54  del  decreto-legge
          30 agosto  1993,  n.  331,  recante:  "Armonizzazione delle
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli oli minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e  in  materia  di IVA con quelle recate da direttive CEE e
          modificazioni  conseguenti  a detta armonizzazione, nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati   di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei
          rimborsi  di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
          impresa  fino  all'ammontare  corrispondente  al contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1993, n. 203, e' il seguente:
              "Art.  54  (Sanzioni).  -  I  commi da 1 a 7 sono stati
          abrogati da norme precedenti.
              8.  [Le  sanzioni  stabilite  nell'art. 4, comma 1, del
          decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1982,  n.  516, si
          applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti
          equipollenti,  relativi  ad  operazioni intracomunitarie di
          cui    al    presente    decreto,   indicanti   numeri   di
          identificazione  diversi  da  quelli  veri  in  modo che ne
          risulti  impedita  l'individuazione  dei  soggetti  cui  si
          rifersiscono]. (Comma abrogato).
              (I  commi  9  e  9-bis  sono  stati  abrogati  da norme
          precedenti).
              -   La   legge   29 ottobre   1993,  n.  427,  recante:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          30 agosto   1993,  n.  331,  recante  armonizzazione  delle
          disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli oli minerali,
          sull'alcole; sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e  in  materia  di IVA con quelle recate da direttive CEE e
          modificazioni  conseguenti  a detta armonizzazione, nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati   di   assistenza  fiscale,  le  procedure  dei
          rimborsi  di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
          impresa  fino  all'ammontare  corrispondente  al contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29
          ottobre 1993, n. 255.
              -  Il  testo  vigente,  come  modificato  dal  presente
          decreto   legislativo,   dell'art.   6   del  decreto-legge
          31 dicembre 1996, n. 669, recante: "Disposizioni urgenti in
          materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento
          della  manovra  di  finanza  pubblica  per  l'anno  1997" e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1996, n.
          305, e' il seguente:
              "Art.  6. - [Altre disposizioni in materia di contrasto
          all'evasione,   di   beni   e  diritti  dello  Stato  e  di
          funzionamento  dell'amministrazione  finanziaria).  1.  (Il
          risarcimento  del  danno  cagionato all'erario come diretta
          conseguenza   della  mancata  corresponsione  dei  tributi,
          nell'ambito  del  procedimento  penale,  si effettua, sulla
          base   di   apposita   dichiarazione,  mediante  versamento
          irripetibile   al  concessionario  della  riscossione,  che
          riversa  i  relativi  importi  nei  corrispondenti capitoli
          dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello
          Stato.  Degli  importi versati si tiene conto ai fini della
          determinazione  delle  imposte, sanzioni e interessi dovuti
          in  base all'azione di accertamento tributario. Con decreto
          del  Ministro  delle finanze, di concerto con i Ministri di
          grazia  e  giustizia  e  del  tesoro  sono  determinati  il
          contenuto   della   dichiarazione   e   le   modalita'  del
          versamento]. (Comma abrogato).
              2.   Il   Ministero  delle  finanze  puo'  affidare  le
          attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario,
          alienazione  e  rottamazione  di  beni  mobili  iscritti in
          pubblici  registri  oggetto  di provvedimento definitivo di
          confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la
          scelta  del  concessionario  si applicano, in ogni caso, le
          disposizioni  di  cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n.  157,  in  materia  di  appalti  pubblici  di servizi. I
          rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario
          sono  disciplinati  da  apposita convenzione onerosa per il
          concessionario   medesimo,   conforme   allo   schema  tipo
          approvato con decreto del Ministro delle finanze.
              3.  Il  comma  114  dell'art. 3 della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  recante  misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica, e' sostituito dal seguente:
              "114.  I beni immobili e i diritti reali sugli immobili
          appartenenti   allo  Stato,  situati  nei  territori  delle
          regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei
          predetti  enti  territoriali  nei  limiti  e secondo quanto
          previsto  dai rispettivi statuti. Detti beni possono essere
          conferiti  nei  fondi  di  cui  al comma 86, ne' alienati o
          permutati .
              3-bis.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  hanno
          efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1997.
              4.  Gli  articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941,
          n.  633,  riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale
          sugli  incassi  derivanti  da  rappresentazioni, esecuzioni
          radiodiffusioni   di   opere   di  pubblico  dominio,  sono
          abrogati.
              5.  L'attivita'  degli  uffici  finanziari  di cui alle
          tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  644,  e non ancora soppressi a norma
          dell'art.  l dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua
          ad  esplicarsi  fino  a data da determinare con decreto del
          Ministro delle finanze.
              6.  Per  il  pagamento del compenso a favore dei centri
          autorizzati  di  assistenza fiscale, previsto dall'art. 78,
          comma  22,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere
          sul  capitolo  3479  del  Ministero delle finanze, relativo
          alla  assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti
          e  pensionati,  trovano applicazione le disposizioni di cui
          all'art.  62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,  n.  427,  che  prevedono  l'erogazione  del predetto
          compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
              6-bis. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a)  la  lettera  a) del comma 206 e' sostituita dalla
          seguente:
                "a)  i  corsi  di  riqualificazione,  aggiornamento e
          specializzazione  sono  organizzati  su  base regionale dal
          Ministero delle finanze; ;
                b) la  lettera  d)  del comma 206 e' sostituita dalla
          seguente:
                "d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono
          sulle  materie  attinenti ai profili professionali cui sono
          indirizzati i corsi stessi; ;
                c) la  lettera  f)  del comma 206 e' sostituita dalla
          seguente:
                "f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate
          dal Ministro delle finanze. ;
                d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
              "207.   I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova
          selettiva  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  206 sono
          utilizzati   in   via   provvisoria   presso  l'ufficio  di
          destinazione,  con  le funzioni inerenti al profilo cui era
          indirizzata   la   prova   selettiva   e  con  il  relativo
          trattamento   economico.   La  rinuncia  all'immissione  in
          servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai
          corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione
          dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima
          graduatoria  e,  nel  caso  in  cui il numero di coloro che
          abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero
          dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i
          candidati  risultati  idonei  nella  prova  selettiva degli
          altri   concorsi   regionali,   secondo   l'ordine  di  una
          graduatoria  unica  nazionale compilata dal Ministero delle
          finanze.  Il  superamento  dei corsi costituisce condizione
          per  la  nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla
          data  del  provvedimento  di approvazione della graduatoria
          della  prova  selettiva  ed  economica dalla data in cui ha
          avuto  luogo  la  provvisoria  immissione in servizio nella
          qualifica  di  nuovo  inquadramento.  Il  personale che non
          supera   il   corso   riassume   il  profilo  professionale
          precedentemente   rivestito   e   rientra   nella  sede  di
          provenienza,  salvo  richiesta  di destinazione nella nuova
          sede in presenza di disponibilita' di organico. ;
                e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
              "208-bis.  Agli  oneri  relativi  ai  commi  206 e 207,
          valutati  in  lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le
          risorse  finanziarie  disponibili  a  titolo  di  avanzo di
          amministrazione  del  fondo  di previdenza per il personale
          del  Ministero  delle  finanze,  istituito  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  17 marzo  1981,  n.  211. Il
          Ministro   del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro  delle
          finanze,  e'  autorizzato  a  prelevare  dal conto corrente
          intestato  al  fondo presso la Cassa depositi e prestiti le
          somme  destinate  a  far  fronte  agli  oneri anzidetti e a
          disporne,  con  propri decreti, l'iscrizione, in termini di
          competenza  e  cassa, sugli specifici capitoli di spesa del
          Ministero delle finanze .".
              -   La   legge   28 febbraio   1997,  n.  30,  recante:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n. 669, recante disposizioni urgenti in
          materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento
          della  manovra  di  finanza  pubblica  per l'anno 1997", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1997, n. 50.