Art. 2 1. La commissione paritetica e' composta per meta' da rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e per meta' da rappresentanti della regione o della provincia autonoma; di essa fa parte, altresi', un rappresentante, senza diritto di voto, designato dall'associazione regionale ANCI. 2. Il numero complessivo. dei componenti la commissione non puo' essere inferiore a quattro ne' superiore ad otto, oltre ad un rappresentante designato dall'associazione regionale ANCI, di cui al comma 1. 3. La commissione paritetica e' costituita con provvedimento direttore regionale delle entrate. La presidenza della commissione e' attribuita ad un dirigente rappresentante della regione o della provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 10 febbraio 2000 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 147