Art. 2

  1.   La   commissione   paritetica   e'   composta   per  meta'  da
rappresentanti   dell'amministrazione  finanziaria  e  per  meta'  da
rappresentanti  della  regione o della provincia autonoma; di essa fa
parte,  altresi', un rappresentante, senza diritto di voto, designato
dall'associazione regionale ANCI.
  2.  Il  numero  complessivo. dei componenti la commissione non puo'
essere  inferiore  a  quattro  ne'  superiore  ad  otto,  oltre ad un
rappresentante  designato dall'associazione regionale ANCI, di cui al
comma 1.
  3.  La  commissione  paritetica  e'  costituita  con  provvedimento
direttore regionale delle entrate. La presidenza della commissione e'
attribuita  ad  un  dirigente  rappresentante  della  regione o della
provincia autonoma.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 10 febbraio 2000
                                                   Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 147