Art. 10 
                     Valutazione di conformita' 
 
  1. Prima dell'immissione  sul  mercato,  ai  fini  dell'apposizione
della marcatura CE  di  cui  all'articolo  15,  il  fabbricante  deve
sottoporre  ciascuna  attrezzatura  a  pressione  o  insieme  ad  una
procedura  di  valutazione  di  conformita'  tra   quelle   descritte
nell'allegato III, alle condizioni definite dal presente articolo. 
  2. La  procedura  di  valutazione  di  conformita'  cui  sottoporre
l'attrezzatura o insieme e'  a  scelta  del  fabbricante  tra  quelle
previste per la categoria in cui  e'  classificata  l'attrezzatura  o
l'insieme  a  norma  dell'articolo  9.  Il  fabbricante  puo'   anche
scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria
superiore, se esistente. 
  3. Le procedure di valutazione di conformita' da applicare  per  le
diverse categorie sono le seguenti: 
a) categoria I: Modulo A; 
b) categoria II: Modulo A1, Modulo D1, Modulo E1; 
c) categoria III: Modulo B1 + D, Modulo B1 + F, Modulo B + E,  Modulo
   B + C1, Modulo H; 
d) categoria IV: Modulo B + D, Modulo B + F, Modulo G, Modulo H1. 
  4. Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualita'  nelle
categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero
1) e numero 2) primo trattino, e lettera b),  l'organismo  notificato
di cui all'articolo 12, quando svolge visite senza preavviso, preleva
un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali
di stoccaggio al fine di compiere o di far  compiere  la  valutazione
finale di cui  all'allegato  I,  paragrafo  3.2.2.  A  tal  fine,  il
fabbricante informa l'organismo notificato  del  calendario  previsto
per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due  visite
durante il primo  anno  di  produzione.  La  frequenza  delle  visite
successive e' determinata dall'organismo notificato  sulla  base  dei
criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti. 
  5. Nel caso di  produzione  in  unico  esemplare  di  recipienti  e
attrezzature della categoria III di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), in base alla procedura di cui al  modulo  H,  l'organismo
notificato  compie  o  fa  compiere  la  valutazione  finale  di  cui
all'allegato 1, punto 3.2.2. per ciascun  singolo  esemplare.  A  tal
fine, il fabbricante comunica il calendario  di  produzione  previsto
all'organismo notificato. 
  6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono  sottoposti  ad
una procedura globale di valutazione di conformita' che comprende: 
a) la valutazione di conformita' di  ciascuna  delle  attrezzature  a
   pressione costitutive dell'insieme di cui all'articolo 3, comma 1,
   che non sono ancora state oggetto di  una  distinta  procedura  di
   valutazione di conformita' ne' di una separata  marcatura  CE;  la
   procedura di valutazione e' determinata in base alla categoria  di
   ciascuna delle attrezzature; 
b) la   valutazione   dell'integrazione   dei   diversi    componenti
   dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato  I  che
   viene determinata in funzione della categoria piu'  elevata  delle
   altre attrezzature interessate, senza tenere conto degli accessori
   di sicurezza; 
c) la valutazione della  protezione  dell'insieme,  per  evitare  che
   vengano superati i limiti di  esercizio  ammissibili  in  base  ai
   punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata  in
   funzione  della  piu'  elevata  categoria  delle  attrezzature  da
   proteggere. 
  7. In deroga a quanto previsto dal commi 1, 2, 3, 4,  5,  e  6,  il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo',  ove
giustificato,  consentire  la  commercializzazione  e  la  messa   in
servizio di attrezzature a pressione e  di  singoli  insiemi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, per i quali non  siano  state  applicate  le
procedure  previste  dal  presente  articolo  e  il   cui   uso   sia
nell'interesse della sperimentazione. 
  8. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione  della
conformita' sono redatti nella lingua in cui e' stabilito l'organismo
responsabile della esecuzione di tali procedure nonche' nella  lingua
dello Stato di destinazione dell'attrezzatura stessa. 
  9. Fino alla avvenuta designazione degli  organismi  notificati  di
cui all'articolo 12 le procedure di valutazione della conformita'  da
applicare alle categorie II, III e  IV  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 3, sono svolte dall'Istituto superiore per la prevenzione e  la
sicurezza del lavoro (ISPESL).