ALLEGATO IV CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 12 E DELLE ENTITA' TERZE RICONOSCIUTE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di valutazione e di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' il montatore ne' l'utilizzatore delle attrezzature a pressione o degli insiemi che tale organismo controlla, ne' il mandatario di una di queste parti. Essi non possono intervenire direttamente nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali attrezzature a pressione o di tali insiemi, ne' rappresentare le parti che partecipano a tali attivita'. Cio non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante dell'attrezzatura a pressione o degli insiemi e l'organismo notificato. 2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di valutazione e verifica con il massimo di integrita' professionale e competenza tecnica e devono essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e la vigilanza. Deve inoltre avere accesso alle attrezzature necessarie per effettuare verifiche speciali. 4. Il personale incaricato delle ispezioni deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli che effettua, nonche' una sufficiente esperienza pratica di tali controlli; - le capacita' necessarie a compilare i certificati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle ispezioni. La retribuzione di ciascun ispettore non deve essere fissata in funzione del numero di controlli effettuati ne' dei risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo e' legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne che nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attivita') nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.