Art. 2
                   Procedimento per la concessione

  1.  L'operatore  interessato puo' presentare alla SIMEST domanda di
contributo  agli  interessi anche prima della data della delibera del
consiglio   di   amministrazione  della  SIMEST  stessa  che  approva
l'acquisizione  della partecipazione di quest'ultima nella societa' o
impresa  all'estero  e  comunque  non  oltre tre mesi successivi alla
suddetta data.
  2.  Le  domande  di contributo agli interessi sono istruite secondo
l'ordine  cronologico  di  arrivo  delle  stesse, sempreche' complete
della necessaria documentazione.
  3. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento
degli  obiettivi  e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge
24  aprile  1990,  n. 100, e successive modifiche, la tipologia della
partecipazione  dell'operatore  richiedente  nella societa' o impresa
all'estero  e,  nel  caso di apporti in natura, la congruita' di tali
apporti.  Per  tale attivita' possono essere utilizzati i documenti e
altri   elementi  di  valutazione  acquisiti  dalla  SIMEST  ai  fini
dell'assunzione della propria partecipazione.
  4.  L'attivita'  istruttoria e la relativa deliberazione finale del
"Comitato  agevolazioni"  sono definite non oltre sei mesi dalla data
di arrivo della domanda completa della necessaria documentazione.
  5.  Ove le disponibilita' finanziarie del Fondo siano insufficienti
rispetto alle domande presentate, il "Comitato agevolazioni" provvede
ad accogliere prioritariamente le domande avanzate dagli operatori in
possesso di certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda in
attuazione  di  quanto previsto all'articolo 22, comma 8, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
 
          Note all'articolo 2:
              -  Per  il  titolo  della legge 24 aprile 1990, n. 100,
          vedasi in nota al titolo.
              -  Il  comma 8, dell'art. 22 del decreto legislativo n.
          143/1998 cosi' recita:
              "8. Nella determinazione dei criteri per la concessione
          dei   contributi   e  di  finanziamenti  volti  a  favorire
          l'internazionalizzazione    delle   imprese   puo'   essere
          riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso
          di   una   certificazione   di   qualita'  del  prodotto  e
          dell'azienda".