Art. 3
                     Importo massimo agevolabile

  1.  L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti, fermi restando
i  limiti di intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria,
e'  fissato in misura non superiore al controvalore in lire o in euro
del  90%  della  prevista  quota  complessiva di partecipazione degli
operatori  italiani  richiedenti nella societa' o impresa estera fino
al  51% del capitale di quest'ultima. Ove le relative richieste siano
presentate da piu' operatori italiani partecipanti al capitale di una
stessa  societa' estera, l'agevolazione, fermi i limiti massimi sopra
indicati,  viene  proporzionalmente commisurata ai rispettivi apporti
al  capitale  della societa' estera. Ove piu' imprese italiane, i cui
bilanci  risultino  in  uno  stesso  bilancio consolidato, presentino
domanda  di contributo agli interessi per una medesima iniziativa, ai
fini  del  calcolo dell'intensita' massima dell'aiuto, sara' preso in
considerazione  l'ammontare  complessivo  dei  finanziamenti.  Per il
computo  del  predetto limite del 51% non viene considerato l'importo
della  quota  di partecipazione della SIMEST nella societa' o impresa
estera.
  2.  Ai  fini  del  calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti e
dell'intensita'  d'aiuto,  il  controvalore  in  lire o in euro della
partecipazione  e' calcolato sulla base del tasso di cambio, rilevato
ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  12 agosto 1993, n. 312, ed
eventuali  successive modificazioni, quindici giorni lavorativi prima
della  data  di deliberazione della concessione dell'agevolazione, o,
in  caso  di  valute  non  ricomprese  nell'elenco di cui al medesimo
articolo  2,  comma  1,  al tasso di cambio rilevato alla stessa data
dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  sulla  base  della quotazione del
dollaro  statunitense.  Per  le domande pervenute dopo il 31 dicembre
1998  si  applicano,  per le valute dei Paesi appartenenti all'Unione
monetaria  europea,  i  tassi  di  conversione  fissi  stabiliti  dal
Consiglio  europeo  in  base  all'articolo  109/L, paragrafo 4, prima
frase,  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea e, per le
altre  valute,  i  tassi  di  cambio rilevati secondo quanto previsto
nella  prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario,
del  tasso  di  conversione Euro/Lira, irrevocabilmente stabilito dal
Consiglio europeo in base al predetto articolo.
  3.   La   durata  massima  dei  finanziamenti,  che  devono  essere
denominati  in  lire  o  in  euro,  non puo' eccedere gli otto anni a
partire  dalla  prima  erogazione,  compreso  un  periodo  massimo di
utilizzo  e  preammortamento  di tre anni. I rimborsi devono avvenire
con cadenza semestrale.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto
          1993,  n.  312.  (Abolizione  del  fixing  delle  valute  e
          definizione di un cambio alternativo di riferimenti).
              "Art.  2.  -  1.  La  Banca  d'Italia  rileva  a titolo
          indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni
          di riferimento contro lire delle seguenti valute estere:
                a) dollaro USA;
                b) ecu e valute comunitarie;
                c) dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero,
          scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco
          finlandese e dollaro australiano.
              2. La Banca d'Italia ha facolta' di modificare l'elenco
          delle  valute  estere di cui al comma 1 qualora esigenze di
          mercato lo rendano necessario.
              3.  La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base
          dei  cambi  comunicati  in sede di concertazione fra banche
          centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa.
              4.  Nelle  giornate  del  14 agosto,  24 e 31 dicembre,
          nonche'  in tutti gli altri casi nei quali la concertazione
          di  cui  al  comma  3  non possa avere luogo, per le valute
          interessate   valgono  le  quotazioni  rilevate  il  giorno
          lavorativo precedente.
              5.   Nel   caso  in  cui,  per  qualsiasi  ragione,  la
          concertazione   di   cui  al  comma  3  venga  soppressa  o
          significativamente  modificata, la Banca d'Italia rileva la
          quotazione  delle  valute  di  cui  al  comma  1 secondo le
          modalita'  stabilite  dal  Ministro del tesoro, con proprio
          decreto, sentita la Banca d'Italia.
              6.   Le  quotazioni  rilevate  ai  sensi  del  presente
          articolo  sono  diffuse  al  mercato  dalla  Banca d'Italia
          tramite  circuito  informativo  telematico  e  rese note al
          pubblico con comunicato del Ministero del tesoro".
              Per  il  testo  dell'art.  109/L del trattato istituito
          della Comunita' europea, vedasi in note alle premesse.