Art. 3 Importo massimo agevolabile 1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti, fermi restando i limiti di intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria, e' fissato in misura non superiore al controvalore in lire o in euro del 90% della prevista quota complessiva di partecipazione degli operatori italiani richiedenti nella societa' o impresa estera fino al 51% del capitale di quest'ultima. Ove le relative richieste siano presentate da piu' operatori italiani partecipanti al capitale di una stessa societa' estera, l'agevolazione, fermi i limiti massimi sopra indicati, viene proporzionalmente commisurata ai rispettivi apporti al capitale della societa' estera. Ove piu' imprese italiane, i cui bilanci risultino in uno stesso bilancio consolidato, presentino domanda di contributo agli interessi per una medesima iniziativa, ai fini del calcolo dell'intensita' massima dell'aiuto, sara' preso in considerazione l'ammontare complessivo dei finanziamenti. Per il computo del predetto limite del 51% non viene considerato l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nella societa' o impresa estera. 2. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti e dell'intensita' d'aiuto, il controvalore in lire o in euro della partecipazione e' calcolato sulla base del tasso di cambio, rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, ed eventuali successive modificazioni, quindici giorni lavorativi prima della data di deliberazione della concessione dell'agevolazione, o, in caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, al tasso di cambio rilevato alla stessa data dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per le domande pervenute dopo il 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di conversione fissi stabiliti dal Consiglio europeo in base all'articolo 109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunita' europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto previsto nella prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione Euro/Lira, irrevocabilmente stabilito dal Consiglio europeo in base al predetto articolo. 3. La durata massima dei finanziamenti, che devono essere denominati in lire o in euro, non puo' eccedere gli otto anni a partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. I rimborsi devono avvenire con cadenza semestrale.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312. (Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimenti). "Art. 2. - 1. La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere: a) dollaro USA; b) ecu e valute comunitarie; c) dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano. 2. La Banca d'Italia ha facolta' di modificare l'elenco delle valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario. 3. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa. 4. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonche' in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente. 5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia. 6. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono diffuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro". Per il testo dell'art. 109/L del trattato istituito della Comunita' europea, vedasi in note alle premesse.