Art. 2 1. I cittadini cancellati per irreperibilita' dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La commissione elettorale comunale, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, e' tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il ventesimo giorno anteriore alla data della votazione. In sede di prima applicazione, si provvede alle operazioni relative alle cancellazioni non oltre il nono giorno anteriore alla data della votazione. 3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalita' e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali. 4. L'elenco comunale dei cittadini cancellati ai sensi del presente decreto e' pubblicato nell'albo dell'ente e nei consolati del paese di emigrazione, dandone notizia, nell'ambito della comunicazione istituzionale e dei rispettivi stanziamenti, sui periodici di lingua italiana dei paesi di presunta residenza. 5. Sono valide le operazioni di revisione delle liste elettorali che risultino comunque conformi a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dal presente decreto, ancorche' effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.