Art. 2

  1.  I  cittadini cancellati per irreperibilita' dall'anagrafe della
popolazione  residente,  ai  sensi  dell'articolo  11 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi
dell'articolo  4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato
dall'articolo  1  del  presente  decreto, sono cancellati dalle liste
elettorali  in  occasione  delle  revisioni  delle  liste  stesse  da
effettuarsi  secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo
unico  delle  leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta  e  la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.   La   commissione   elettorale   comunale,   in   occasione  di
consultazioni  elettorali e referendarie, e' tenuta a provvedere alle
cancellazioni  di  cui  al  comma  1  non  oltre  il ventesimo giorno
anteriore  alla  data della votazione. In sede di prima applicazione,
si  provvede alle operazioni relative alle cancellazioni non oltre il
nono giorno anteriore alla data della votazione.
  3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi
1  e  2  sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino
all'ufficio  elettorale,  sono  senz'altro  ammessi  al voto mediante
rilascio  del  certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a
cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del
nominativo   di   tali  elettori  viene  data  notizia  all'ufficiale
d'anagrafe,   per   gli   ulteriori   accertamenti   ai   fini  della
regolarizzazione  della  posizione anagrafica. I cittadini cancellati
possono,  in  ogni  momento,  richiedere,  con  comunicazione recante
l'indicazione  delle proprie generalita' e del luogo di residenza, al
comune  che  ha  provveduto  alla cancellazione, di essere reiscritti
d'ufficio  nell'anagrafe  degli italiani residenti all'estero e nelle
liste elettorali.
  4. L'elenco comunale dei cittadini cancellati ai sensi del presente
decreto  e'  pubblicato nell'albo dell'ente e nei consolati del paese
di  emigrazione,  dandone  notizia,  nell'ambito  della comunicazione
istituzionale  e dei rispettivi stanziamenti, sui periodici di lingua
italiana dei paesi di presunta residenza.
  5.  Sono  valide  le operazioni di revisione delle liste elettorali
che  risultino  comunque  conformi a quanto disposto dall'articolo 4,
comma  1,  lettera  d),  della  legge  27  ottobre 1988, n. 470, come
modificato  dal  presente decreto, ancorche' effettuate anteriormente
alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.