Art. 11 1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennita' ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennita' e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalita' previste dall'articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265. 2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennita' e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori. 3. In ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata tabella D, dell'incidenza delle spese per indennita' di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente: "11. Le indennita' e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario".