Art. 10 Importo del premio nazionale complementare 1. All'importo del premio per capo fissato all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si aggiunge un premio nazionale supplementare di 50 euro per vacca, di cui i primi 24,15 euro sono finanziati dal Feoga-sezione garanzia, per le aziende situate nelle regioni di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente: "4. Il premio per capo avente diritto e' fissato a: 163 euro per l'anno civile 2000; 182 euro per l'anno civile 2001; 200 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi". - Il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 161 del 26 giugno 1999. Il testo degli articoli 3 e 6 e' il seguente: "Art. 3. - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e' calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria. Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999. 2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma. Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2000". Art. 6. - 1. In deroga all'art. 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtu' del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2005. All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'art. 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'art. 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, per il sostegno dei fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1. Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, puo' sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'art. 4, paragrafi da 5 a 9. Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP, e del FEAOG, sezione "orientamento , esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento. 2. In deroga all'art. 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtu' del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'art. 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal lo gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtu' del presente regolamento. Dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonche' del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1".