Art. 10
             Importo del premio nazionale complementare

  1.   All'importo  del  premio  per  capo  fissato  all'articolo  6,
paragrafo  4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si aggiunge un premio
nazionale  supplementare  di  50 euro per vacca, di cui i primi 24,15
euro  sono  finanziati  dal  Feoga-sezione  garanzia,  per le aziende
situate nelle regioni di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE)
n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999.
 
          Note all'art. 10:
              - Il  testo  dell'art.  6, paragrafo 4, del regolamento
          (CE)  n.  1254/1999  del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il
          seguente:
                "4. Il premio per capo avente diritto e' fissato a:
                  163 euro per l'anno civile 2000;
                  182 euro per l'anno civile 2001;
                  200   euro   per   l'anno   civile  2002  e  per  i
          successivi".
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1260/99  del Consiglio del
          21 giugno  1999  recante  disposizioni  generali  sui fondi
          strutturali,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita'  europee  n.  L 161  del 26 giugno 1999. Il testo
          degli articoli 3 e 6 e' il seguente:
              "Art.  3.  -  1.  L'obiettivo  n. 1 concerne le regioni
          corrispondenti  al  livello  II  della  nomenclatura  delle
          unita'  territoriali  statistiche (NUTS II) il cui prodotto
          interno  lordo  (PIL) pro capite, misurato sulla base degli
          standard del potere d'acquisto e' calcolato con riferimento
          ai  dati  comunitari  disponibili  degli  ultimi  tre anni,
          disponibili  al  26 marzo  1999,  e' inferiore al 75% della
          media comunitaria.
              Esso   concerne  inoltre  le  regioni  ultraperiferiche
          (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
          Canarie),  tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
          rientranti  nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
          6  dell'atto  di  adesione  dell'Austria, della Finlandia e
          della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
              2.  La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
          1,  primo  comma,  stabilisce l'elenco delle regioni cui si
          applica  l'obiettivo  n.  1, salvo il disposto dell'art. 6,
          paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
              Tale  elenco  e'  valido per sette anni a decorrere dal
          1o gennaio 2000".
              Art.  6.  -  1. In deroga all'art. 3, le regioni cui si
          applica,   nel   1999,  l'obiettivo  n.  1  in  virtu'  del
          regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'art. 3,
          paragrafo  1,  secondo  comma  e  paragrafo  2 del presente
          regolamento,  beneficiano a titolo transitorio del sostegno
          dei  fondi  nel  quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1o gennaio
          2000 al 31 dicembre 2005.
              All'atto  dell'adozione  dell'elenco di cui all'art. 3,
          paragrafo   2,   la   Commissione  stabilisce,  secondo  le
          disposizioni  dell'art.  4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle
          zone  di  livello  NUTS III appartenenti a tali regioni che
          beneficiano  a  titolo  transitorio,  per  il  2006, per il
          sostegno dei fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.
              Tuttavia  nell'ambito  del  limite di popolazione delle
          zone  di  cui  al secondo comma e nel rispetto dell'art. 4,
          paragrafo  4, secondo comma, la Commissione, su proposta di
          uno  Stato  membro,  puo'  sostituire tali zone con zone di
          livello  NUTS  III  o  inferiori a questo livello che fanno
          parte  di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'art.
          4, paragrafi da 5 a 9.
              Le  zone  appartenenti  alle  regioni  che non figurano
          nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a
          beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP, e
          del   FEAOG,   sezione   "orientamento   ,  esclusivamente,
          nell'ambito del medesimo intervento.
                2.  In deroga all'art. 4, le regioni cui si applicano
          nel  1999  gli  obiettivi  n.  2  e  n.  5b  in  virtu' del
          regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco
          di  cui  all'art.  4,  paragrafo 4 del presente regolamento
          beneficiano,  a  titolo transitorio, dal lo gennaio 2000 al
          31 dicembre   2005,   del  sostegno  del  FESR  nel  quadro
          dell'obiettivo n. 2, in virtu' del presente regolamento.
              Dal  1o gennaio  2000  al  31 dicembre  2006, tali zone
          beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo
          n.  3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n.
          3,  nonche'  del  sostegno del FEAOG, sezione "garanzia nel
          quadro  del  sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel
          quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca
          nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1".