Art. 12 Riserva nazionale l. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' responsabile, nei rapporti con la Commissione europea, della gestione della "riserva nazionale" di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per l'anno 2000 tale gestione e' affidata all'A.I.M.A. in liquidazione. 2. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale e derivanti da ritiri di quote oppure dai versamenti previsti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1254/1999, pari al 5%, per effetto dei trasferimenti parziali senza trasferimento dell'azienda, sono distribuiti gratuitamente ai produttori che ne fanno richiesta, tenendo conto delle priorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999. 3. I produttori che intendano ottenere diritti al premio dalla riserva nazionale devono presentare apposita richiesta di quota individuale entro e non oltre le ore 18 del 15 marzo. Per l'anno 2000 la richiesta di quota puo' essere presentata entro le ore 18 del 15 giugno. 4. I criteri e le modalita' operative per la ridistribuzione della riserva nazionale sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente: "1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice. 2. I diritti al premio ritirati in base all'art. 8, paragrafo 1, o ad altre norme comunitarie, sono aggiunti alla riserva nazionale, senza pregiudizio all'art. 7, paragrafo 4. 3. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali per la concessione, entro i limiti delle stesse, di diritti al premio, in particolare ai nuovi produttori, ai giovani allevatori ed altri produttori prioritari. 4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'art. 43, le modalita' di applicazione del presente articolo, specificando in particolare: le misure applicabili qualora in uno Stato membro non sia utilizzata la riserva nazionale; le misure relative ai diritti al premio non utilizzati e riversati nella riserva nazionale". - Il testo dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente: "1. Il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda puo' trasferire al successore nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli puo' anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori senza trasferire l'azienda. Nel caso di un trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, non superiore al 15%, e' riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui e' situata la sua azienda, per essere ridistribuita gratuitamente. 2. Gli Stati membri: a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori delle zone sensibili o delle regioni in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale; b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra produttori o tramite la riserva nazionale. 3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, cessioni temporanee della parte dei diritti al premio non destinati ad essere utilizzati dal produttore che ne dispone. 4. La Commissione adotta le modalita' di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'art. 43. Tali modalita' possono riguardare in particolare: disposizioni che consentano agli Stati membri di risolvere i problemi connessi con il trasferimento di diritti al premio da parte di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende, e norme specifiche quanto al numero minimo di diritti che puo' essere oggetto di una cessione parziale".