Art. 12
                          Riserva nazionale

  l.   Il   Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali  e'
responsabile, nei rapporti con la Commissione europea, della gestione
della  "riserva nazionale" di cui all'articolo 9 del regolamento (CE)
n.  1254/1999. Per l'anno 2000 tale gestione e' affidata all'A.I.M.A.
in liquidazione.
  2.  I  diritti  al  premio  acquisiti  senza compenso nella riserva
nazionale  e  derivanti  da  ritiri  di  quote  oppure dai versamenti
previsti  all'articolo  8  del regolamento (CE) n. 1254/1999, pari al
5%,  per  effetto  dei  trasferimenti  parziali  senza  trasferimento
dell'azienda,  sono  distribuiti  gratuitamente  ai produttori che ne
fanno richiesta, tenendo conto delle priorita' di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
  3.  I  produttori  che  intendano  ottenere diritti al premio dalla
riserva  nazionale  devono  presentare  apposita  richiesta  di quota
individuale entro e non oltre le ore 18 del 15 marzo. Per l'anno 2000
la  richiesta  di quota puo' essere presentata entro le ore 18 del 15
giugno.
  4.  I criteri e le modalita' operative per la ridistribuzione della
riserva  nazionale sono definiti sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti  tra  lo  Stato le regioni e le province autonome, con la
procedura  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 
          Note all'art. 12:
              - Il   testo   dell'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.
          1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
              "1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di
          diritti al premio per vacca nutrice.
              2.  I  diritti  al  premio ritirati in base all'art. 8,
          paragrafo  1,  o  ad altre norme comunitarie, sono aggiunti
          alla  riserva  nazionale,  senza  pregiudizio  all'art.  7,
          paragrafo 4.
              3.   Gli   Stati  membri  utilizzano  le  loro  riserve
          nazionali  per la concessione, entro i limiti delle stesse,
          di  diritti  al premio, in particolare ai nuovi produttori,
          ai giovani allevatori ed altri produttori prioritari.
              4.  La  Commissione adotta, secondo la procedura di cui
          all'art.  43,  le  modalita'  di  applicazione del presente
          articolo, specificando in particolare:
                le misure applicabili qualora in uno Stato membro non
          sia utilizzata la riserva nazionale;
                le   misure   relative   ai  diritti  al  premio  non
          utilizzati e riversati nella riserva nazionale".
              - Il   testo   dell'art.  8  del  regolamento  (CE)  n.
          1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
                "1.  Il  produttore  che venda o trasferisca in altro
          modo   la   sua   azienda  puo'  trasferire  al  successore
          nell'azienda  tutti  i diritti al premio per vacca nutrice.
          Egli  puo'  anche  trasferire,  in tutto o in parte, i suoi
          diritti ad altri produttori senza trasferire l'azienda.
              Nel caso di un trasferimento di diritti al premio senza
          trasferimento   dell'azienda,   una   parte   dei   diritti
          trasferiti,  non  superiore  al  15%,  e'  riversata  senza
          pagamento  compensativo nella riserva nazionale dello Stato
          membro  in  cui  e'  situata  la  sua  azienda,  per essere
          ridistribuita gratuitamente.
              2. Gli Stati membri:
                a) adottano  le  misure  necessarie per evitare che i
          diritti   al  premio  siano  trasferiti  fuori  delle  zone
          sensibili  o  delle  regioni  in  cui  la produzione bovina
          riveste particolare importanza per l'economia locale;
                b)  possono prevedere che il trasferimento di diritti
          senza  trasferimento  dell'azienda avvenga direttamente tra
          produttori o tramite la riserva nazionale.
              3.  Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente
          ad una data da fissare, cessioni temporanee della parte dei
          diritti  al  premio  non destinati ad essere utilizzati dal
          produttore che ne dispone.
              4.  La  Commissione adotta le modalita' di applicazione
          del  presente articolo secondo la procedura di cui all'art.
          43.
              Tali modalita' possono riguardare in particolare:
                disposizioni  che  consentano  agli  Stati  membri di
          risolvere  i  problemi  connessi  con  il  trasferimento di
          diritti  al  premio  da  parte  di  produttori che non sono
          proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende, e
                norme  specifiche  quanto al numero minimo di diritti
          che puo' essere oggetto di una cessione parziale".