Art. 13 Trasferimento dei diritti al premio 1. I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore possono essere trasferiti direttamente tra produttori. 2. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi previsti all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2342/1999. 3. A tal fine viene considerato come utilizzato: a) il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi; b) il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente; c) il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento in azienda. 4. In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata. 5. I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'organismo pagatore da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio, effettuata con le modalita' fissate ai sensi dell'articolo 5. 6. La notifica deve pervenire all'organismo pagatore stesso entro le ore 18 del 15 marzo, ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara' ritenuto valido. Per l'anno 2000 la notifica deve pervenire entro le ore 18 del 15 giugno. 7. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. 8. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del presente articolo, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati, attraverso l'organismo pagatore, il numero dei loro diritti al premio. 9. Le zone sensibili e le aree in cui la produzione bovina riveste particolare importanza e dalle quali e' vietato il trasferimento dei diritti al premio sono definite, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e' il seguente: 2. Qualora nel corso di ogni anno un produttore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata e' trasferita alla riserva nazionale, tranne: nel caso in cui un produttore detenga al massimo sette diritti al premio; se durante ciascuno di due anni civili consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti stabilita conformemente al paragrafo 4, la quota non utilizzata nell'ultimo anno civile viene versata alla riserva nazionale; nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto alla Commissione; nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti; oppure, in casi eccezionali debitamente motivati".