Art. 13
                 Trasferimento dei diritti al premio

  1.  I  diritti  al  premio  attribuiti  ad  ogni singolo produttore
possono essere trasferiti direttamente tra produttori.
  2. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno
il  90%  dei  propri diritti, la quota non utilizzata viene riversata
nella  riserva  nazionale,  salvo  i  casi  previsti all'articolo 23,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2342/1999.
  3. A tal fine viene considerato come utilizzato:
a) il  numero  dei  capi eleggibili al premio a seguito dei controlli
   amministrativi;
b) il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del
   cedente;
c) il  numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento
   in azienda.
  4.  In  caso  di  cessione  temporanea,  qualora colui che riceve i
diritti   non   utilizzi   almeno   il  90%  della  quota  a  propria
disposizione,  verranno  ritirati in via prioritaria i diritti di sua
proprieta'  e,  in  subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente,
fino a copertura della quota non utilizzata.
  5.  I  trasferimenti  dei  diritti al premio, come pure le cessioni
temporanee,  non  possono  diventare  effettivi  prima della notifica
congiunta   all'organismo   pagatore  da  parte  del  produttore  che
trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio, effettuata con
le modalita' fissate ai sensi dell'articolo 5.
  6.  La  notifica deve pervenire all'organismo pagatore stesso entro
le  ore  18  del 15 marzo, ed essere compilata correttamente, in caso
contrario il trasferimento non sara' ritenuto valido. Per l'anno 2000
la notifica deve pervenire entro le ore 18 del 15 giugno.
  7. I produttori che utilizzino per le loro attivita' di allevamento
esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti
i  loro  diritti  ad altri, sono assimilati al produttore che vende o
trasferisce la propria azienda.
  8.  Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del
presente  articolo,  determina  il nuovo limite massimo individuale e
comunica agli interessati, attraverso l'organismo pagatore, il numero
dei loro diritti al premio.
  9.  Le zone sensibili e le aree in cui la produzione bovina riveste
particolare  importanza e dalle quali e' vietato il trasferimento dei
diritti al premio sono definite, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.
 
          Nota all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento
          (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e'
          il seguente:
              2.  Qualora  nel  corso  di ogni anno un produttore non
          utilizzi  almeno  la percentuale minima dei propri diritti,
          determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata
          e' trasferita alla riserva nazionale, tranne:
                nel  caso  in  cui  un  produttore detenga al massimo
          sette  diritti  al  premio; se durante ciascuno di due anni
          civili  consecutivi detto produttore non utilizza almeno la
          percentuale    minima    dei   propri   diritti   stabilita
          conformemente  al  paragrafo  4,  la  quota  non utilizzata
          nell'ultimo   anno   civile   viene  versata  alla  riserva
          nazionale;
                nel  caso  in  cui  un  produttore  partecipi  ad  un
          programma    di    estensivizzazione    riconosciuto   alla
          Commissione;
                nel  caso  in  cui  un  produttore  partecipi  ad  un
          programma    di    prepensionamento    riconosciuto   dalla
          Commissione,  nell'ambito del quale non sono obbligatori il
          trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;
          oppure,
                in casi eccezionali debitamente motivati".