Art. 14 Beneficiari e importo del premio 1. I produttori di bovini maschi e/o di vacche nutrici possono accedere al premio di estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, come integrazione del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, a condizione che il carico di bestiame ad ettaro calcolato in funzione del successivo comma 2, sia rispettato dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda. 2. Per gli anni 2000 e 2001 l'importo del premio e' pari a: a) 33 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,6 e 2 UBA/ha; b) 66 euro/capo per coefficiente di densita' inferiore a 1,6 UBA/ha. 3. Per gli anni 2002 e successivi l'importo del premio e' pari a: a) 40 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,4 e 1,8 UBA/ha; b) 80 euro/capo per coefficiente di densita' inferiore a 1,4 UBA/ha.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente: 1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione. 2. Il pagamento per l'estensivizzazione e' pari a 100 euro per premio speciale e per premio per vacca nutrice, a condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il coefficiente di densita' nell'azienda interessata sia pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare il pagamento per l'estensivizzazione ai seguenti livelli: a) rispetto agli anni civili 2000 e 2001, 33 euro per un coefficiente di densita' pari o superiore a 1,6 UBA per ettaro ma inferiore a 2,0 UBA per ettaro e 66 euro per un coefficiente di densita' inferiore a 1,6 UBA per ettaro; b) rispetto all'anno civile 2002 e agli anni successivi, 40 euro per un coefficiente di densita' pari o superiore a 1,4 UBA ma pari o inferiore a 1,8 UBA e 80 euro per un coefficiente di densita' inferiore a 1,4 UBA per ettaro. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2: a) in deroga all'art. 12, paragrafo 2, lettera a), per determinare il coefficiente di densita' dell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonche' degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali e' convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'allegato III; b) fatto salvo l'art. 12, paragrafo 2, lettera b), le superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo quanto previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce un sistema di sostegno per i produttori di alcuni seminativi, non sono considerate superfici foraggere; c) la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densita' consiste per almeno il 50% di pascoli. Il pascolo e' definito dagli Stati membri. La definizione tiene almeno conto del criterio secondo cui per pascolo si intendono i terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di allevamento, sono destinati all'allevamento di animali della razza bovina e/o ovina. Tuttavia, la definizione non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati). 4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente di densita' di cui al paragrafo 2, i produttori degli Stati membri in cui piu' del 50% della produzione di latte si effettua in zone di montagna ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate in tali zone, possono beneficiare dei pagamenti all'estensivizzazione previsti al paragrafo 2 per le vacche da latte detenute nelle zone in questione. 5. La commissione, secondo la procedura di cui all'art. 43: adotta le modalita' di applicazione del presente articolo se necessario, adegua gli importi di cui al paragrafo 2, tenendo conto, in particolare, del numero di capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno civile precedente".