Art. 14
                  Beneficiari e importo del premio

  1.  I  produttori  di  bovini  maschi e/o di vacche nutrici possono
accedere  al  premio  di estensivizzazione di cui all'articolo 13 del
regolamento  (CE) n. 1254/1999, come integrazione del premio speciale
e/o  del  premio per le vacche nutrici, a condizione che il carico di
bestiame  ad ettaro calcolato in funzione del successivo comma 2, sia
rispettato  dal  1o  gennaio  al  31  dicembre dell'anno in cui viene
presentata la domanda.
  2. Per gli anni 2000 e 2001 l'importo del premio e' pari a:
a) 33 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,6 e 2 UBA/ha;
b) 66 euro/capo per coefficiente di densita' inferiore a 1,6 UBA/ha.
  3. Per gli anni 2002 e successivi l'importo del premio e' pari a:
a) 40 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,4 e 1,8 UBA/ha;
b) 80 euro/capo per coefficiente di densita' inferiore a 1,4 UBA/ha.
 
          Nota all'art. 14:
              - Il   testo  dell'art.  13  del  regolamento  (CE)  n.
          1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
              1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o
          del  premio  per  vacca  nutrice  possono beneficiare di un
          pagamento per l'estensivizzazione.
                2. Il pagamento per l'estensivizzazione e' pari a 100
          euro  per premio speciale e per premio per vacca nutrice, a
          condizione  che,  rispetto all'anno civile in questione, il
          coefficiente  di densita' nell'azienda interessata sia pari
          o inferiore a 1,4 UBA per ettaro.
              Gli  Stati  membri possono tuttavia decidere di fissare
          il pagamento per l'estensivizzazione ai seguenti livelli:
                a) rispetto agli anni civili 2000 e 2001, 33 euro per
          un  coefficiente di densita' pari o superiore a 1,6 UBA per
          ettaro  ma  inferiore a 2,0 UBA per ettaro e 66 euro per un
          coefficiente di densita' inferiore a 1,6 UBA per ettaro;
                b) rispetto   all'anno   civile   2002  e  agli  anni
          successivi,  40 euro per un coefficiente di densita' pari o
          superiore a 1,4 UBA ma pari o inferiore a 1,8 UBA e 80 euro
          per  un  coefficiente  di  densita' inferiore a 1,4 UBA per
          ettaro.
              3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:
                a) in  deroga  all'art.  12, paragrafo 2, lettera a),
          per determinare il coefficiente di densita' dell'azienda si
          tiene  conto  dei  bovini  maschi,  delle  vacche  e  delle
          giovenche   presenti  nell'azienda  stessa  durante  l'anno
          civile  in  questione,  nonche' degli ovini e/o dei caprini
          per  i quali sia stata presentata domanda di premio durante
          lo  stesso  anno civile; il numero di animali e' convertito
          in  UBA  secondo  la  tabella  di  conversione  che  figura
          nell'allegato III;
                b) fatto salvo l'art. 12, paragrafo 2, lettera b), le
          superfici  adibite  alla  coltura  di  seminativi,  secondo
          quanto  previsto  nell'allegato  I  del regolamento (CE) n.
          1251/1999  del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce
          un   sistema   di  sostegno  per  i  produttori  di  alcuni
          seminativi, non sono considerate superfici foraggere;
                  c) la   superficie   foraggera   da   prendere   in
          considerazione  per il calcolo del coefficiente di densita'
          consiste  per  almeno  il  50%  di  pascoli.  Il pascolo e'
          definito  dagli  Stati  membri. La definizione tiene almeno
          conto  del  criterio secondo cui per pascolo si intendono i
          terreni  erbosi  i  quali, alla luce delle prassi locali di
          allevamento,  sono  destinati  all'allevamento  di  animali
          della  razza bovina e/o ovina. Tuttavia, la definizione non
          esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso
          anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).
                4.  Fatti  salvi i requisiti relativi al coefficiente
          di densita' di cui al paragrafo 2, i produttori degli Stati
          membri  in  cui  piu'  del 50% della produzione di latte si
          effettua  in  zone  di  montagna  ai sensi dell'art. 18 del
          regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate
          in   tali   zone,   possono   beneficiare   dei   pagamenti
          all'estensivizzazione previsti al paragrafo 2 per le vacche
          da latte detenute nelle zone in questione.
                5.  La  commissione,  secondo  la  procedura  di  cui
          all'art. 43:
                  adotta  le  modalita'  di applicazione del presente
          articolo
                  se   necessario,  adegua  gli  importi  di  cui  al
          paragrafo  2,  tenendo conto, in particolare, del numero di
          capi  che  possono  beneficiare  del  pagamento  per l'anno
          civile precedente".