Art. 18 Presentazione delle domande 1. Per poter beneficiare del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, ogni produttore deve presentare un'apposita richiesta di premio. La prima domanda presentata per ciascun anno vale come dichiarazione di partecipazione al regime di premio alla macellazione, cosi' come previsto all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 2342/1999. 2. La domanda deve essere presentata all'organismo pagatore entro il periodo compreso tra il 1o marzo e le ore 18 del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli animali macellati entro il 31 dicembre e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla macellazione o esportazione. Per l'anno 2000 la presentazione delle domande potra' iniziare 15 giorni dopo la data di pubblicazione del presente regolamento. 3. Il pagamento dell'aiuto e' condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla. 4. I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una dichiarazione da far pervenire all'organismo pagatore, il piu' rapidamente possibile e comunque anteriormente alla data di presentazione delle prime domande di premio per gli animali abbattuti presso lo stesso stabilimento di macellazione. 5. Le strutture di macellazione devono disporre di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni: a) numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale; b) peso carcassa dell'animale cosi' come prescritto dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2342/1999; c) data di macellazione, Paese di provenienza dell'animale; d) codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale. 6. Le modalita' di applicazione dell'articolo 35 del regolamento CE n. 2342/1999 sono determinate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente: "Art. 11. - 1. II produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina puo' beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un Paese terzo entro i limiti di massimali nazionali da determinare. Possono beneficiare del premio all'abbattimento: a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'eta' di 8 mesi; b) vitelli di eta' compresa tra 1 e 7 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi, purche' siano stati detenuti dal produttore per un periodo da determinare. 2. L'importo del premio e' fissato: a) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a): a 27 euro per l'anno civile 2000; a 53 euro per l'anno civile 2001; a 80 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi; b) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b): a 17 euro per l'anno civile 2000; a 33 euro per l'anno civile 2001; a 50 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi. 3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambe le categorie di animali previste alle lettere a) e b) del paragrafo 1. Ciascun massimale e' pari al numero degli animali di ciascuna di queste due categorie che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso Paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a ogni altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno e riconosciuta dalla Commissione. 4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali, per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento a una delle categorie di animali di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento, e' superiore al massimale nazionale previsto per tale categoria, il numero di tutti gli animali ammissibili al premio per quella categoria e per produttore durante l'anno in questione e' ridotto in proporzione. 5. La Commissione adotta le modalita' di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'art. 43". - Il testo dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e' il seguente: "Art. 34. - Lo Stato membro puo' prevedere che, per poter fruire del premio per un determinato anno civile, ogni produttore presenti, anteriormente o contemporaneamente all'inoltro della prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione. Lo Stato membro puo' tuttavia ammettere che, se il produttore non vi apporta modifiche, resti valida la dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza". - Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile 1997 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e' il seguente: "Art. 36. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. II, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999, la carcassa di vitello presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso. 2. Il peso da prendere in considerazione e' il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2%. 3. Se la carcassa e' presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa e' aumentato delle seguenti quantita': a) 3,5 kg per il fegato; b) 0,5 kg per i rognoni; c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni. 4. Lo Stato membro puo' prevedere che, se il vitello ha un'eta' inferiore a cinque mesi al momento della macellazione o dell'esportazione, la condizione relativa al peso di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia considerata rispettata. Nel caso in cui il peso carcassa non possa essere determinato presso il macello, la suddetta condizione di peso e' considerata rispettata se il peso vivo non supera i 290 kg". - Il testo dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e' il seguente: "Art. 35. - 1. La domanda di aiuto "animali contiene gli elementi necessari per il pagamento del premio alla macellazione, in particolare la data di nascita dell'animale per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998. La domanda di aiuto "animali e' presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non potra' eccedere un periodo di sei mesi dalla macellazione dell'animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunita', ne' concludersi dopo la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di esportazione o spedizione. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dal produttore. In questo caso, la domanda reca nome e indirizzo del produttore che puo' beneficiare del premio. A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue: a) nel caso di concessione al momento della macellazione, un attestato del macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, con il quale si certifichino: i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente); ii) la data di macellazione, nonche' i numeri d'identificazione e i numeri di macellazione degli animali; iii) ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (salvo in caso di applicazione dell'art. 36, paragrafo 4); b) nel caso di esportazione dell'animale verso un Paese terzo: i) il nome e indirizzo del macello (o un codice equivalente); ii) i numeri di identificazione degli animali; iii) la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi (eta' per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998) e, per i vitelli, (salvo in caso di applicazione dell'art. 36, paragrafo 4), il peso vivo, che non puo' superare i 290 kg; iv) la prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunita', fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione. Tuttavia, lo Stato membro puo' prevedere che la trasmissione delle informazioni di cui alle lettere a) e b) venga effettuata per il tramite di uno o piu' organismi riconosciuti dallo Stato membro; tale trasmissione puo' aver luogo, segnatamente, per via elettronica. Lo Stato membro accerta l'esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quinto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che dispongono di una base di dati di cui all'art. 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 820/1997 possono prevedere che le informazioni relative alla macellazione degli animali, trasmesse dai macelli ai servizi competenti, equivalgano ad una domanda di premio alla macellazione presentata a nome del produttore, sempreche' lo Stato membro interessato ritenga che tale base offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini dell'applicazione del regime del premio per la macellazione e, ove del caso, del versamento al momento della macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari se sono effettuati alla macellazione e/o del premio di destagionalizzazione. Lo Stato membro puo' tuttavia stabilire che una domanda sia necessaria. In tale ipotesi, puo' determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda. Gli Stati membri che decidono di applicare il presente paragrafo ne danno comunicazione alla Commissione anteriormente al 1o gennaio 2000. Qualsiasi successiva modificazione e' comunicata alla Commissione prima di essere applicata. Essi provvedono affinche' i dati messi a disposizione dell'organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento, in particolare quanto segue: a) il tipo e la quantita' di animali di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, macellati durante l'anno in oggetto; b) i dati relativi al rispetto delle condizioni di eta' e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo e del periodo di detenzione di cui all'art. 37 del presente regolamento; c) ove del caso, i dati necessari per il versamento alla macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari, qualora siano corrisposti alla macellazione, e/o del premio di destagionalizzazione. 3. Nel caso di animali che siano stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all'art. 37, il macello deve compilare il documento di cui al paragrafo 1, quinto comma, lettera a), anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2. Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono concordare l'applicazione reciproca del sistema di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri collaborano per controllare nel modo piu' efficace (autenticita' dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati). A tal fine lo Stato membro nel quale e' effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o informazioni equivalenti) pervenuti da quest'ultimo Stato membro".