Art. 18
                     Presentazione delle domande

  1.  Per  poter  beneficiare  del  premio  alla  macellazione di cui
all'articolo  11  del  regolamento (CE) n. 1254/1999, ogni produttore
deve  presentare  un'apposita  richiesta  di premio. La prima domanda
presentata per ciascun anno vale come dichiarazione di partecipazione
al   regime   di   premio  alla  macellazione,  cosi'  come  previsto
all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 2342/1999.
  2.  La  domanda deve essere presentata all'organismo pagatore entro
il  periodo  compreso  tra  il  1o  marzo e le ore 18 del 28 febbraio
dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  per  gli  animali
macellati  entro  il  31 dicembre e comunque entro e non oltre 6 mesi
dalla  macellazione  o esportazione. Per l'anno 2000 la presentazione
delle domande potra' iniziare 15 giorni dopo la data di pubblicazione
del presente regolamento.
  3.  Il pagamento dell'aiuto e' condizionato alla verifica presso la
banca  dati  centralizzata  di  cui  al  regolamento  (CE) n. 820/97,
dell'avvenuta  registrazione  della  marca  e dei relativi periodi di
permanenza nella stalla.
  4.  I  responsabili delle strutture di macellazione presso le quali
vengono  abbattuti  gli animali oggetto di richiesta di premio devono
redigere  una  dichiarazione da far pervenire all'organismo pagatore,
il  piu'  rapidamente possibile e comunque anteriormente alla data di
presentazione delle prime domande di premio per gli animali abbattuti
presso lo stesso stabilimento di macellazione.
  5.  Le  strutture di macellazione devono disporre di un registro di
macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni:
a) numero  di  identificazione  e  numero  di macellazione di ciascun
   animale;
b) peso  carcassa dell'animale cosi' come prescritto dall'articolo 36
   del regolamento (CE) n. 2342/1999;
c) data di macellazione, Paese di provenienza dell'animale;
d) codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.
  6. Le modalita' di applicazione dell'articolo 35 del regolamento CE
n. 2342/1999 sono determinate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
 
          Nota all'art. 18:
              - Il   testo  dell'art.  11  del  regolamento  (CE)  n.
          1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
              "Art.  11.  -  1.  II  produttore che detiene nella sua
          azienda  animali  della  specie  bovina puo' beneficiare, a
          richiesta,  di  un premio all'abbattimento. Si tratta di un
          premio  concesso  all'abbattimento  dei  capi ammissibili o
          alla  loro esportazione verso un Paese terzo entro i limiti
          di  massimali nazionali da determinare. Possono beneficiare
          del premio all'abbattimento:
                a) tori,   manzi,   vacche   e  giovenche  a  partire
          dall'eta' di 8 mesi;
                b) vitelli  di  eta' compresa tra 1 e 7 mesi e la cui
          carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi, purche'
          siano  stati  detenuti  dal  produttore  per  un periodo da
          determinare.
              2. L'importo del premio e' fissato:
                a) per  capo  ammissibile,  a  norma del paragrafo 1,
          lettera a):
                  a 27 euro per l'anno civile 2000;
                  a 53 euro per l'anno civile 2001;
                  a   80   euro  per  l'anno  civile  2002  e  per  i
          successivi;
                b) per  capo  ammissibile,  a  norma del paragrafo 1,
          lettera b):
                  a 17 euro per l'anno civile 2000;
                  a 33 euro per l'anno civile 2001;
                  a   50   euro  per  l'anno  civile  2002  e  per  i
          successivi.
              3.  I  massimali  nazionali  di cui al paragrafo 1 sono
          fissati  per  Stato  membro e separatamente per entrambe le
          categorie  di  animali  previste  alle  lettere a) e b) del
          paragrafo  1.  Ciascun  massimale  e'  pari al numero degli
          animali  di  ciascuna  di queste due categorie che nel 1995
          sono  stati macellati nello Stato membro in questione a cui
          si aggiungono quelli esportati verso Paesi terzi, secondo i
          dati  dell'Eurostat  o  in  base  a ogni altra informazione
          statistica   ufficiale   pubblicata   per   tale   anno   e
          riconosciuta dalla Commissione.
              4.  Se in uno Stato membro il numero totale di animali,
          per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento
          a  una  delle  categorie  di animali di cui al paragrafo 1,
          lettera  a)  o  b),  e  che soddisfano le condizioni per la
          concessione  del  premio  all'abbattimento, e' superiore al
          massimale  nazionale previsto per tale categoria, il numero
          di  tutti  gli  animali  ammissibili  al  premio per quella
          categoria  e  per produttore durante l'anno in questione e'
          ridotto in proporzione.
              5.  La  Commissione adotta le modalita' di applicazione
          del  presente articolo secondo la procedura di cui all'art.
          43".
              - Il   testo  dell'art.  34  del  regolamento  (CE)  n.
          2342/1999  della  Commissione  del  28 ottobre  1999, e' il
          seguente:
              "Art.  34.  -  Lo  Stato membro puo' prevedere che, per
          poter  fruire  del  premio  per un determinato anno civile,
          ogni      produttore      presenti,     anteriormente     o
          contemporaneamente  all'inoltro  della prima domanda per lo
          stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.
              Lo  Stato  membro  puo'  tuttavia  ammettere che, se il
          produttore  non  vi  apporta  modifiche,  resti  valida  la
          dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza".
              - Per  i  riferimenti  relativi  alla pubblicazione del
          regolamento  (CE)  n.  820/1997 del Consiglio del 21 aprile
          1997 si veda nelle note alle premesse.
              - Il   testo  dell'art.  36  del  regolamento  (CE)  n.
          2342/1999  della  Commissione  del  28 ottobre  1999, e' il
          seguente:
              "Art.  36. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. II,
          paragrafo  1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999,
          la   carcassa   di  vitello  presentata  dopo  scuoiamento,
          eviscerazione  e  dissanguamento, privata della testa e dei
          piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.
              2.  Il  peso  da  prendere in considerazione e' il peso
          della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della
          carcassa  determinato  a  caldo  appena  possibile  dopo la
          macellazione, diminuito del 2%.
              3.  Se  la  carcassa  e'  presentata senza il fegato, i
          rognoni  e/o  il  relativo  grasso, il peso della stessa e'
          aumentato delle seguenti quantita':
                a) 3,5 kg per il fegato;
                b) 0,5 kg per i rognoni;
                c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni.
              4. Lo Stato membro puo' prevedere che, se il vitello ha
          un'eta'   inferiore   a   cinque   mesi  al  momento  della
          macellazione o dell'esportazione, la condizione relativa al
          peso  di  cui  all'art.  11,  paragrafo  1, lettera b), del
          regolamento (CE) n. 1254/1999 sia considerata rispettata.
              Nel  caso  in  cui  il  peso  carcassa non possa essere
          determinato  presso  il  macello, la suddetta condizione di
          peso e' considerata rispettata se il peso vivo non supera i
          290 kg".
              - Il   testo  dell'art.  35  del  regolamento  (CE)  n.
          2342/1999  della  Commissione  del  28 ottobre  1999, e' il
          seguente:
              "Art.  35.  -  1. La domanda di aiuto "animali contiene
          gli  elementi  necessari  per  il pagamento del premio alla
          macellazione,   in   particolare   la   data   di   nascita
          dell'animale  per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998.
          La domanda di aiuto "animali e' presentata entro un termine
          stabilito  dallo  Stato  membro, che non potra' eccedere un
          periodo  di  sei mesi dalla macellazione dell'animale o, in
          caso  di  esportazione, dalla data di uscita dal territorio
          doganale  della Comunita', ne' concludersi dopo la fine del
          mese  di  febbraio  dell'anno  successivo,  tranne  in casi
          eccezionali   che   verranno   decisi  dallo  Stato  membro
          interessato in caso di esportazione o spedizione.
              Gli  Stati  membri possono autorizzare la presentazione
          della  domanda  tramite una persona diversa dal produttore.
          In  questo  caso,  la  domanda  reca  nome  e indirizzo del
          produttore che puo' beneficiare del premio.
              A  complemento  di  quanto  prescritto  nell'ambito del
          sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:
                a) nel   caso   di   concessione   al  momento  della
          macellazione, un attestato del macello o un altro documento
          compilato  o  vistato  dal  macello  e contenente almeno le
          stesse informazioni, con il quale si certifichino:
                  i) il  nome  e l'indirizzo del macello (o un codice
          equivalente);
                  ii) la  data  di  macellazione,  nonche'  i  numeri
          d'identificazione e i numeri di macellazione degli animali;
                  iii) ove  si  tratti  di  vitelli, il peso carcassa
          (salvo in caso di applicazione dell'art. 36, paragrafo 4);
                b) nel  caso  di  esportazione  dell'animale verso un
          Paese terzo:
                  i) il  nome  e  indirizzo  del macello (o un codice
          equivalente);
                  ii) i numeri di identificazione degli animali;
                  iii) la  dichiarazione di esportazione, nella quale
          si  precisi  (eta'  per gli animali nati dopo il 1o gennaio
          1998)  e,  per  i  vitelli,  (salvo in caso di applicazione
          dell'art.  36,  paragrafo  4),  il  peso vivo, che non puo'
          superare i 290 kg;
                  iv) la  prova  dell'uscita  dal territorio doganale
          della Comunita', fornita analogamente a quanto previsto per
          le restituzioni all'esportazione.
              Tuttavia,   lo  Stato  membro  puo'  prevedere  che  la
          trasmissione delle informazioni di cui alle lettere a) e b)
          venga  effettuata  per  il  tramite di uno o piu' organismi
          riconosciuti  dallo  Stato  membro;  tale trasmissione puo'
          aver luogo, segnatamente, per via elettronica.
              Lo  Stato  membro accerta l'esattezza degli attestati o
          dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni
          di  cui  al quinto comma, procedendo a controlli regolari e
          non preannunciati.
              2.  In  deroga  al  paragrafo  1,  gli Stati membri che
          dispongono  di  una base di dati di cui all'art. 3, lettera
          b),  del regolamento (CE) n. 820/1997 possono prevedere che
          le  informazioni  relative alla macellazione degli animali,
          trasmesse dai macelli ai servizi competenti, equivalgano ad
          una  domanda  di premio alla macellazione presentata a nome
          del  produttore,  sempreche'  lo  Stato  membro interessato
          ritenga   che  tale  base  offra  sufficienti  garanzie  di
          esattezza  delle  informazioni  in  essa  contenute ai fini
          dell'applicazione del regime del premio per la macellazione
          e,   ove   del   caso,  del  versamento  al  momento  della
          macellazione    del    premio   speciale,   dei   pagamenti
          supplementari  se sono effettuati alla macellazione e/o del
          premio di destagionalizzazione.
              Lo Stato membro puo' tuttavia stabilire che una domanda
          sia  necessaria.  In tale ipotesi, puo' determinare il tipo
          di informazioni che devono corredare la domanda.
              Gli  Stati membri che decidono di applicare il presente
          paragrafo   ne   danno   comunicazione   alla   Commissione
          anteriormente  al  1o gennaio  2000.  Qualsiasi  successiva
          modificazione  e'  comunicata  alla  Commissione  prima  di
          essere applicata.
              Essi  provvedono  affinche' i dati messi a disposizione
          dell'organismo  pagatore  contengano  tutte le informazioni
          necessarie per il pagamento, in particolare quanto segue:
                a) il  tipo e la quantita' di animali di cui all'art.
          11,   paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  1254/1999,
          macellati durante l'anno in oggetto;
                b) i  dati  relativi  al rispetto delle condizioni di
          eta'  e  peso  carcassa  degli  animali  di cui al medesimo
          articolo e del periodo di detenzione di cui all'art. 37 del
          presente regolamento;
                c) ove  del  caso, i dati necessari per il versamento
          alla   macellazione  del  premio  speciale,  dei  pagamenti
          supplementari, qualora siano corrisposti alla macellazione,
          e/o del premio di destagionalizzazione.
              3.  Nel  caso di animali che siano stati oggetto di uno
          scambio  intracomunitario  dopo il periodo di detenzione di
          cui  all'art. 37, il macello deve compilare il documento di
          cui  al  paragrafo 1, quinto comma, lettera a), anche se lo
          Stato  membro  nel quale ha luogo la macellazione ha deciso
          di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.
              Tuttavia,  se  i loro sistemi informatici di scambio di
          dati  sono compatibili, due Stati membri possono concordare
          l'applicazione reciproca del sistema di cui al paragrafo 2.
              Gli  Stati  membri collaborano per controllare nel modo
          piu'  efficace  (autenticita'  dei  documenti trasmessi e/o
          l'esattezza dei dati scambiati). A tal fine lo Stato membro
          nel quale e' effettuato il pagamento trasmette regolarmente
          allo  Stato  membro di macellazione un riepilogo, ripartito
          per   macello,   degli   attestati   di   macellazione   (o
          informazioni  equivalenti)  pervenuti da quest'ultimo Stato
          membro".