Art. 19 Beneficiari, animali ammessi ed importi 1. I produttori possono usufruire di pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, che ammontano a: a) 21,9 Meuro, per l'anno 2000; b) 43,7 Meuro, per il 2001; c) 65,6 Meuro, per il 2002 e anni successivi. 2. La somma globale va ripartita esclusivamente tra le seguenti categorie: a) animali maschi della specie bovina di eta' superiore ad 8 mesi; b) vacche di razze specializzate da carne; c) giovenche di razze specializzate da carne.
Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente: "Art. 14. - 1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari al produttori del loro territorio entro i limiti degli importi globali stabiliti nell'allegato IV. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da garantire la parita' di trattamento tra i produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi inoltre non devono essere legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato. 2. I pagamenti supplementari possono essere versati per capo di bestiame (art. 15) e/o per superficie (art. 17)".