Art. 19
               Beneficiari, animali ammessi ed importi

  1. I produttori possono usufruire di pagamenti supplementari di cui
all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, che ammontano a:
a) 21,9 Meuro, per l'anno 2000;
b) 43,7 Meuro, per il 2001;
c) 65,6 Meuro, per il 2002 e anni successivi.
  2.  La  somma  globale  va ripartita esclusivamente tra le seguenti
categorie:
a) animali maschi della specie bovina di eta' superiore ad 8 mesi;
b) vacche di razze specializzate da carne;
c) giovenche di razze specializzate da carne.
 
          Nota all'art. 19:
              -  Il  testo  dell'art.  14  del  regolamento  (CE)  n.
          1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e' il seguente:
              "Art. 14. - 1. Gli Stati membri versano, su base annua,
          pagamenti  supplementari  al produttori del loro territorio
          entro    i   limiti   degli   importi   globali   stabiliti
          nell'allegato  IV.  Tali  pagamenti sono effettuati secondo
          criteri   oggettivi  che  riguardano,  in  particolare,  le
          strutture  e  le  condizioni di produzione specifiche, e in
          modo  tale  da  garantire  la  parita' di trattamento tra i
          produttori  e  da  evitare  distorsioni del mercato e della
          concorrenza.  Essi  inoltre  non  devono essere legati alle
          oscillazioni dei prezzi di mercato.
              2. I pagamenti supplementari possono essere versati per
          capo di bestiame (art. 15) e/o per superficie (art. 17)".