Art. 21
         Vacche e giovenche di razze specializzate da carne

  1.  Per  gli  animali  femmine  di  cui al comma 2, lettere b) e c)
dell'articolo  20,  la dotazione finanziaria massima resa disponibile
e' pari a:
a) 3 Meuro, per l'anno 2000;
b) 7,5 Meuro, per l'anno 2001;
c) 11,5 Meuro, per l'anno 2002 e successivi.
  2.  Obiettivo  della  destinazione finanziaria di cui al comma 1 e'
quello  di  tutelare  talune  peculiarita'  produttive  nazionali che
perseguono  con  la  loro  attivita'  di  allevamento la salvaguardia
ambientale  nonche'  il  mantenimento  e l'eventuale incremento della
produzione nazionale di carne proveniente da razze specializzate.
  3.  Il pagamento dell'aiuto e' condizionato alla verifica presso la
banca  dati  centralizzata  di  cui  al  regolamento  (CE) n. 820/97,
dell'avvenuta  registrazione  della  marca  e dei relativi periodi di
permanenza nella stalla.
  4.   I  pagamenti  sono  effettuati  dall'organismo  pagatore  come
integrazione  di  premio  alla  vacca  nutrice  per  le  vacche  e le
giovenche  specializzate  da  carne  che  usufruiscono  del  suddetto
premio.   Per   le   altre   giovenche,   figlie  di  vacche  nutrici
specializzate   da   carne,  i  pagamenti  verranno  effettuati  come
integrazione alla macellazione a favore dei produttori che dimostrino
di  aver  detenuto  gli  animali nelle loro aziende per un periodo di
almeno  cinque  mesi  che  terminano  meno  di  un  mese  prima della
macellazione.
  5.  Le  razze specializzate da carne e le modalita' di applicazione
del  presente articolo sono definite, ai sensi dell'articolo 5, comma
1.
 
          Nota all'art. 21:
              - Per  i  riferimenti  relativi  alla pubblicazione del
          regolamento  (CE)  n.  820/1997 del Consiglio del 21 aprile
          1997 si veda nelle note alle premesse.