Art. 21 Vacche e giovenche di razze specializzate da carne 1. Per gli animali femmine di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 20, la dotazione finanziaria massima resa disponibile e' pari a: a) 3 Meuro, per l'anno 2000; b) 7,5 Meuro, per l'anno 2001; c) 11,5 Meuro, per l'anno 2002 e successivi. 2. Obiettivo della destinazione finanziaria di cui al comma 1 e' quello di tutelare talune peculiarita' produttive nazionali che perseguono con la loro attivita' di allevamento la salvaguardia ambientale nonche' il mantenimento e l'eventuale incremento della produzione nazionale di carne proveniente da razze specializzate. 3. Il pagamento dell'aiuto e' condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla. 4. I pagamenti sono effettuati dall'organismo pagatore come integrazione di premio alla vacca nutrice per le vacche e le giovenche specializzate da carne che usufruiscono del suddetto premio. Per le altre giovenche, figlie di vacche nutrici specializzate da carne, i pagamenti verranno effettuati come integrazione alla macellazione a favore dei produttori che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno cinque mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione. 5. Le razze specializzate da carne e le modalita' di applicazione del presente articolo sono definite, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
Nota all'art. 21: - Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio del 21 aprile 1997 si veda nelle note alle premesse.