Art. 22 Determinazione importi di premio 1. L'organismo pagatore, sulla base del numero di capi pagabili di cui al punto 2, lettere b) e c) dell'articolo 20, calcola l'importo unitario di premio che comunque non puo' essere superiore a: a) 31 euro/capo per l'anno 2000; b) 43 euro/capo per l'anno 2001; c) 62 euro/capo per l'anno 2002 e successivi. 2. Qualora per gli animali femmine il numero di premi pagabili comporti economie rispetto alle dotazioni finanziarie rese disponibili, queste si aggiungono alle somme riservate alla categoria dei bovini maschi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del presente regolamento.