Art. 22
                  Determinazione importi di premio

  1.  L'organismo pagatore, sulla base del numero di capi pagabili di
cui  al  punto 2, lettere b) e c) dell'articolo 20, calcola l'importo
unitario di premio che comunque non puo' essere superiore a:
a) 31 euro/capo per l'anno 2000;
b) 43 euro/capo per l'anno 2001;
c) 62 euro/capo per l'anno 2002 e successivi.
  2.  Qualora  per  gli  animali  femmine il numero di premi pagabili
comporti   economie   rispetto   alle   dotazioni   finanziarie  rese
disponibili, queste si aggiungono alle somme riservate alla categoria
dei  bovini  maschi  di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del
presente regolamento.