Art. 22 
                  Individuazione dei clienti idonei 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la qualifica di cliente idoneo e' attribuita alla seguenti categorie: 
    a) imprese che acquistano il gas per  la  produzione  di  energia
elettrica,  indipendentemente  dal  livello  di  consumo  annuale,  e
limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo; 
    b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di  energia
elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale,
e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo; 
    c) clienti finali il cui consumo  sia  superiore  a  200.000  Smc
all'anno; 
    d) consorzi e societa' consortili  il  cui  consumo,  anche  come
somma  dei  consumi  dei  singoli  componenti  la  persona  giuridica
interessata, sia superiore a 200.000 Smc annui,  purche'  il  consumo
annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc; 
    e)  clienti  che  utilizzano  il  gas  prodotto  nel   territorio
nazionale, nel mare territoriale  e  nella  piattaforma  continentale
italiana da loro stessi o da societa' controllate o controllanti o da
societa' sottoposte al controllo di queste ultime; 
    f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas  per
il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito  del
loro sistema di distribuzione. 
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei. 
  3.  L'Autorita'  per  l'energia   elettrica   e   il   gas   vigila
sull'applicazione del presente articolo.