Art. 22 Individuazione dei clienti idonei 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la qualifica di cliente idoneo e' attribuita alla seguenti categorie: a) imprese che acquistano il gas per la produzione di energia elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo; b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo; c) clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc all'anno; d) consorzi e societa' consortili il cui consumo, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia superiore a 200.000 Smc annui, purche' il consumo annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc; e) clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi o da societa' controllate o controllanti o da societa' sottoposte al controllo di queste ultime; f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del loro sistema di distribuzione. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sull'applicazione del presente articolo.