Art. 7
                  Razionalizzazione dell'uso delle
            infrastrutture minerarie per la coltivazione

  1.  I  titolari  di  concessioni di coltivazione di idrocarburi, al
fine  di  razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione
dei  rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e
gestire  in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo
svolgimento  delle  attivita'  di coltivazione. A tal fine i titolari
delle  diverse  concessioni  nominano un rappresentante unico, scelto
tra  i  rappresentanti  unici delle diverse concessioni, responsabile
per  tutti  i  rapporti con l'Amministrazione ed i terzi attinenti la
realizzazione   e  la  gestione  delle  opere  comuni,  che  richiede
l'autorizzazione   al   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  specificando tipologia delle opere da realizzare o
gestire  in  comune; l'autorizzazione si intende concessa nel caso in
cui,  entro sessanta giorni dalla ricezione, non sia stato comunicato
il diniego.
  2.  Ciascuno  dei  titolari delle diverse concessioni ha diritto ad
acquisire  direttamente  la  titolarita'  di  una  quota  delle opere
realizzate  in comune secondo proporzioni determinate d'accordo tra i
diversi  titolari e con le modalita' tra essi concordate e comunicate
al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato. I
costi,  le  spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione delle
opere comuni gravano direttamente, in ragione delle rispettive quote,
sui partecipanti alla realizzazione stessa.
  3.  Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le funzioni di
titolare ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
  4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere realizzate
in comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle
diverse  concessioni  che  hanno  concorso  a  realizzarle e dai loro
eventuali  successori  nella titolarita' delle concessioni stesse. Le
variazioni  delle quote di titolarita' delle opere sono comunicate al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  5.  Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'utilizzo delle
opere  comuni  si verificano direttamente in capo ai singoli titolari
delle  concessioni  in  ragione  delle  quote delle opere stesse, non
realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro
di imputazione di rapporti giuridici.
  6.  Le  opere  realizzate  in conformita' al presente articolo sono
considerate  pertinenze  minerarie  delle  diverse concessioni per le
quali  sono  realizzate o gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con
la  cessazione  dell'ultima  concessione  a  cui le opere stesse sono
destinate.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  titolo  del  decreto legislativo 25 novembre
          1996, n. 624, vedasi note all'art. 4.