Art. 2 Forze di completamento 1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Amministrazione della difesa puo' richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 3. I predetti soggetti cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalita': a) in accoglimento di motivata domanda; b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.