Art. 2
                       Forze di completamento

  1.  Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui
al  presente  decreto,  al  fine  di  garantire  la  funzionalita'  e
l'operativita'    dei   comandi,   degli   enti   e   delle   unita',
l'Amministrazione  della difesa puo' richiamare, su base volontaria e
a  tempo  determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento
in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei
militari  di  truppa  in  servizio  di  leva e dei volontari in ferma
breve.  Tale  personale,  inserito  nelle  forze di completamento, e'
impiegato  in  attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero.
  2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 e' attribuito il trattamento
economico   dei  pari  grado  in  servizio.  Ai  militari  di  truppa
richiamati  a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio
di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato
giuridico  ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai
volontari  in  ferma  breve.  I  provvedimenti  di richiamo di cui al
presente  articolo  sono  regolati  con  decreto  del  Ministro della
difesa,   di  concerto  con  il  Ministero  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione  economica,  nei limiti dei contingenti annuali, e dei
relativi  stanziamenti,  previsti  dalla  legge  di  bilancio per gli
ufficiali  di  complemento,  i  sottufficiali  di  complemento  ed  i
volontari   in   ferma   breve,   fermo   restando   quanto  previsto
dall'articolo  2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196.
  3.   I   predetti  soggetti  cessano  anticipatamente  dal  vincolo
temporaneo  di  servizio  assunto  per  la  fase  di richiamo, con le
seguenti modalita':
    a) in accoglimento di motivata domanda;
    b)  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  lettere b) e c), del
decreto  del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in
quanto applicabile.