Art. 2 Graduatorie permanenti 1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato "regolamento sulle graduatorie permanenti". 2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti puo' rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato. 3. Al personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta. 4. Nei confronti del personale che sia gia' di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza e' conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego. 5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, e' il seguente: "Art. 401 (Concorsi per titoli). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche a soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto: b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonche¨ per insegnamenti relativi a classi di concorso, il servizio deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni; anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e' utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri. 2. La partecipazione ai concorsi per titoli e' consentita per due province, e per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione. 3. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore e' disposta per il contingente del ruolo provinciale a cui si riferisce la partecipazione al concorso. 4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato: i concorrenti gia' compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa, nonche' culturale, professionale, scientifica e tecnica, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. 5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. 6. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non puo' superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. 7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli. 8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non e' valutato. 9. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare e' prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento. 10. Le graduatone dei concorsi per titoli sono utilizzabili sino al loro esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi. 11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' di eventuali graduatorie ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami. 12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi del presente articolo, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 4 e, comunque. entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica. 13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attivita' che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui al comma 12 e' valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli. 14. La nomina in ruolo e' disposta dal provveditore agli studi per le cattedre ed i posti determinati ai sensi dell'art. 399, comma 2. 15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per titoli. 16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita. 17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, circa la permanenza all'estero ed il compimento del periodo di prova, purche' essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina del presente comma si applica ai vincitori sia dei concorsi per titoli ed esami sia dei concorsi per soli titoli. 18. Le norme di cui al presente articolo si' applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative". - Il regolamento approvato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2000, n. 113, reca: "Regolamento recante norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124".