Art. 2
                       Graduatorie permanenti

  1.  Per  il  conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino  al termine delle attivita' didattiche si utilizzano
le  graduatorie  permanenti  di  cui  all'articolo  401  del  decreto
legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1,
comma  6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni
contenute  nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo
2000,  n.  123,  di seguito denominato "regolamento sulle graduatorie
permanenti".
  2.   Il   personale   incluso  nelle  graduatorie  permanenti  puo'
rinunciare,   in  via  definitiva  o  limitatamente  a  singoli  anni
scolastici,   all'assunzione   con   contratto   di  lavoro  a  tempo
determinato,  manifestando  esclusivo  interesse  per  l'assunzione a
tempo indeterminato.
  3.  Al  personale  incluso  nelle  graduatorie  permanenti  di  due
province  sono  conferite  supplenze  soltanto nella provincia per la
quale ha espresso la specifica richiesta.
  4.  Nei  confronti  del  personale  che sia gia' di ruolo per altro
grado  di scuola o altra classe di concorso la supplenza e' conferita
solo   se   ha  esplicitamente  dichiarato  che  l'inserimento  nella
graduatoria  permanente  e'  finalizzato  anche al conferimento delle
supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la
decadenza dal precedente impiego.
  5.   Nello   scorrimento   delle  graduatorie  permanenti  ai  fini
dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione
i  candidati  inclusi  le cui posizioni non siano utili a tal fine ai
sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  401  del  decreto  legislativo
          16 aprile  1994,  n.  297, recante: "Approvazione del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione,  relative  alle scuole di ogni ordine e grado",
          pubblicato  nel  supplemento  ordinario  Gazzetta Ufficiale
          19 maggio 1994, n. 115, e' il seguente:
              "Art.  401 (Concorsi per titoli). - 1. Per l'ammissione
          ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
                a) il   superamento  delle  prove  di  un  precedente
          concorso  per titoli ed esami o di precedenti esami anche a
          soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di
          concorso od al medesimo posto:
                b)  un  servizio  di  insegnamento  negli  istituti e
          scuole  statali  di  ogni  ordine  e grado, ivi comprese le
          istituzioni    scolastiche    italiane    all'estero,   per
          insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo, svolti sulla
          base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli,
          nonche¨  per insegnamenti relativi a classi di concorso, il
          servizio    deve   essere   stato   prestato   per   almeno
          trecentosessanta   giorni;   anche  non  continuativi,  nel
          triennio  precedente,  considerandosi  cumulabili,  da  una
          parte,  i  servizi  prestati  nella  scuola materna e nella
          scuola  elementare  e, dall'altra, i servizi prestati nelle
          scuole  e  negli  istituti  di  istruzione  secondaria,  il
          servizio  prestato  nelle  istituzioni scolastiche italiane
          all'estero  e'  utile  se  effettuato  con  atto  di nomina
          dell'Amministrazione degli affari esteri.
              2.   La   partecipazione  ai  concorsi  per  titoli  e'
          consentita  per  due province, e per tutti i concorsi per i
          quali  gli  aspiranti  sono  in  possesso  dei requisiti di
          ammissione.
              3.  Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono
          compilate  sulla base del punteggio complessivo ottenuto da
          ciascun   concorrente.  La  nomina  a  cattedre  di  scuola
          secondaria  superiore  e'  disposta  per il contingente del
          ruolo  provinciale  a cui si riferisce la partecipazione al
          concorso.
              4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno
          carattere  permanente  e  sono  soggette  ad  aggiornamento
          triennale.  I  nuovi  concorrenti  sono  inclusi  nel posto
          spettante  in  base  al  punteggio complessivo riportato: i
          concorrenti  gia'  compresi  in  graduatoria, ma non ancora
          nominati,  hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
          ottenere  la modifica del punteggio mediante valutazione di
          nuovi titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa,
          nonche'  culturale,  professionale,  scientifica e tecnica,
          purche'  abbiano presentato apposita domanda di permanenza,
          corredata  dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di
          concorso.
              5.  A  parita'  di punteggio e di ogni altra condizione
          che  dia  titolo  a  preferenza,  precede nella graduatoria
          permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
              6.  Il  punteggio  da  attribuire  al superamento di un
          precedente  concorso  per  titoli  ed esami o di precedenti
          esami  anche  ai  soli  fini  abilitativi non puo' superare
          quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.
              7.  La  collocazione nella graduatoria dei concorsi per
          titoli    non    costituisce    elemento   valutabile   nei
          corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per
          soli titoli.
              8.  Il  servizio  riferito  ad  insegnamento diverso da
          quello inerente al concorso non e' valutato.
              9.   Nei   concorsi   per  soli  titoli  per  l'accesso
          all'insegnamento   nella   scuola  elementare  e'  prevista
          l'attribuzione  di  un punteggio di specifica rilevanza per
          la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con
          il  superamento  di  almeno  due  esami in una delle lingue
          straniere oggetto di insegnamento.
              10.   Le   graduatone  dei  concorsi  per  titoli  sono
          utilizzabili sino al loro esaurimento, nell'ordine in cui i
          candidati vi risultino compresi.
              11.   Le  graduatorie  dei  concorsi  per  titoli  sono
          utilizzabili     soltanto    dopo    l'esaurimento    delle
          corrispondenti  graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17
          del  decreto-legge  3 maggio  1988,  n. 140 convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  4 luglio  1988,  n.  246,  e
          dall'art.  8-bis  del  decreto-legge  6 agosto 1988, n. 323
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988,
          n.  426,  e  delle  graduatorie  provinciali  di  cui  agli
          articoli  43  e  44  della  legge  20 maggio  1982, n. 270,
          nonche'   di   eventuali   graduatorie  ancora  valide,  di
          precedenti concorsi per titoli ed esami.
              12.  Nel  caso  di  istituzione o modifica di classi di
          concorso  o  di  posti  di  insegnamento  nelle  scuole  ed
          istituti  di istruzione secondaria di primo e secondo grado
          ed artistica, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle
          relative  cattedre  e  posti  di insegnamento, da indire ai
          sensi  del  presente  articolo,  sono  banditi  prima della
          scadenza  triennale  di  cui  al comma 4 e, comunque. entro
          novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.
              13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti
          o attivita' che vengono compresi nella classe di concorso o
          nel  posto di insegnamento di cui al comma 12 e' valido sia
          ai  fini  dell'ammissione sia ai fini della valutazione del
          punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.
              14.  La  nomina  in  ruolo e' disposta dal provveditore
          agli  studi per le cattedre ed i posti determinati ai sensi
          dell'art. 399, comma 2.
              15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
          cui  all'art.  440  si applicano anche al personale docente
          immesso in ruolo mediante concorso per titoli.
              16.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta la
          decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa
          e' stata conferita.
              17.  Ai  docenti nominati in ruolo, qualora siano stati
          ammessi  in  base  al  servizio  prestato nelle istituzioni
          scolastiche  italiane all'estero, si applica il disposto di
          cui  all'art.  18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, circa
          la  permanenza  all'estero  ed il compimento del periodo di
          prova,  purche'  essi  siano in servizio presso le predette
          istituzioni  all'atto  del  conferimento  della  nomina del
          presente comma si applica ai vincitori sia dei concorsi per
          titoli ed esami sia dei concorsi per soli titoli.
              18. Le norme di cui al presente articolo si' applicano,
          con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo
          dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello
          Stato e delle altre istituzioni educative".
              -  Il  regolamento  approvato  con decreto ministeriale
          27 marzo  2000, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 maggio  2000,  n.  113, reca: "Regolamento recante norme
          sulle  modalita'  di  integrazione  e  aggiornamento  delle
          graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11
          comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124".