Art. 3 Conferimento delle supplenze a livello provinciale 1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni e di evitare che il conferimento di piu' supplenze allo stesso docente comporti interruzioni dell'attivita' didattica, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorita' indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi: a) rilevanza economica del contratto; b) sede; c) graduatorie di insegnamento preferenziali. 2. Gli aspiranti hanno facolta', ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorita' di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facolta' puo' essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorita' indicato. 3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorita' rispetto alle altre tipologie di insegnamenti. 4. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilita' successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.