Art. 3
         Conferimento delle supplenze a livello provinciale

  1.  Al  fine  di  garantire  il  regolare inizio delle lezioni e di
evitare  che  il  conferimento  di piu' supplenze allo stesso docente
comporti  interruzioni  dell'attivita'  didattica,  le  operazioni di
conferimento  delle  supplenze  annuali  e delle supplenze temporanee
fino  al termine delle attivita' didattiche sono annualmente disposte
mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di
assunzione  che,  nel  rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga
conto    dell'ordine    di   priorita'   indicato   dagli   aspiranti
complessivamente  per  tutte le graduatorie in cui figurano utilmente
inclusi relativamente ai seguenti elementi:
a) rilevanza economica del contratto;
b) sede;
c) graduatorie di insegnamento preferenziali.
  2.  Gli  aspiranti  hanno  facolta',  ogni  triennio scolastico, di
variare  l'ordine  di priorita' di cui al comma 1. Nel primo triennio
di  applicazione  del  presente regolamento tale facolta' puo' essere
esercitata   annualmente.   I   candidati   utilmente  inclusi  nelle
graduatorie  permanenti  in relazione al numero dei posti disponibili
sono  destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato  coerente  con la posizione in graduatoria e con l'ordine
di priorita' indicato.
  3.  I  posti  di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del
prescritto  titolo  di  specializzazione  con priorita' rispetto alle
altre tipologie di insegnamenti.
  4.  L'accettazione  in  forma  scritta e priva di riserve, da parte
degli  aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione
rende  le  operazioni  di  conferimento  di  supplenza non soggette a
rifacimento.   Le   disponibilita'   successive   che  si  vengono  a
determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori
fasi  di  attribuzione  di supplenze nei riguardi degli aspiranti non
originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.