Art. 4
               Completamento di orario e cumulabilita'
     di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

  1.  L'aspirante  cui  viene  conferita  una supplenza ad orario non
intero,  anche  nei  casi  di  attribuzione  di  supplenze con orario
ridotto  in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo
parziale  per  il  personale  di ruolo, conserva titolo, in relazione
alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a
conseguire   il   completamento   d'orario   fino  al  raggiungimento
dell'orario    obbligatorio   di   insegnamento   previsto   per   il
corrispondente personale di ruolo.
  2.  Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile con
piu' rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti
criteri.   Per  il  personale  docente  della  scuola  secondaria  il
completamento  dell'orario di cattedra puo' realizzarsi sia cumulando
ore  appartenenti  alla  medesima  classe  di  concorso  sia  con ore
appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di
tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della
facile  raggiungibilita'. Il completamento d'orario puo' realizzarsi,
alle  condizioni  predette,  anche in scuole non statali, con oneri a
carico delle scuole medesime.
  3.  Nello  stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi
di  insegnante  nei  diversi  gradi  scuola, di istitutore, ovvero in
qualita'  di  personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in
scuole non statali, purche' non svolti in contemporaneita'.