Art. 4 Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico 1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. 2. Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile con piu' rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra puo' realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilita'. Il completamento d'orario puo' realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime. 3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualita' di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purche' non svolti in contemporaneita'.