Art. 5
                Graduatorie di circolo e di istituto

  1.   Il  dirigente  scolastico,  ai  fini  del  conferimento  delle
supplenze  di  cui  all'articolo  7,  costituisce,  sulla  base delle
domande  prodotte  ai  sensi  del  comma  6,  apposite graduatorie in
relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, secondo i criteri
di cui al comma 3.
  2.  I  titoli  di  studio  e di abilitazione per l'inclusione nelle
graduatorie  di  circolo  e  di  istituto  sono  quelli stabiliti dal
vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
  3.   Per   ciascun  posto  di  insegnamento  viene  costituita  una
graduatoria   distinta  in  tre  fasce,  da  utilizzare  nell'ordine,
composte come segue:
    prima  fascia:  comprende  gli  aspiranti inseriti in graduatoria
permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui e' riferita
la graduatoria di circolo e di istituto;
    seconda  fascia:  comprende  gli  aspiranti  non  inseriti  nella
corrispondente    graduatoria   permanente   forniti   di   specifica
abilitazione  o  di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la
graduatoria di circolo e di istituto;
    terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio
valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
  4.  Gli  aspiranti  della  prima  fascia  sono  inclusi  secondo la
graduazione  derivante  dall'automatica  trasposizione dell'ordine di
scaglione  e  del  punteggio  con  cui  figurano nella corrispondente
graduatoria  permanente.  Quelli  inclusi nella seconda e nella terza
fascia  sono  graduati  secondo  la tabella di valutazione dei titoli
annessa al presente regolamento (allegato A).
  5.  Le  graduatorie  della  prima  fascia hanno validita' temporale
correlata   alle   cadenze   di   integrazione  delle  corrispondenti
graduatorie  permanenti  e  vengono riformulate a seguito di ciascuna
fase   di   integrazione  delle  medesime  graduatorie  predette.  Le
graduatorie della seconda e terza fascia hanno validita' triennale.
  6. L'aspirante a supplenza puo', per tutte le graduatorie in cui ha
titolo  a  essere  incluso, presentare domanda per una sola provincia
fino  a  un massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con
il limite di dieci circoli didattici.
  7.  Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due
province,  la  provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di
istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle
supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
  8.  Coloro  che  hanno  titolo  ad essere inclusi nelle graduatorie
permanenti di una sola provincia hanno facolta' di scegliere, ai fini
dell'inclusione  nelle  graduatorie  di  circolo  e  di istituto, una
provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie
permanenti medesime.
  9. Durante il periodo di validita' delle graduatorie, per ogni anno
scolastico  successivo  al  primo,  ciascuna  scuola  puo'  acquisire
ulteriori  domande  di  supplenza  da  parte di aspiranti che abbiano
titolo ad essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3.
  10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una
sola  provincia  e  sempre  nel  limite massimo complessivo di cui al
comma 6, da:
a) coloro   che   gia'  figurano  nelle  graduatorie  della  medesima
   provincia  e che intendono integrare le precedenti domande fino al
   massimo di scuole previsto;
b) coloro   che   gia'  figurano  nelle  graduatorie  della  medesima
   provincia  e  che  intendono  sostituire, fino a un massimo di tre
   scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente
   espresse;
c) coloro che gia' figurano nelle graduatorie di altra provincia, con
   conseguente  cancellazione da tutte le graduatorie della provincia
   di provenienza;
d) coloro  che  non  risultano inclusi in graduatorie di supplenza in
   nessuna provincia.
  11.  Il  personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno
scolastico,  nelle graduatorie di istituto in coda all'ultimo incluso
della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di
quanto previsto al comma 3.
  12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono
graduati  fra  loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi
gia'  determinanti  la loro posizione nelle graduatorie di precedente
inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati
tra  loro  secondo  il  punteggio  spettante  in base alla tabella di
valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).
  13.  Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente
della  Repubblica  8  marzo  1999,  n. 275, avverso le graduatorie di
istituto  e'  ammesso  reclamo,  entro  il termine di quindici giorni
dalla  loro  pubblicazione  all'albo  della scuola, all'organo che ha
adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel
termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo.
Gli  atti divengono altresi' definitivi a seguito della decisione sul
reclamo.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  il testo dell'art. 14, comma 7, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si veda
          in nota alle premesse.