Art. 8 Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro 1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti: A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti: a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilita' di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico successivo; b) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilita' di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso. B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto; b) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilita' di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso. 2. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilita' di conseguire supplenze. 3. Il personale che non sia gia' in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facolta', nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. 4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facolta' di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti. 5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.