Art. 8
                 Effetti del mancato perfezionamento
           e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

  1.   L'esito  negativo  di  una  proposta  di  assunzione  a  tempo
determinato comporta i seguenti effetti:
A) Per  supplenze  conferite sulla base delle graduatorie permanenti:
   a)  la  rinuncia  ad  una  proposta  di  assunzione  o  la mancata
   assunzione di servizio comportano la perdita della possibilita' di
   conseguire   analoghi   rapporti   sulla  base  delle  graduatorie
   permanenti  per  l'anno  scolastico successivo; b) l'abbandono del
   servizio  comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita
   della possibilita' di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza,
   conferita  sia  sulla  base delle graduatorie permanenti che delle
   graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.
B) Per  supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e
   di  istituto:  a)  la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla
   sua  proroga o conferma non comporta alcun effetto; b) l'abbandono
   della   supplenza   comporta  la  perdita  della  possibilita'  di
   conseguire  qualsiasi  tipologia  di supplenza conferita sia sulla
   base   delle  graduatorie  permanenti  che  delle  graduatorie  di
   istituto, per l'anno scolastico in corso.
  2.  Per  il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia
dichiarato  di  essere  interessato  al  conseguimento  di supplenze,
secondo  quanto  previsto  al  comma  4  dell'articolo  2, la mancata
accettazione,  ripetuta  per  due anni scolastici, di una proposta di
assunzione  per  supplenza  conferita  sulla  base  delle graduatorie
permanenti,   comporta,   in   via   definitiva,   la  perdita  della
possibilita' di conseguire supplenze.
  3.  Il  personale  che  non  sia  gia' in servizio per supplenze di
durata  sino  al  termine  delle  lezioni  od  oltre ha facolta', nel
periodo  dell'anno  scolastico  che  va  fino  al  30  di  aprile, di
risolvere   anticipatamente   il   proprio  rapporto  di  lavoro  per
accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
  4.  Il  personale  in  servizio  per supplenza conferita sulla base
delle  graduatorie  di istituto ha comunque facolta' di lasciare tale
supplenza   per   accettarne   altra   attribuita  sulla  base  delle
graduatorie permanenti.
  5.  Le  sanzioni  di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di
mancato  perfezionamento  o  risoluzione  anticipata  del rapporto di
lavoro  dovuti  a  giustificato  motivo,  che  risulti da documentata
richiesta dell'interessato.