Allegato A TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO A) Titoli di studio d'accesso. 1) Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione e' attribuito il seguente punteggio: punti 12 piu' punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 piu' ulteriori punti 4 se il titolo di studio e' stato conseguito con il massimo dei voti. La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110. Nelle graduatorie di scuola materna e elementare e' assegnato un punteggio ulteriore di 30 punti per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest'ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C). Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti. Nei casi in cui il titolo d'accesso e' costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo. Nei casi in cui il titolo di accesso principale e' costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purche' congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo. Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione. Per le classi di concorso per le quali e' previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non e' oggetto di alcuna valutazione ne' ai sensi del presente punto A) ne' dei successivi punti della tabella di valutazione. B) Titoli specifici di abilitazione e idoneita'. 1) Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneita' relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36. Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente e' stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti punti: punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59; punti 15 per il punteggio da 60 a 65; punti 18 per il punteggio da 66 a 70; punti 21 per il punteggio da 71 a 75; punti 24 per il punteggio da 76 a 80; punti 27 per il punteggio da 81 a 85; punti 30 per il punteggio da 86 a 90; punti 33 per il punteggio da 91 a 95; punti 36 per il punteggio da 96 a 100. I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si valuta una sola abilitazione o idoneita'. 2) in aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneita' sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30. Parimenti se l'abilitazione e' stata conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30. Il punteggio ulteriore di cui al presente punto e' attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati. 3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che, pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella. C) Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneita' non specifici. 1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati a sensi del precedente punto B): punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12. 2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese. spagnolo tedesco): punti 6 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12. La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 e' alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1). D) Altri titoli culturali e professionali. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12: 1) diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n, 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: punti 3; 2) dottorato di ricerca: punti 4 per ogni anno di durata legale del corso; 3) per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati: punti 1,5 per ogni anno di durata legale del corso; 4) per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal Consiglio nazionale delle ricerche: punti 1,5 per ogni anno di durata della borsa di studio. I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale. E) Titoli di servizio. 1) Prima fascia: servizio specifico. Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in: a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; d) istituzioni convittuali statali: per ogni anno: punti 12; per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico); 2) Seconda fascia: servizio non specifico. Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1): per ogni anno: punti 6; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); 3) Terza fascia: altre attivita' di insegnamento. Per ogni altra attivita' d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso: a) scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1); b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale; c) istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati; d) accademie; e) conservatori; f) scuole presso amministrazioni statali; g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate, per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50 (fino ad una massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico). Note al punto E) titoli di servizio 1. Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile e' quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali e' esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternita', servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresi', valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole. 2. Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalita' di conferimento, e' valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale. 3. Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali e' valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali. 4 Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' valutato come servizio di seconda fascia. 5. Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana e' valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorita' consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia. 6. Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attivita' sostitutive dell'insegnamento della religione cattolica e' valutato come servizio di seconda fascia. 7. Il servizio di insegnamento non di ruolo e' valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge. 8. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici e' valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui e' conferita la predetta nomina. 9. I servizi di insegnamento resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati come servizi di terza fascia. 10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purche' prestati dopo il conseguimento del titolo (o di piu' titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo. Ferma la predetta condizione, il servizio militare e' valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie. Il periodo di servizio militare e' interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico. 11. Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria e' valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui e' derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; e' valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie. 12. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, e' valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del decreto legislativo n. 297/1994. 13. I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilita' di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia. 14. Il servizio prestato in qualita' di istitutore e' valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) e' valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore. 15. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di piu' rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti. 16. La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti e' effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente. 17. I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia. 18. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non puo' comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera piu' favorevole.
Note all'allegato A, lettera D): - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1976, n. 104, reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalita'". Si riporta l'art. 8 del predetto decreto: "Art. 8 (Titolo di specializzazione). - Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione. Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validita' di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purche' gia' conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresi' validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto". - Il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, pubblicato nel Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, reca "Approvazione del testo unico delle disposizioni legisla-tive vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". Si riporta l'art. 325 del predetto decreto legislativo: "Art. 325 (Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati non vedenti e sordomuti). - 1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalita' ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione. 3. Sono validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purche¨ a seguito di corsi indetti prima della data medesima". - La legge 3 marzo 1971, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1971, n. 96, reca: "Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti".