(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE 
     DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE 
 SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, 
          SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO 
 
A) Titoli di studio d'accesso. 
    1) Al titolo di studio richiesto per  l'accesso  alla  classe  di
concorso o al posto per cui si procede alla valutazione e' attribuito
il seguente punteggio:  punti  12  piu'  punti  0,50  per  ogni  voto
superiore a 76/110 piu' ulteriori punti 4 se il titolo di  studio  e'
stato conseguito con il massimo dei voti. 
    La votazione del titolo  medesimo,  di  qualsiasi  livello,  deve
essere rapportata su base 110. 
    Nelle graduatorie di scuola materna e elementare e' assegnato  un
punteggio ulteriore di 30 punti  per  il  possesso  della  laurea  in
Scienze della formazione primaria di  specifico  indirizzo,  sia  che
detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero  altro  titolo;  in
quest'ultimo caso il predetto punteggio  assorbe  quello  di  cui  al
successivo punto C). 
    Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti)
se dalla relativa documentazione non risulta il  voto  con  cui  sono
stati conseguiti. 
    Nei casi in cui il titolo d'accesso e' costituito dal possesso di
una   qualifica   professionale   o   dall'accertamento   di   titoli
professionali si attribuisce il punteggio minimo. 
    Nei casi in cui il titolo di accesso principale e' costituito dal
possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli
professionali, purche' congiunto a titolo di studio,  si  attribuisce
il punteggio minimo. 
    Ai  titoli  conseguiti   all'estero,   in   quanto   riconosciuti
equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo
qualora la  dichiarazione  di  equipollenza  non  rechi  la  relativa
votazione. 
    Per le classi di concorso per le quali e' previsto un  titolo  di
studio congiunto ad altro titolo di studio  la  valutazione  riguarda
esclusivamente il titolo di studio principale mentre  l'altro  titolo
non e' oggetto di alcuna valutazione ne' ai sensi del presente  punto
A) ne' dei successivi punti della tabella di valutazione. 
B) Titoli specifici di abilitazione e idoneita'. 
    1) Per il possesso dell'abilitazione  o  dell'idoneita'  relativa
alla  classe  di  concorso  o  al  posto  per  cui  si  procede  alla
valutazione, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36. 
    Nel  predetto  limite   vengono   attribuiti   -   prendendo   in
considerazione il punteggio complessivo col quale il docente e' stato
incluso nella graduatoria generale  di  merito  o  nell'elenco  degli
abilitati - i seguenti punti: 
      punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59; 
      punti 15 per il punteggio da 60 a 65; 
      punti 18 per il punteggio da 66 a 70; 
      punti 21 per il punteggio da 71 a 75; 
      punti 24 per il punteggio da 76 a 80; 
      punti 27 per il punteggio da 81 a 85; 
      punti 30 per il punteggio da 86 a 90; 
      punti 33 per il punteggio da 91 a 95; 
      punti 36 per il punteggio da 96 a 100. 
    I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati  in
centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso
al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. 
    E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di
concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica. 
    Si valuta una sola abilitazione o idoneita'. 
    2) in aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione
o l'idoneita' sono state  conseguite  tramite  il  superamento  delle
prove di un concorso per titoli ed esami  sono  attribuiti  ulteriori
punti 30. 
    Parimenti se l'abilitazione e' stata conseguita presso le  Scuole
di  specializzazione  all'insegnamento  secondario  (S.S.I.S.)   sono
attribuiti ulteriori punti 30. 
    Il punteggio ulteriore di cui al presente punto  e'  attribuibile
una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i
titoli sopra elencati. 
    3)  Al  titolo  di  formazione  professionale   riconosciuto   ai
cittadini  dell'Unione  europea,  ai  fini  dello  svolgimento  della
funzione docente per la  classe  di  concorso  o  per  il  posto  cui
partecipano  sono  attribuiti  punti  24.  La  predetta   valutazione
comprende tutti i titoli di studio e  professionali  specificatamente
elencati nel decreto di riconoscimento che,  pertanto,  non  potranno
essere oggetto di ulteriore e separata  valutazione  ai  sensi  delle
restanti voci della presente tabella. 
C) Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneita' non specifici. 
    1) Per altri titoli di studio  di  livello  pari  o  superiore  a
quelli valutati al precedente punto A); per il superamento  di  altri
concorsi, per titoli ed esami  o  altri  esami  anche  ai  soli  fini
abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al
medesimo o ad altri posti, non  utilizzati  a  sensi  del  precedente
punto B): 
      punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12. 
    2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente  della  scuola  elementare,  per  le  lauree  in   lingue   e
letterature straniere conseguite con il  superamento  di  almeno  due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale
28 giugno 1991 (francese, inglese. spagnolo tedesco): 
      punti 6 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12. 
    La valutazione dei  titoli  di  laurea  di  cui  al  punto  2  e'
alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi  del  punto
1). 
D) Altri titoli culturali e professionali. 
    Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e  professionali
sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un  massimo  complessivo
di punti 12: 
    1) diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi  dell'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica  31  ottobre  1975,  n,
970, ovvero  considerati  validi  dall'articolo  325,  comma  3,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: punti 3; 
    2) dottorato di ricerca: punti 4 per ogni anno di  durata  legale
del corso; 
    3) per ogni diploma o attestato di corsi  di  specializzazione  o
perfezionamento,   con    esame    individuale    finale,    previsti
dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di
istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti  ai  fini
del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti
superiori di educazione  fisica)  ovvero  realizzati  dalle  predette
istituzioni universitarie attraverso propri  consorzi  o  avvalendosi
della collaborazione di soggetti pubblici e privati:  punti  1,5  per
ogni anno di durata legale del corso; 
    4) per ogni borsa di  studio  rilasciata  dai  predetti  istituti
universitari e dal Consiglio nazionale delle ricerche: punti 1,5  per
ogni anno di durata della borsa di studio. 
    I  punteggi  di  cui  al  presente  punto  D)   sono   attribuiti
esclusivamente  previo  completamento  del  relativo  corso  o  della
relativa borsa, secondo i  rispettivi  cicli  di  durata  previsti  e
previo superamento dell'eventuale esame finale. 
E) Titoli di servizio. 
    1) Prima fascia: servizio specifico. 
    Per  lo  specifico  servizio  di  insegnamento  o  di  istitutore
riferito alla  graduatoria  per  cui  si  procede  alla  valutazione,
prestato rispettivamente in: 
      a)  scuole  materne:  statali,  delle  regioni  Sicilia  e  Val
d'Aosta, delle province autonome di Trento  e  Bolzano,  non  statali
autorizzate; 
      b)  scuole  elementari:  statali  e  non  statali   parificate,
sussidiate o sussidiarie; 
      c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali  e  non
statali pareggiate, legalmente riconosciute; 
      d) istituzioni convittuali statali: 
        per ogni anno: punti 12; 
        per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 2
(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico); 
    2) Seconda fascia: servizio non specifico. 
    Per il servizio d'insegnamento  o  di  istitutore  non  specifico
rispetto alla  graduatoria  per  cui  si  procede  alla  valutazione,
prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a),  b),
c) e d) del precedente punto 1): 
      per ogni anno: punti 6; 
      per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a
un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); 
    3) Terza fascia: altre attivita' di insegnamento. 
    Per ogni altra attivita'  d'insegnamento  o  comunque  di  natura
prettamente didattica svolta presso: 
      a) scuole materne, elementari, secondarie e artistiche  diverse
da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1); 
      b) istituti di istruzione universitaria statali e  non  statali
riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale; 
      c)  istituti  superiori  di   educazione   fisica   statali   e
pareggiati; 
      d) accademie; 
      e) conservatori; 
      f) scuole presso amministrazioni statali; 
      g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e
controllate, per ogni mese o frazione superiore  a  quindici  giorni:
punti 0,50  (fino  ad  una  massimo  di  punti  3  per  ciascun  anno
scolastico). 
Note al punto E) titoli di servizio 
    1. Ai fini dell'applicazione della presente tabella  il  servizio
valutabile e' quello  effettivamente  prestato  o,  comunque,  quello
relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali  vi
sia stata retribuzione, anche ridotta. 
    I periodi, invece, per i  quali  e'  esclusivamente  prevista  la
conservazione del  posto  senza  assegni  non  sono  valutabili,  con
eccezione di quelle situazioni, legislativamente  o  contrattualmente
disciplinate (mandato amministrativo, maternita',  servizio  militare
etc.), per le quali il  periodo  di  conservazione  del  posto  senza
assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    Sono,  altresi',  valutabili,  a  prescindere  da  ogni   effetto
economico, quei periodi  riconosciuti  giuridicamente  al  docente  a
seguito di contenzioso favorevole. 
    2. Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane  all'estero,
con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari  esteri  secondo
le vigenti modalita'  di  conferimento,  e'  valutato  alle  medesime
condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale. 
    3.  Il  servizio  di  insegnamento  nelle  scuole  militari   che
rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati  dalle
scuole  statali  e'   valutato   alle   medesime   condizioni   degli
insegnamenti prestati nelle scuole statali. 
    4 Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi  di
lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n.  153,
e' valutato come servizio di seconda fascia. 
    5. Il servizio di insegnamento effettuato da  cittadini  italiani
nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana  e'
valutato, previa la prescritta certificazione redatta  dall'autorita'
consolare d'intesa con gli uffici scolastici di  Trieste  o  Gorizia,
come servizio di seconda fascia. 
    6.  Il  servizio  relativo   all'insegnamento   della   religione
cattolica   o   quello   relativo    alle    attivita'    sostitutive
dell'insegnamento della religione cattolica e' valutato come servizio
di seconda fascia. 
    7. Il servizio di insegnamento non di ruolo e' valutato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta  giorni
oppure se il servizio sia stato  prestato  ininterrottamente  dal  1o
febbraio fino al termine delle operazioni  di  scrutinio  finale,  ai
sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge. 
    8. Il servizio conseguente  a  nomina  in  Commissioni  di  esami
scolastici e' valutato  come  servizio  di  insegnamento  reso  nella
materia per cui e' conferita la predetta nomina. 
    9.  I  servizi  di  insegnamento  resi  in  scuole   o   istituti
universitari di paesi comunitari sono valutati come servizi di  terza
fascia. 
    10.  Il  servizio  militare  di  leva  e  i  servizi  sostitutivi
assimilati per legge  sono  valutati  come  servizi  di  insegnamento
purche' prestati dopo il conseguimento del titolo (o di  piu'  titoli
congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo. 
    Ferma la predetta condizione, il servizio  militare  e'  valutato
come servizio di prima  fascia  solo  in  una  graduatoria  a  scelta
dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre
graduatorie. 
    Il periodo di servizio militare  e'  interamente  valutato  senza
alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico. 
    11. Il servizio di insegnamento prestato  su  posti  di  sostegno
nella scuola secondaria e' valutato come servizio di prima fascia per
la graduatoria corrispondente alla  classe  di  concorso  da  cui  e'
derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro
che ha dato luogo al servizio medesimo; e' valutato come servizio  di
seconda fascia per le altre graduatorie. 
    12. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato  da
docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio  richiesto  per
l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento  di
una delle discipline  previste  dal  rispettivo  ordine  e  grado  di
scuola, e' valutabile anche se reso senza il possesso del  prescritto
titolo di  specializzazione  di  cui  all'articolo  325  del  decreto
legislativo n. 297/1994. 
    13.  I  servizi  di  insegnamento  eventualmente  resi  senza  il
possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilita'
di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi  di
terza fascia. 
    14. Il servizio prestato in qualita' di  istitutore  e'  valutato
come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come
servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie  di  insegnamento.
Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al  punto  1
della lettera E) e' valutato come servizio di  seconda  fascia  nella
graduatoria di istitutore. 
    15. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo
di piu' rapporti di  lavoro,  per  uno  stesso  periodo  coincida  la
prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini
dell'assegnazione del punteggio, va  qualificato  dall'aspirante  con
uno soltanto degli insegnamenti coincidenti. 
    16. La valutazione di servizi di insegnamento relativi  a  classi
di concorso previste dai precedenti ordinamenti e' effettuata in base
ai criteri  di  corrispondenza  determinati  dalle  apposite  tabelle
annesse all'ordinamento vigente. 
    17. I servizi di  insegnamento  relativi  a  classi  di  concorso
soppresse che non trovano corrispondenza in classi  di  concorso  del
vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia. 
    18. Qualora nel medesimo anno  scolastico  siano  stati  prestati
servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di  valutazione  dei
titoli,  danno  luogo  a  valutazioni  differenziate,  il   punteggio
complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non puo'  comunque
eccedere quello massimo previsto  per  il  servizio  computato  nella
maniera piu' favorevole. 
 
          Note all'allegato A, lettera D):
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
          1975, n. 970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1976,  n.  104,  reca:  "Norme  in materia di scuole aventi
          particolari  finalita'".  Si  riporta l'art. 8 del predetto
          decreto:
              "Art.  8  (Titolo  di specializzazione). - Il personale
          direttivo  e  docente  preposto alle istituzioni, sezioni o
          classi  di  cui all'art. 1 del presente decreto deve essere
          fornito   di   apposito   titolo   di  specializzazione  da
          conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata
          biennale   presso   scuole   o  istituti  riconosciuti  dal
          Ministero   della  pubblica  istruzione.  I  programmi  del
          predetto  corso sono approvati con decreto del Ministro per
          la  pubblica  istruzione,  sentito  il  consiglio nazionale
          della pubblica istruzione.
              Al  predetto  corso  sono  ammessi  coloro che siano in
          possesso   dei   requisiti   prescritti   dal  decreto  del
          presidente  della  Repubblica  31 maggio  1974, n. 417, per
          l'accesso   ai   posti   di   ruolo  cui  si  riferisce  la
          specializzazione.
              Sono  aboliti  i corsi di fisiopatologia dello sviluppo
          fisico  e  psichico  di  cui all'art. 404 del regio decreto
          26 aprile 1928, n. 1297.
              Sono  fatti  salvi i diritti acquisiti dal personale in
          servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto  per  quanto  attiene  alla  validita' di titoli di
          specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di
          specializzazione,  purche'  gia'  conseguiti  alla  data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono altresi'
          validi  ai  fini  dell'ammissione al primo concorso indetto
          successivamente alla predetta data di entrata in vigore del
          presente decreto".
              -  Il  testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297,   pubblicato   nel   Supplemento   ordinario  Gazzetta
          Ufficiale  19 maggio  1994,  n. 115, reca "Approvazione del
          testo  unico  delle  disposizioni  legisla-tive  vigenti in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e  grado".  Si  riporta  l'art.  325  del  predetto decreto
          legislativo:
              "Art.  325  (Istituzioni abilitate in via transitoria a
          rilasciare  titoli  di  specializzazione per l'insegnamento
          agli  alunni handicappati non vedenti e sordomuti). - 1. Il
          personale  direttivo e docente preposto alle scuole per non
          vedenti  e  per  sordomuti,  alle  scuole  con  particolari
          finalita'  ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che
          accolgono  alunni portatori di handicap deve essere fornito
          - fino all'applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre
          1990  n.  341  -  di apposito titolo di specializzazione da
          conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata
          biennale   presso   scuole   o  istituti  riconosciuti  dal
          Ministero   della  pubblica  istruzione.  I  programmi  del
          predetto  concorso  sono approvati con decreto del Ministro
          della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio nazionale
          della pubblica istruzione.
              2.  Al  predetto corso sono ammessi coloro che siano in
          possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di
          ruolo a cui si riferisce la specializzazione.
              3.    Sono    validi    altresi'    quali   titoli   di
          specializzazione  i  titoli  conseguiti  in  base  a  norme
          vigenti  prima  della data di entrata in vigore del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  31 ottobre 1975 n. 970,
          anche  se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale
          data,  purche¨  a seguito di corsi indetti prima della data
          medesima".
              -  La  legge  3 marzo  1971,  n.  153, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1971, n. 96, reca: "Iniziative
          scolastiche,  di  assistenza  scolastica  e di formazione e
          perfezionamento   professionali  da  attuare  all'estero  a
          favore dei lavoratori italiani e loro congiunti".