Art. 3 
          Verificazione eseguita dalle camere di commercio 
 
  1.  La  verificazione  periodica  e'  effettuata  dalle  camere  di
commercio competenti territorialmente  presso  la  loro  sede  o,  su
richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione  degli
strumenti  secondo  modalita'  stabilite  dalle  stesse   camere   di
commercio. 
  2. L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato  dal
funzionario della camera di commercio  responsabile  dell'operazione,
mediante  contrassegno  applicato  su  ogni   strumento   utilizzando
etichetta   autoadesiva   distruttibile   con   la   rimozione.    Le
caratteristiche del suddetto contrassegno sono indicate nell'allegato
II annesso al presente decreto. 
  3. In caso di esito negativo,  e'  ammesso  ricorso  gerarchico  al
Segretario generale della camera di commercio,  che  puo'  richiedere
parere tecnico  al  Ministero  dell'industria  -  Direzione  generale
dell'armonizzazione e tutela del mercato - Ufficio centrale metrico.