Art. 3 Verificazione eseguita dalle camere di commercio 1. La verificazione periodica e' effettuata dalle camere di commercio competenti territorialmente presso la loro sede o, su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalita' stabilite dalle stesse camere di commercio. 2. L'esito positivo della verificazione periodica e' attestato dal funzionario della camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione. Le caratteristiche del suddetto contrassegno sono indicate nell'allegato II annesso al presente decreto. 3. In caso di esito negativo, e' ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della camera di commercio, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero dell'industria - Direzione generale dell'armonizzazione e tutela del mercato - Ufficio centrale metrico.