Art. 2 
        Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie 
 
  1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge  che  contengono
disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel  titolo;  la
rubrica  delle  partizioni  interne  e  dei  singoli  articoli   deve
menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute. 
  2. Le leggi e gli atti aventi forza  di  legge  che  non  hanno  un
oggetto tributario non possono contenere  disposizioni  di  carattere
tributario, fatte  salve  quelle  strettamente  inerenti  all'oggetto
della legge medesima. 
  3. I richiami di altre  disposizioni  contenuti  nei  provvedimenti
normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto
sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio. 
  4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono  essere
introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.