Art. 113.
           Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici
  1.   Nel   rispetto   della   normativa  vigente  l'amministrazione
penitenziaria,  al  fine  di agevolare la cura delle infermita' ed il
reinserimento   sociale   dei   soggetti   internati  negli  ospedali
psichiarrici   giudiziari,  organizza  le  strutture  di  accoglienza
tenendo  conto  delle  piu'  avanzate acquisizioni terapeutiche anche
attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri
servizi psichiarici territoriali pubblici.