Art. 116.
             Accesso di ministri di culto agli istituti
  1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli
indicati  nell'utimo  comma  dell'articolo  58  sono  autorizzati dal
direttore,  su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere
all'istituto,  per  attivita' del loro ministero, previo accertamento
della  loro  qualita'. Tale attivita' si svolge in modo da assicurare
la necessaria riservatezza.