Art. 118.
                     Centro di servizio sociale
  1.  Ai  centri  di  servizio  sociale  per  adulti, e relative sedi
distaccate,  e'  assegnato  il  personale  determinato  con  apposite
tabelle organiche, relative a tutte le aree di attivita'.
  2.  Presso  detti  centri  sono  organizzate  le  aree  di servizio
sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.
  3.  Nell'area  di  servizio sociale possono essere inseriti esperti
secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che forniscono,
ove  occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del
direttore del centro o del responsabile dell'area.
  4.  Il  centro  di  servizio  sociale e' ubicato in locali distinti
dagli istituti e dagli uffici giudiziari.
  5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle
attivita',  mediante  una  ripartizione del lavoro relativamente alle
aree  di  appartenenza;  impartisce  istruzioni  e  disposizioni  per
l'espletamento  dei  compiti  affidati e ne cura il coordinamento. Il
direttore  organizza periodiche riunioni con il personale di servizio
sociale  su  problematiche  o  tematiche  emergenti,  ed  espleta  il
controllo  tecnico;  assicura  lo svolgimento delle attivita' dirette
alla supervisione professionale del personale.
  6.  Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in
ambiente  esterno  per  l'applicazione  e  l'esecuzione  delle misure
alternative,  delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza,
nonche'  degli  interventi  per  l'osservazione  e il trattamento dei
soggetti  ristretti  negli  istituti,  il  centro di servizio sociale
coordina  le  attivita'  di  competenza  nell'ambito  dell'esecuzione
penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano
sul territorio.
  7.  Le  intese  operative  con  i  servizi  degli  enti locali sono
definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono
la  vicenda  personale  e familiare dei soggetti e in una prospettiva
integrata  d'intervento.  Tale coordinamento viene promosso e attuato
osservando    gli    indirizzi    generali    dettati    in   materia
dall'amministrazione penitenziaria.
  8.  In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti,
nel  corso  del  trattamento  in  ambiente  esterno,  sono diretti ad
aiutare  i  soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente
gli  impegni  che  derivano  dalla  misura  cui sono sottoposti. Tali
interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono
prioritariamente caratterizzati:
    a)  dall'offerta  al  soggetto  di  sperimentare  un rapporto con
l'autorita'  basato  sulla  fiducia  nella capacita' della persona di
recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di
carattere repressivo;
    b)  da  un  aiuto  che  porti il soggetto ad utilizzare meglio le
risorse nella realta' familiare e sociale;
    c)  da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul
comportamento  del  soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto
rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni
dettate dalla magistratura di sorveglianza;
    d)  da  una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da
parte  della  persona,  degli  atteggiamenti che sono stati alla base
della   condotta  penalmente  sanzionata,  nella  prospettiva  di  un
reinserimento sociale compiuto e duraturo.
 
          Nota all'art. 118:
              - Il  testo  vigente dell'art. 80 della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti
          di  prevenzione  e  di  pena).  -  Presso  gli  istituti di
          prevenzione  e  di  pena  per  adulti,  oltre  al personale
          previsto  dalle  leggi  vigenti,  operano gli educatori per
          adulti  e  gli  assistenti sociali dipendenti dai centri di
          servizio sociale previsti dall'art. 72.
              L'amministrazione  penitenziaria  puo' avvalersi per lo
          svolgimento   delle   attivita'   di   osservazione   e  di
          trattamento,  di  personale  incaricato  giornaliero, entro
          limiti  numerici da concordare annualmente con il Ministero
          del tesoro.
              Al  personale  incaricato  giornaliero e' attribuito lo
          stesso  trattamento ragguagliato a giornate previsto per il
          corrispondente personale incaricato.
              Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
          trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi
          di  professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
          pedagogia,  psichiatria  e  criminologia, corrispondendo ad
          essi   onorari   proporzionati   alle  singole  prestazioni
          effettuate.
              Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari
          previsti   dall'art.  59,  e'  assicurato  mediante  operai
          specializzati con la qualifica di infermieri.
              A   tal   fine   la  dotazione  organica  degli  operai
          dell'amministrazione  degli  istituti  di  prevenzione e di
          pena,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
          marzo  1971,  n.  275,  emanato  a norma dell'art. 17 della
          legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di ottocento
          unita'  riservate alla suddetta categoria. Tale unita' sono
          attribuite  nella  misura  di  seicentoquaranta agli operai
          specializzati e di centosessanta ai capi operai.
              Le modalita' relative all'assunzione di detto personale
          saranno stabilite dal regolamento di esecuzione".