Art. 125.
                 Conto depositi e conto patrimoniale
  1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende e' costituita
dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
  2.  Al  conto  depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a
titolo provvisorio o cauzionale.
  3.  Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in
particolare  quelle  devolute  alla Cassa per disposizione di legge o
per disposizione dell'autorita' giudiziaria.
  4.  I  fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono,
di  regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e
prestiti.   Il   consiglio   di   amministrazione   puo'   deliberare
l'investimento  dei  fondi  disponibili,  o  di  parte  di  essi,  ad
esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata
solidita',  idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore
di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.
  5.  Il  servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli
di cui al comma 4, sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.