Art. 134.
                  Disposizioni relative ai servizi
  1.  Entro  cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  negli  istituti  in  cui  i  servizi  igienici non sono
collocati  in un vano annesso alla camera, si provvedera', attraverso
ristrutturazioni,  ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo
7,  secondo  gli  interventi di edilizia penitenziaria resi possibili
dalle  disponibilita'  di  bilancio.  Analogamente si provvedera' per
dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti
e sezioni femminili, di bidet, la' dove non ne siano dotati.
  2.  I  servizi  sistemati  all'interno della camera, fino alla loro
soppressione,  dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le
opportune condizioni di riservatezza.
  3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, e'
consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.