Art. 14.
  Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari
1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i
detenuti  o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui e'
consentito  il  possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla
cura  della persona e all'espletamento delle attivita' trattamentali,
culturali,  ricreative  e sportive. Nella individuazione dei generi e
oggetti  ammessi  si  terra'  anche  conto delle nuove strumentazioni
tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.
  2.  Sono  ammesse  limitazioni  sostenute  da  motivate esigenze di
sicurezza,  anche  in  relazione  alla  differenziazione  del  regime
detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis
e 64 della legge.
  3.  Non  e' ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.
E'  consentito  l'acquisto  presso  lo  spaccio  interno e il consumo
giornaliero  di  vino  in  misura  non  supenore  a  mezzo litro e di
gradazione  non  superiore  a  dodici  gradi o di birra in misura non
superiore  ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande
avviene  nei  locali  in  cui  si  consumano i pasti. In ogni caso e'
vietato l'accumulo di bevande alcoliche.
  4.  Gli  oggetti  non  consentiti  sono ritirati dalla direzione e,
salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e
agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti
deperibili  o  ingombranti  che  non  possono  essere  trattenuti  in
deposito   presso  il  magazzino  sono  restituiti  ai  familiari  in
occasione  dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del
detenuto o dell'internato.
  5.  I  generi  e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere
contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono
essere sottoposti a controllo.
  6.  I  detenuti  e gli internati possono ricevere quattro pacchi al
mese  complessivamente di peso non supenore a venti chili, contenente
esclusivamente  generi  di  abbigliamento,  ovvero, nei casi e con le
modalita'  stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari
di  consumo  comune  che  non  richiedono  manomissioni  in  sede  di
controllo.
  7.  Gli  oggetti  di  uso  personale  possono  essere  acquistati o
ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.
  8.  I  generi  alimentari,  ricevuti dall'esterno o acquistati, non
devono eccedere in quantita' il fabbisogno di una persona.
  9.  Il detenuto o l'internato non puo' accumulare generi alimentari
in quantita' eccedente il suo fabbisogno settimanale.
  10.  Le  limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
pacchi,  agli  oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con
prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.
 
          Note all'art. 14:
              - Il  testo  vigente degli articoli 14-bis, 41-bis e 64
          della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art. 14-bis (Regime di sorveglianza particolare). - 1.
          Possono   essere   sottoposti   a  regime  di  sorveglianza
          particolare  per  un  periodo  non  superiore  a  sei mesi,
          prorogabile  anche  piu' volte in misura non superiore ogni
          volta  a  tre  mesi,  i  condannati,  gli  internati  e gli
          imputati:
                a) che  con  i  loro  comportamenti  compromettono la
          sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
                b) che  con  la violenza o la minaccia impediscono le
          attivita' degli altri detenuti o internati;
                c) che  nella  vita  penitenziaria si avvalgono dello
          stato   di   soggezione   degli  altri  detenuti  nei  loro
          confronti.
              2.  Il  regime di cui al precedente comma 1 e' disposto
          con     provvedimento     motivato     dell'amministrazione
          penitenziaria  previo  parere  del consiglio di disciplina,
          integrato  da  due  degli esperti previsti dal quarto comma
          dell'art. 80.
              3.   Nei   confronti   degli   imputati  il  regime  di
          sorveglianza   particolare   e'   disposto   sentita  anche
          l'autorita' giudiziaria che procede.
              4.  In  caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione
          puo'   disporre   in   via   provvisoria   la  sorveglianza
          particolare  prima  dei  pareri  prescritti,  che  comunque
          devono  essere  acquisiti entro dieci giorni dalla data del
          provvedimento.   Scaduto  tale  termine  l'amministrazione,
          acquisiti  i  pareri  prescritti,  decide in via definitiva
          entro   dieci   giorni  decorsi  i  quali,  senza  che  sia
          intervenuta  la  decisione,  il  provvedimento  provvisorio
          decade.
              5.  Possono  essere sottoposti a regime di sorveglianza
          particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto,
          i  condannati,  gli internati e gli imputati, sulla base di
          precedenti  comportamenti  penitenziari o di altri concreti
          comportamenti   tenuti,   indipendentemente   dalla  natura
          dell'imputazione,  nello  stato  di  liberta'.  L'autorita'
          giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza
          all'amministrazione  penitenziaria che decide sull'adozione
          dei provvedimenti di sua competenza.
              6.  Il  provvedimento  che  dispone il regime di cui al
          presente   articolo   e'   comunicato   immediatamente   al
          magistrato  di  sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo
          potere di vigilanza".
              "Art.  41-bis  (Situazioni  di emergenza). - 1. In casi
          eccezionali  di  rivolta  o  di  altre  gravi situazioni di
          emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
          sospendere  nell'istituto  interessato  o  in parte di esso
          l'applicazione  delle  normali  regole  di  trattamento dei
          detenuti  e  degli  internati.  La  sospensione deve essere
          motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare l'ordine e la
          sicurezza   e  ha  la  durata  strettamente  necessaria  al
          conseguimento del fine suddetto.
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza   pubblica,   anche   a  richiesta  del  Ministro
          dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi'
          la  facolta'  di  sospendere,  in  tutto  o  in  parte, nei
          confronti  dei  detenuti  per  taluno dei delitti di cui al
          comma  1  dell'art.  4-bis,  l'applicazione delle regole di
          trattamento  e degli istituti previsti dalla presente legge
          che  possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
          ordine e di sicurezza.
              2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro
          di  grazia  e  giustizia  emessi  a  norma  del  comma 2 e'
          competente  a  decidere il tribunale di sorveglianza che ha
          giurisdizione  sull'istituto cui il condannato, l'internato
          o  l'imputato  e'  assegnato;  tale  competenza resta ferma
          anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi
          indicati nell'articolo 42".
              "Art.   64   (Differenziazione   degli   istituti   per
          l'esecuzione  delle  pene e delle misure di sicurezza). - I
          singoli    istituti    devono    essere   organizzati   con
          caratteristiche  differenziate  in relazione alla posizione
          giuridica  dei detenuti e degli internati e alle necessita'
          di trattamento individuale o di gruppo degli stessi".