Art. 21.
                       Servizio di biblioteca
  1.  La  direzione  dell'istituto  deve  curare che i detenuti e gli
internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca
dell'istituto,  nonche' la possibilita', a mezzo di opportune intese,
di  usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche
e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e' situato
l'istituto stesso.
  2.  Nella  scelta  dei libri e dei periodici si deve realizzare una
equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella
societa',
  3.  Il  servizio  di  biblioteca  e'  affidato,  di  regola,  a  un
educatore.  Il  responsabile  del  servizio  si avvale, per la tenuta
delle  pubblicazioni,  per  la  formazione  degli  schedari,  per  la
distribuzione  dei  libri e dei periodici, nonche' per lo svolgimento
di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei
detenuti  e  degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i
quali  espletano  le  suddette  attivita' durante il tempo libero. Si
avvale  altresi'  di  uno  o  piu'  detenuti  scrivani,  regolarmente
retribuiti.
  4.   I   rappresentanti   dei   detenuti  o  degli  internati  sono
sorteggiati,  con  le modalita' previste nell'articolo 67, nel numero
di  tre  o  cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di
presenti non superiore o superiore a cinquecento.
  5.  Nell'ambito  del servizio di biblioteca, e' attrezzata una sala
lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e
internati  lavoratori  e studenti possono frequentare la sala lettura
anche  in  orari successivi a quelli di svolgimento dell'attivita' di
lavoro  e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalita' e
gli orari di accesso alla sala di lettura.
 
          Nota all'art. 21:
              - Per   il   testo  dell'art.  12  della  citata  legge
          26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.