Art. 27.
                    Osservazione della personalita'
  1.   L'osservazione   scientifica  della  personalita'  e'  diretta
all'accertamento  dei  bisogni  di  ciascun  soggetto,  connessi alle
eventuali  carenze  fisico-psichiche, affettive, educative e sociali,
che  sono  state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita
di  relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione
di  dati  giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e
alla  loro  valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha
vissuto  le  sue  esperienze  e  alla  sua  attuale disponibilita' ad
usufruire  degli  interventi  del  trattamento.  Sulla  base dei dati
giudiziari   acquisiti,   viene   espletata,   con  il  condannato  o
l'internato,  una  riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in
essere,  sulle  motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse
per  l'interessato  medesimo  e sulle possibili azioni di riparazione
delle  conseguenze  del  reato,  incluso  il risarcimento dovuto alla
persona offesa.
  2.  All'inizio  dell'esecuzione  l'osservazione  e'  specificamente
rivolta,  con  la  collaborazione  del condannato o dell'internato, a
desumere  elementi per la formulazione del programma individualizzato
di trattamento, il quale e' compilato nel termine di nove mesi.
  3.   Nel   corso  del  trattamento  l'osservazione  e'  rivolta  ad
accertare,  attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle
modificazioni  intervenute  nella sua vita di relazione, le eventuali
nuove  esigenze  che  richiedono  una  variazione  del  programma  di
trattamento.
  4.  L'osservazione  e il trattamento dei detenuti e degli internati
devono   mantenere   i   caratteri   della  continuita'  in  caso  di
trasferimento in altri istituti.