Art. 43.
              Corsi di istruzione secondaria superiore
  1.  I  corsi  di istruzione secondaria superiore, comprensivi della
scolarita'  obbligatoria  prevista  dalle  vigenti disposizioni, sono
organizzati,  su  richiesta  dell'amministrazione  penitenziaria, dal
Ministero  della  pubblica  istruzione  a  mezzo della istituzione di
succursali  di  scuole  del  predetto livello in determinati istituti
penitenziari.  La  dislocazione  di  tali  succursali  e'  decisa con
riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma
1  dell'articolo  41,  assicurando  la  presenza  di almeno una delle
succursali predette in ogni regione.
  2.  A  tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano
seria   aspirazione  allo  svolgimento  degli  studi  e  che  debbano
permanere  in esecuzione della misura privativa della liberta' per un
periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 41.
  4.  Per  agevolare  i  condannati  e gli internati che non siano in
condizioni   di   frequentare   i   corsi   regolari,   la  direzione
dell'istituto  puo'  concordare  con  un vicino istituto d'istruzione
secondaria  superiore,  le  modalita'  di  organizzazione di percorsi
individuali  di  preparazione  agli esami, per l'accesso agli anni di
studio  intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal
fine  possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria
qualificazione  professionale.  Analoga  agevolazione e' offerta agli
imputati.
  5.  Sono  stabilite intese con le autorita' scolastiche per offrire
la  possibilita'  agli studenti di sostenere gli esami previsti per i
vari corsi.
  6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei
corsi  di  studio con quello della attivita' di lavoro, come previsto
dal  comma  4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante
la  frequenza  dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo,
sono   esonerati   dal   lavoro.   Coloro  che  seguono  i  corsi  di
preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro,
a loro richiesta.