Art. 53.
                Esclusione dalle attivita' lavorative
  1. L'esclusione dall'attivita' lavorativa e' adottata dal direttore
dell'istituto,  sentito  il  parere  dei  componenti  del  gruppo  di
osservazione,  nonche',  se del caso, del preposto alle lavorazioni e
del  datore  di  lavoro,  nei  casi  in cui il detenuto o l'internato
manifesti  un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e
doveri lavorativi.