Art. 56.
                    Prelievi sulla remunerazione
  1.  Il  prelievo  della quota di remunerazione a titolo di rimborso
delle  spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma,
numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei
condannati  si  effettuano  in  occasione  di ogni liquidazione della
remunerazione.
  2.  Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le
controversie  relative  all'attribuzione  e  alla  liquidazione delle
spese  di  mantenimento,  sui reclami relativi all'ordine seguito nei
prelievi  di  cui  all'articolo  145  del  codice  penale  decide  il
magistrato di sorveglianza.
 
          Nota all'art. 56:
              - Il  testo  dell'art.  145  del  codice  penale  e' il
          seguente:
              "Art.  145  (Remunerazione  ai condannati per il lavoro
          prestato). - Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati
          e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
              Sulla  remunerazione,  salvo  che  l'adempimento  delle
          obbligazioni  sia  altrimenti  eseguito, sono prelevate nel
          seguente ordine:
                1)  le  somme  dovute  a  titolo  di risarcinento del
          danno;
                2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento
          del condannato;
                3)  le  somme dovute a titolo di rimborso delle spese
          del procedimento.
              In  ogni  caso,  deve  essere  riservata  a  favore del
          condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a
          titolo   di   peculio.   Tale   quota  non  e'  soggetta  a
          pignoramento o a sequestro".