Art. 6.
           Condizioni igieniche e illuminazione dei locali
  1.  I  locali  in  cui  si  svolge la vita dei detenuti e internati
devono essere igienicamente adeguati.
  2.  Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto
di  luce  e  aria  naturali.  Non  sono  consentite  schermature  che
impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate
ragioni  di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non
in  aderenza  alle  mura  dell'edificio,  che  consentano comunque un
sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
    3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle
camere,  nonche'  per  il  funzionamento  degli  apparecchi  radio  e
televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i
detenuti  e  internati.  Il  personale,  con i pulsanti esterni, puo'
escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione
di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.
  4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione
deve essere di intensita' attenuata.
  5.  I  detenuti  e gli internati, che siano in condizioni fisiche e
psichiche  che  lo  consentano,  provvedono direttamente alla pulizia
delle  loro  camere  e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono
messi a disposizione mezzi adeguati.
  6.  Per  la  pulizia  delle  camere nelle quali si trovano soggetti
impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera
retribuita di detenuti o internati.
  7.  Se  le  condizioni  logistiche  lo  consentono, sono assicurati
reparti per non fumatori.