Art. 60.
Attivita' organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano
  1.  La  direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le
ore  di  lavoro.  attivita'  di  tempo  libero  per  i  soggetti che,
indipendentemente   dalla   loro  volonta',  non  svolgono  attivita'
lavorativa.