Art. 64.
                              Permessi
  1.  I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30
della  legge,  sono concessi su domanda e hanno una durata massima di
cinque  giorni,  oltre  al  tempo necessario per raggiungere il luogo
dove il detenuto o l'internato deve recarsi.
  2.  Nel  provvedimento  di  concessione sono stabilite le opportune
prescrizioni  ed  e'  in  ogni  caso  specificato  se  il  detenuto o
l'internato  deve  o  meno  essere scortato per tutto o per parte del
tempo  del  permesso, avuto riguardo alla personalita' del soggetto e
all'indole  del  reato  di  cui  e'  imputato o per il quale e' stato
condannato.
  3.  Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalita'
del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorita'
giudiziaria   chiede   alla  direzione  dell'istituto  le  necessarie
informazioni.
  4.  Per  i  permessi di durata superiore alle dodici ore puo' esser
disposto  che  il  detenuto  o  l'internato  trascorra la notte in un
istituto penitenziario.
  5.  Le  operazioni  di  scorta sono effettuate dal Corpo di polizia
penitenziaria.  Nel provvedimento di concessione del permesso possono
essere specificate le modalita'.
  6.  Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in
luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati
con   la   massima  urgenza,  se  necessario,  gli  accertamenti  con
riferimento  alla  situazione  e al luogo di effettiva esecuzione. Il
conseguente  provvedimento  e'  comunicato  ai  sensi del terzo comma
dell'articolo 30-bis della legge.
 
          Note all'art. 64:
              - Per  il testo del primo e secondo comma, dell'art. 30
          della  citata  legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in note
          all'art. 77.
              - Il  testo  vigente  del terzo comma, dell'art. 30-bis
          della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Il  provvedimento  e'  comunicato immediatamente senza
          fomalita',  anche  a mezzo del telegrafo o del telefono, al
          pubblico   ministero  e  all'interessato,  i  quali,  entro
          ventiquattro  ore  dalla  comunicazione,  possono  proporre
          reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato
          di  sorveglianza,  alla  sezione  di sorveglianza, o, se il
          provvedimento  e' stato emesso da altro organo giudiziario,
          alla Corte di appello".